A\G\D\G\A\D\U\
Gran loggia unita indipendente
Piazza del gesù
Omnes eodem cogimur

Corpus juris
Costituzione * Statuto
regolamento dell’ ordine * antichi doveri
Roma – 6005 Anno V\
L\
Indice:
Statuto pag
3
Costituzione pag
5
Regolamento dell’ Ordine pag
10
Antichi Doveri pag
18
Finito di stampare nel Mese di Ottobre 2010
Copia non commerciabile, destinata a solo uso della
Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù
STATUTO
Principi fondamentali
Art. 1
La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù (per
abbreviazione Gran Loggia Unita Indipendente e per acronimo
G\L\U\I\P\D\G\
e/o GLUI-PDG e/o G\L\U\I\
e/o GLUI) apolitica ed apartitica é la Comunione Massonica
Italiana che, indipendente e sovrana, raccogliendosi sotto
il simbolo iniziatico
A\
G\
D\
G\
A\
D\
U\
si colloca nella sequenza della
Massoneria Storica e rappresenta una fonte legittima di
autorità Massonica nel territorio Italiano e nei confronti
delle Comunioni Massoniche Estere in quanto costituitasi con
Atto di Fondazione in ottemperanza a quanto previsto dai
Regolamenti Internazionali della Massoneria Universale.
Presta la dovuta obbedienza alla
Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed opera nel
rispetto delle Leggi dello Stato.
La sua natura civilistica è
legittimata dai diritti e dalle garanzie derivanti dall’
Art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, mentre
gli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile ne regolano l’
attività secondo quanto stabilito e determinato dal presente
Statuto, dalla sua Costituzione, dal Regolamento e, in
generale, dal suo “Corpus Juris”.
Art. 2
La G\L\U\I\P\D\G\
si colloca nella sequenza della Massoneria Storica e pratica
il Rito Scozzese Antico e Accettato nei tre gradi di
Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro.
Potranno essere praticati, nella loro
specificità e totale integrità, altre ritualità diverse dal
Rito Scozzese Antico e Accettato nei limiti e previa
approvazione dall’ organismo Istituzionale previsto dal
Regolamento.
Art. 3
Per quanto attiene alla ritualità ed al funzionamento delle
proprie strutture sia centrali che periferiche, oltre al
proprio “Corpus Juris” applica i dettami delle “Costituzioni
di Anderson --- Landmarks” e gli “Statuti Generali della
Libera Muratoria” editi in Napoli 1820;
Art. 4
Il delegato alla rappresentanza verso l’ esterno della G\L\U\I\P\D\G\
è il Gran Maestro il
quale ai fini civilistici assume l’ incarico di Presidente
dell’ Associazione.
Le sedi periferiche prendono il nome di Logge
che, contraddistinte da un Titolo Distintivo e da un numero
di attribuzione, sono rappresentate da un Maestro
Venerabile.
L’ intera organizzazione, funzione ed
articolazione della G\L\U\I\P\D\G\viene
stabilita e regolamentata dal “Corpus Juris”
costituito da:
A)
Dal presente Statuto;
B)
Dalla Costituzione;
C)
Dal Regolamento dell’ Ordine;
D)
Dagli Antichi Doveri (Edizione del 1723);
inoltre, trovano applicazione:
E)
I Landmarks;
F)
Gli Antichi Precetti Massonici;
G)
Dichiarazione di principi (approvata dal Convento dei
Supremi Consigli Confederati riuniti a Losanna nel settembre
1875).
Norme generali
Art. 5
La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù ha la sua
sede nazionale in 00176 Roma, Via Leonardo Bufalini, 10.
Non ha scopi di lucro, il suo fine è il
perfezionamento e l’ elevazione dell’ Uomo e dell’ Umana
Famiglia
La sua durata è illimitata.
Art. 6
In ogni e qualunque sua espressione e manifestazione, sia
centrale che periferica, la Gran Loggia Unita Indipendente
Piazza del Gesù non si occupa né di politica né di
religione.
Non richiede ai propri iscritti alcun
particolare esercizio e/o appartenenza religiosa ma il
semplice, sincero e convinto “credo” nell’ “Essere Supremo”.
Art. 7
La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù potrà
farsi promotore della costituzione di enti e/o associazioni
per l’ amministrazione di contributi, lasciti volontari da
parte di associati e sostenitori, da destinare ai fini
culturali e umanitari, di cui al successivo art. 8.
Art. 8
La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù si
propone:
A) Di operare per il miglioramento morale e
materiale dell’ uomo e dell’ umanità, diffondendo la pratica
della reciproca tolleranza e della fratellanza al di sopra
di ogni divisione sociale, razziale ed etnica;
B) Di adoperarsi per i fini di un’ alleanza
universale di tutti gli esseri umani che aspirano all’
unione, per il perfezionamento intellettuale e morale dell’
umanità;
C) Di promuovere con le opere e gli esempi la
diffusione della libera cultura e della solidarietà;
D) Di attivarsi, anche attraverso la
promozione e/o la formazione di gruppi di studio e di
ricerca per la soluzione di problemi attinenti allo
sviluppo ed al benessere morale, spirituale e materiale
dell’ Umanità.
E) Promuovere nell’ambito della Massoneria
Italiana un progetto di riunificazione che tenga in debito
conto le sane esperienze maturate dalle varie Obbedienze
Massoniche che hanno operato nel solco della Tradizione
Massonica e nel rispetto dei precetti della Massoneria
Universale.
Art. 9
La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù al fine di
realizzare gli obiettivi di cui alla lettera A) dell’ Art.
che precede parteciperà attivamente, anche promuovendoli, ai
consessi Massonici Internazionali finalizzati all’ incontro
delle varie Massonerie Nazionali ed alla effettiva
istituzione di una Comunione Massonica Mondiale nel cui
ambito si promuova lo scambio di idee e di esperienze
maturate nel solco della Tradizione Massonica Universale.
Art. 10
La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù al fine di
attuare la maggior trasparenza del proprio operato, pur nel
rispetto della “riservatezza” che caratterizza ogni
Istituzione Massonica, si fa promotore di riunioni,
incontri, conferenze, cenacoli, dibattiti e di ogni altra
utile attività pubblica per “incontrare” la “società civile”
nel contesto sociale e territoriale in cui opera. Altresì
potrà diffondere comunicati informativi sulle proprie
attività; Curare la pubblicazione di riviste, stampe e di
altri mezzi di informazione; Rilasciare interviste ai mezzi
di comunicazione e di stampa.
Associati
Art. 11
Su formale istanza possono essere ammessi in qualità di
Associati uomini non atei, in possesso di idonea cultura, di
qualsiasi religione e credo politico purché non contrastanti
con gli scopi statutari. I candidati:
A)
Dovranno essere presentati da un Associato che, sulla base di una diretta
conoscenza, garantisca per il richiedente la sussistenza dei requisiti di
idoneità civile e morale;
B)
Dovranno rilasciare una dichiarazione di uniformarsi al “corpus juris”
della G\L\U\I\P\D\G\.
C)
L’ ammissione deve essere richiesta alla Loggia nel Comune ove il
candidato ha residenza o in quello in cui esercita la propria attività
lavorativa, ovvero in quello ove ha il proprio domicilio abituale. Nel caso non
vi sia in tale Comune alcuna Loggia della G\L\U\I\P\D\G\
la domanda di adesione sarà presentata
presso la Loggia più vicina al candidato secondo i criteri sopra enunciati,
ovvero, ed in deroga a tale principio e previo nulla-osta del Gran Maestro alla
Loggia di appartenenza del fratello presentatore.
Giustizia e Disciplina Massonica.
Art. 12
La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di fraternità ed equità e la sua
funzione è la tutela dei principi fondamentali, delle finalità e dei metodi
della Massoneria Universale.
Art. 13
Il ricorso ad azioni disciplinari deve essere ritenuto e praticato soltanto come
evento ed ipotesi di ultima istanza in quanto si impone, ad ogni livello, che
nella Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù deve esistere ordine e
tolleranza comportamentale, generale armonia e pace fraterna tra tutti i
fratelli indipendentemente dal grado conseguito, dalla Carica e Dignità
Istituzionale assunta e dalle qualità soggettive di tutti i fratelli.
In via preliminare ogni dissenso tra i
fratelli, qualunque sia il loro Grado, la loro Carica e la loro Dignità, deve
essere sottoposto a procedura dapprima informale e poi, ove occorrente, solenne
e formale di fraterna conciliazione e riappacificazione.
Art. 14
La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù esercita la funzione
disciplinare osservando i diritti di difesa dell’ incolpato.
Art. 15
Gli Organi Giurisdizionali sono:
- i Tribunali di Loggia;
- i Tribunali Circoscrizionali;
- la Corte Centrale di Giustizia;
- la Corte Centrale di Giustizia in sessione
Plenaria
Le loro composizioni, le funzioni, i compiti
ed i poteri vengono disciplinati dalla Costituzione e dal Regolamento dell’
Ordine.
Art. 16
Deprecabili condotte poste in essere dai componenti della Gran Loggia Unita
Indipendente Piazza del Gesù, seppur al di fuori dell’ ambito Istituzionale,
conclamati dissidi tra i suoi appartenenti ed eventuali condanne penali per
reati non colposi e/o la sussistenza di procedure concorsuali e di azioni
civilistiche da cui si desume un comportamento non improntato ai principi di
lealtà e correttezza propugnati dalla Libera Muratoria devono essere portate a
conoscenza della Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù affinché la
stessa possa serenamente valutare le condotte dei propri iscritti.
Art. 17
È auspicabile che dissidi implicanti questioni patrimoniali tra gli Associati,
per quanto possibile, vengano risolti mediante amichevole composizione da
promuovere a tutti i livelli Istituzionali. In ogni caso, qualora si rendesse
assolutamente necessario il ricorso alla Magistratura Ordinaria ogni Associato
deve mantenere e conservare un corretto comportamento civile.
Nessun tentativo di amichevole composizione
potrà essere esperito in caso di controversie tra iscritti aventi profili
penalmente rilevanti e/o qualora si ravvisi una assoluta necessità di
applicazione di un “giudizio esterno ” alla G\L\U\I\P\D\G\.
Organi Direttivi
Art. 18
I principali organi direttivi sono:
A)
Il Presidente, propriamente detto Gran Maestro.
È il legale rappresentante dell’ Associazione
e deve essere membro effettivo della G\L\U\I\P\D\G\
che rappresenta verso chiunque sia nel
mondo profano che in quello Massonico.
Il suo mandato dura cinque anni ed è
rileggibile.
A lui spetta la presidenza di ogni riunione
alla quale assista.
La sua eleggibilità, le sue attribuzioni, le
sue competenze ed i suoi oneri, nonché la sua elezione e la sua installazione
sono regolamentati dalla Costituzione e dal Regolamento dell’ Ordine.
B)
L’ Assemblea Generale Ordinaria anche detta Gran Loggia (in forma Ampia).
È annuale ed è presieduta dal Gran Maestro, si
riunisce in Roma.
Sarà convocata a cura del previsto Organo
Istituzionale istituito in virtù della Costituzione e regolamentato dal
Regolamento dell’ Ordine.
Sarà convocata mediante comunicazioni scritte
(ovvero con altre forme equipollenti idonee a garantire e documentare l’
avvenuta conoscenza degli aventi diritto di partecipazione) con almeno trenta
giorni di anticipo ed indicazione degli argomenti all’ ordine del giorno.
Qualora si rende necessario e sussistendo i
requisiti di indispensabilità ed urgenza, il preposto Organo Istituzionale, con
la medesima procedura ma con la riduzione dei termini alla loro metà, convocherà
una Assemblea Straordinaria che potrà anche essere tenuta in luogo diverso dall’
Urbe.
C)
Giunta Esecutiva propriamente detto Governo dell’ Ordine.
Salvo motivi di particolare necessità, si
riunisce regolarmente ogni bimestre.
I componenti durano in carica cinque anni e
sono rieleggibili.
Il numero dei componenti, l’ eleggibilità, le
attribuzioni, le competenze e gli oneri dei componenti medesimi, nonché la loro
elezione e la loro immissione nella carica così come il funzionamento del
Governo dell’ Ordine sono regolamentati dalla Costituzione e dal Regolamento
dell’ Ordine.
D)
Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è l’ Organo collegiale di
controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della Gran Loggia Unita
Indipendente.
E’ composto da tre associati dei quali uno di
diritto è il Gran Tesoriere.
Ha diritto di accedere ad ogni registrazione
monetaria.
Controlla l’ amministrazione contabile della
Gran Loggia Unita Indipendente entrando nel merito.
Riferisce al Governo dell’ Ordine e
all’Assemblea Generale.
Art. 19
Non sono previsti appannaggi di funzione.
In ogni incarico ricoperto nella Gran Loggia
Unita Indipendente Piazza del Gesù spetta solo un eventuale rimborso spese
documentabili o forfettarie senza mai eccedere nelle fruizioni.
Art. 20
Il patrimonio della Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù è costituito
dai fondi liquidi, da eventuali crediti verso Associati, lasciti e donazioni di
terzi, offerte da Enti e singole persone.
Art. 21
Nel caso di scioglimento della Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù
per delibera dell’Assemblea Generale e con la maggioranza dei due terzi degli
Associati aventi diritto al voto, su proposta della Giunta Esecutiva verrà
nominato un liquidatore.
Se questo sarà un Associato, avrà diritto al
rimborso delle spese sostenute.
Se persona diversa, si atterrà all’ onorario
professionale, nei limiti del massimale autorizzato preventivamente dall’
Assemblea Generale.
Art. 22
Il presente Statuto potrà essere integrato dal Regolamento dell’ Ordine che ne
fisserà le norme esecutive senza poterne modificare i Principi Generali.
Per quanto non espressamente previsto si
applicheranno le disposizioni del Codice Civile inerenti le associazioni senza
scopo di lucro.
COSTITUZIONE
PRINCIPI, FINALITÀ, METODI
Art. 1
- La Massoneria universale.
La Massoneria è un Ordine universale iniziatico di
carattere esoterico, tradizionale e simbolico.
Intende al perfezionamento ed alla elevazione dell’
Uomo e dell’ Umana Famiglia.
Coloro che vi appartengono si chiamano Liberi
Muratori e si riuniscono in Comunioni Nazionali.
Art. 2
- La Comunione Massonica Italiana.
La Comunione Massonica Italiana è indipendente e
sovrana, presta la dovuta obbedienza alla Carta Costituzionale ed opera nel
rispetto delle Leggi dello Stato.
Ha il nome di Gran Loggia Unita Indipendente Piazza
del Gesù (per abbreviazione Gran Loggia Unita Indipendente e per acronimo G\L\U\I\P\D\G\
e/o GLUI-PDG e/o G\L\U\I\
e/o GLUI) e si raccoglie sotto il simbolo iniziatico
A\G\D\G\A\D\U\
adotta il seguente motto
OMNES EODEM COGIMUR
è rappresenta una fonte legittima di autorità
Massonica nel territorio Italiano e nei confronti delle Comunioni Massoniche
Estere, in quanto costituitasi con atto di fondazione ottemperando a quanto
previsto dai Regolamenti Internazionali della Massoneria Universale.
Essa è costituita da tutte le Logge operanti nel
Territorio Nazionale ed è retta da un Governo Unitario con sede in Roma.
La Gran Loggia Unita Indipendente è dotata di labaro
colore azzurro bordato con frangia d’ oro, che reca al centro uno stemma
conforme al disegno qui riprodotto, integrato, in cima all’ asta, da asole con
i colori nazionali.

La Gran Loggia Unita Indipendente può scambiare
Garanti di amicizia con le Comunioni Massoniche Estere legittimamente e
ritualmente costituite, che abbiano giurisdizione e sovranità esclusive e che
osservino i principi non in contrasto con quelli propugnati dalla Comunione
Massonica Italiana così come può intrattenere rapporti di fraterna
frequentazione, di mutuo soccorso e di reciprocità con altre Comunioni
Massoniche operanti sul territorio Italiano purché legittimamente e ritualmente
costituite e che osservino i principi non in contrasto con quelli propugnati dai
Regolamenti Internazionali della Massoneria Universale.
La Gran Loggia Unita Indipendente, nei rapporti
giuridici con la società civile, si colloca fra le associazioni non
riconosciute.
Art. 3
- Rapporti dell’ Ordine con i Corpi Massonici Rituali.
La Gran Loggia Unita Indipendente consente ai propri
Fratelli Maestri di aderire a quei Corpi Massonici Rituali con i quali è stato
sottoscritto un "Protocollo d’ Intesa" che stabilisce il reciproco
riconoscimento.
Art. 4
- Principi e Finalità.
La Comunione Massonica Italiana, fatti propri gli
Antichi Doveri, persegue la ricerca della verità ed il perfezionamento dell’
Uomo e dell’ Umana Famiglia, opera per estendere a tutti gli Uomini i legami d’
amore che uniscono i Fratelli, propugna la tolleranza, il rispetto di sé e
degli altri, la libertà di coscienza e di pensiero.
Art. 5
- Metodi.
La Gran Loggia Unita Indipendente:
- lavora alla Gloria del Grande Architetto dell’
Universo;
- osserva gli Antichi Doveri, usi e costumi dell’
Ordine;
- adotta rituali conformi alla Tradizione Muratoria;
- apre il Libro della Sacra Legge sull’ Ara del
Tempio e vi sovrappone la Squadra ed il Compasso;
- segue il simbolismo nell’ insegnamento e l’
esoterismo nell’Arte Reale;
- applica la distinzione della Massoneria nei tre
gradi di Apprendista, Compagno d’Arte e Maestro;
- insegna la leggenda del Terzo Grado;
- non tratta questioni di politica né di religione;
- inizia solamente uomini che siano liberi e di
buoni costumi, senza distinzione di razza, censo, opinioni politiche o
religiose;
- si ispira al trinomio: LIBERTÀ UGUAGLIANZA
FRATELLANZA.
Titolo I
I LIBERI
MURATORI
Art. 6
– L’ Iniziazione.
Chi intenda essere accettato nella Gran Loggia Unita
Indipendente deve essere iniziato in seno ad una Loggia della Gran Loggia Unita
Indipendente od in una Comunione Massonica riconosciuta da Trattato di Amicizia
o da Protocollo di Intesa e/o di Reciprocità.
Solo la legittima e rituale Iniziazione conferisce
la qualità iniziatica che è indelebile.
Art. 7
- Le prerogative del Libero Muratore.
Il Libero Muratore, con la iniziazione, viene
riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all’
insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia. Le
prerogative si perdono solo con l’ espulsione dall’ Ordine.
Art. 8
- I diritti del Libero Muratore.
II Libero Muratore attivo e quotizzante può:
- visitare tutte le Logge della Comunione,
- chiedere trasferimento in altra Loggia,
- essere collocato nella posizione di sonno,
- chiedere un periodo di congedo.
Il Libero Muratore depennato e in posizione di sonno
può chiedere la riammissione dalla posizione di sonno o di depennamento.
I diritti massonici si perdono quando il Libero
Muratore si trovi nella posizione di sonno, di decadenza o di espulsione.
L’ appartenenza all’ Ordine Massonico non conferisce
in alcun caso diritto sul patrimonio, comunque costituito, della Gran Loggia
Unita Indipendente né della Loggia di appartenenza.
Art. 9
- I doveri dei Liberi Muratori.
I Liberi Muratori sono tenuti all’ osservanza degli
"Antichi Doveri" ed alla fedeltà ai Principi dell’ Ordine Massonico Universale,
sempre comportandosi da buoni e leali cittadini, rispettosi della Carta
Costituzionale della Repubblica Italiana e delle Leggi che alla stessa si
ispirano e conformano; essi sono reciprocamente impegnati alla ricerca
esoterica, all’ approfondimento iniziatico ed alla proiezione dei valori
muratori nel mondo profano onde ed al fine di poter contribuire con il proprio
silenzioso operato al miglioramento del contesto sociale in cui vivono ed
operano.
Sono inoltre tenuti:
- ad osservare fedelmente la Costituzione ed il
Regolamento dell’ Ordine, il Regolamento di Loggia ed il Rituale;
- ad operare effettivamente alla propria elevazione
morale, intellettuale e spirituale;
- ad assolvere gli impegni assunti ed esercitare
scrupolosamente le attribuzioni del proprio Grado od Ufficio nella Comunione;
- ad intervenire alle Tornate della propria Loggia;
- a mantenere la discrezione sui Lavori Iniziatici;
- ad astenersi da ogni azione contraria alla lealtà
e a comportarsi da uomo d’ onore.
Il Libero Muratore rifiuta il dogmatismo e non
accetta limiti alla ricerca della verità.
Segue l’ esoterismo ed il simbolismo;
Apprende l’ uso dei tradizionali strumenti muratori;
Esalta il Lavoro, la Tolleranza e la Virtù;
Opera per unire gli Uomini nella pratica di una
Morale universale senza alcuna distinzione di origine, razza, credenze o
condizioni sociali.
Il Fratello in posizione di sonno o depennato dal
pié di lista di Loggia è soggetto ai doveri derivanti dalla Iniziazione
Muratoria.
Art. 10
- I Gradi.
I Liberi Muratori si distinguono nei tre Gradi di:
- Apprendista;
- Compagno d’ Arte;
- Maestro.
I passaggi di grado possono essere concessi quando
il Fratello abbia dato segni di aver progredito nell’ apprendimento dell’ Arte
Reale e della Cultura Massonica e decorso almeno un anno di vita massonica nel
Grado. La Loggia, con domanda motivata al Gran Maestro, può chiedere
eccezionalmente il Nulla-Osta per l’ abbreviazione dei termini di permanenza in
uno dei primi due Gradi Simbolici ove il Fratello abbia dato particolare prova
di maturità e di cultura massonica e di attaccamento alla Comunione.
Art. 11
- Le capacità elettorali del Libero Muratore.
Solo il grado di Maestro attribuisce al Libero
Muratore la pienezza dei diritti massonici e le facoltà elettorali.
II Regolamento dell’ Ordine fissa le modalità e l’
esercizio del diritto di voto.
Art. 12
– L’ assenza e la morosità.
Il Libero Muratore che, senza giustificato motivo,
protragga l’ assenza dai Lavori di Loggia per un periodo superiore a sei mesi o
che risulti moroso da oltre dodici mesi nel pagamento delle capitazioni, ovvero
degli altri tributi deliberati legittimamente dagli organi competenti, è
dichiarato decaduto da membro effettivo della Loggia ed è depennato dal piè di
lista.
Il Regolamento dell’ Ordine fissa le procedure per
l’ adozione del provvedimento e per il reclamo.
Art. 13
– L’ allontanamento dai Lavori di Loggia.
Il Libero Muratore, che perseveri in un
comportamento tale da turbare l’ armonia dei Lavori di Loggia, può essere
allontanato per un periodo non superiore a tre mesi.
Art. 14
- Le controversie fra i Liberi Muratori. Il Giurì d’ onore.
I Liberi Muratori hanno l’ obbligo di informare di
qualsiasi controversia con altri Fratelli il Maestro Venerabile affinché questi
possa tentare il componimento amichevole. Ove non si consegua tale risultato, i
Liberi Muratori hanno l’ obbligo di deferire le controversie che attengano alla
dignità e al decoro della persona, ad un Giurì d’ Onore composto da tre
Fratelli Maestri.
Art. 15
- Le colpe e le sanzioni.
I Liberi Muratori, qualunque sia il loro grado e la
loro funzione, sono sottoposti alla Giustizia Massonica e vi restano soggetti
anche se in sonno o decaduti. Costituisce colpa massonica l’ inosservanza dei
Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento
dell’ Ordine.
Integrano gli estremi di colpa massonica:
a) ogni contegno nei rapporti massonici contrario ai
sentimenti di rispetto, di fraternità e di tolleranza;
b) ogni azione contraria alla lealtà, all’ onore od
alla dignità della persona umana ed ogni comportamento, nell’ ambito della vita
profana, che tradisca gli ideali dell’ Istituzione.
Il Regolamento dell’ Ordine determina le sanzioni
graduandole secondo la gravità della colpa.
Il Libero Muratore è considerato innocente fino a
che non sia intervenuta sentenza definitiva.
Il Libero Muratore, sottoposto a procedimento penale
dall’ autorità giudiziaria ordinaria per fatti non colposi, ovvero ad un
procedimento civilistico da cui si desume un comportamento non improntato ai
principi di lealtà e correttezza propugnati dalla Libera Muratoria, può essere
cautelativamente sospeso da ogni attività massonica con provvedimento del Gran
Maestro. La pendenza di un tale procedimento penale e/o civile non preclude il
giudizio massonico.
Titolo II
LA
STRUTTURA E GLI ORGANI
DELLA GRAN
LOGGIA UNITA INDIPENDENTE
Capo I - La Loggia
Art. 16
- Nozione.
La Loggia, corpo primario e fondamentale della
Comunione, è la Collettività autonoma e sovrana dei Liberi Muratori ritualmente
e regolarmente costituita per lo svolgimento dei Lavori Massonici. È depositaria
della Tradizione Muratoria nel rispetto della Costituzione e del Regolamento
dell’ Ordine.
Art. 17
- La struttura.
La Loggia è composta dai Fratelli iscritti nel piè
di lista.
Per costituire una Loggia è necessaria l’ adesione
di almeno sette Fratelli con il Grado di Maestro.
Nell’ Oriente ove abbiano sede più Logge, il numero
dei Fratelli fondatori è elevato a dieci di cui almeno sette con il Grado di
Maestro. La Loggia acquisisce il riconoscimento con il rilascio da parte del
Gran Maestro della Bolla di Fondazione. Si fregia della Bandiera Nazionale,
della Bandiera Europea e di un proprio Labaro.
La Loggia assume una denominazione ed è
contraddistinta da un numero; si riunisce nel Tempio, luogo sacro ed inviolabile
di meditazione e riflessione.
Le cariche di Dignitario di Loggia sono elettive
tranne quella di Segretario che viene nominato dal Maestro Venerabile.
Il Regolamento dell’ Ordine determina le capacità
elettorali dei Liberi Muratori, le incompatibilità e le modalità di elezione e
di insediamento.
Art. 18
- I Metodi.
La Loggia si riunisce sotto la guida del Maestro
Venerabile e lavora nei tre Gradi di Apprendista, Compagno d’ Arte e Maestro, in
conformità dei Rituali approvati dalla Gran Loggia e con la presenza di almeno
cinque Fratelli Maestri.
La Loggia può adottare un proprio regolamento
interno le cui norme non debbono essere in contrasto con la Costituzione ed il
Regolamento dell’ Ordine. Il Regolamento dell’ Ordine determina le procedure
della costituzione, della fusione, dello scioglimento, della sospensione, della
estinzione e della demolizione delle Logge. Regola, inoltre, le modalità di
svolgimento dei Lavori e le maggioranze necessarie per l’ adozione delle
deliberazioni
Art. 19
- Le competenze.
La Loggia, nell’ ambito della propria autonomia e
sovranità:
- discute e delibera tutti gli argomenti che non
siano in contrasto con la Costituzione ed il Regolamento dell’ Ordine;
- determina in Terzo Grado l’ ammontare complessivo
delle capitazioni e di ogni altro contributo;
- procede ogni due anni, all’ epoca stabilita dal
Gran Maestro o quando necessario, nel rispetto del Regolamento dell’ Ordine,
alla elezione del Maestro Venerabile e dei Dignitari;
- delibera sulle domande di ammissione e di
riammissione;
- delibera sulla decadenza.
Art. 20
- II Maestro Venerabile.
Il Maestro Venerabile ispira, presiede, governa e
rappresenta la Loggia; nell’ esercizio del Magistero iniziatico la sua autorità
e sacra e inviolabile. Egli svolge gli atti rituali di sua competenza, esegue,
con la collaborazione dei Dignitari e degli Ufficiali, le deliberazioni adottate
dalla Loggia, ed è responsabile dell’ esecuzione delle deliberazioni degli
Organi della Gran Loggia Unita Indipendente.
Può essere eletto fra i Fratelli che abbiano non
meno di tre anni di anzianità nel grado di Maestro e che abbiano ricoperto una
carica di Dignitario per almeno un anno. Rimane in carica due anni e può essere
eletto due volte consecutivamente.
Alla scadenza del suo mandato, non può essere
rieletto Maestro Venerabile nel biennio successivo in nessuna Loggia della
Comunione.
Art. 21
- I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia.
I Dignitari e gli Ufficiali di Loggia coadiuvano il
Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia. Durano in carica due anni e
sono rieleggibili. Possono essere eletti Dignitari i Fratelli che abbiano un’
anzianità nel Grado di Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver
maturato la stessa anzianità.
Sono Dignitari di Loggia:
- il Primo Sorvegliante;
- il Secondo Sorvegliante;
- l’ Oratore;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Gli Ufficiali di Loggia sono quelli legittimati
dalle tradizioni e sono nominati dal Maestro Venerabile.
Il Regolamento dell’ Ordine determina le funzioni
dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia, specificandone i compiti e le
attribuzioni.
Art. 22
- Il Consiglio di Loggia ed il Consiglio delle Luci.
Il Maestro Venerabile, il Primo ed il Secondo
Sorvegliante, l’ Oratore, Il Segretario ed il Tesoriere costituiscono il
Consiglio di Loggia, mentre il Maestro Venerabile, il Primo ed il Secondo
Sorvegliante delle Luci a cui sono demandate le competenze e le funzione
coadiuvare il Maestro Venerabile ed assisterlo nelle decisioni più delicate
nonché di assumere le funzioni di Consiglio di Disciplina per come previsto dal
Regolamento dell’ Ordine .
Art. 23
- La cancellazione delle Logge.
Le Logge che siano morose da oltre dodici mesi nel
pagamento delle capitazioni o di ogni altra contribuzione deliberata
legittimamente dagli Organi competenti o che, quantunque convocate ai sensi
dell’ art. 51 lettera g), non svolgano Lavori rituali o non provvedano nel
periodo fissato al rinnovamento delle cariche, sono cancellate dall’ elenco
delle Logge della Gran Loggia Unita Indipendente.
I1 Regolamento dell’ Ordine fissa le procedure per
l’ adozione del provvedimento e per il reclamo.
Art. 24
- Le colpe e le sanzioni della Loggia.
La Loggia, una volta costituita, è sottoposta alla
Giustizia Massonica e vi resta soggetta anche se sospesa.
Costituisce colpa massonica l’ inosservanza dei
Principi della Massoneria e delle norme della Costituzione e del Regolamento
dell’ Ordine. Integrano gli estremi della colpa massonica, le azioni previste
dall’ Art. 15 della Costituzione compiute dalla Loggia.
La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia
si estende ai Fratelli che abbiano partecipato al fatto e che non abbiano
manifestato a verbale il proprio dissenso.
Capo II - La Gran Loggia
Art. 25
- Nozione.
La Gran Loggia è la suprema autorità della Comunione
Massonica Italiana e rappresenta l’ espressione della sovranità di tutte le
Logge.
E' l’ Organo legislativo della Gran Loggia Unita
Indipendente.
Art. 26
- La struttura.
La Gran Loggia è composta dal Gran Maestro che la
presiede d’ autorità, dai Grandi Dignitari, dai Grandi Ufficiali e dai Maestri
Venerabili insediati nelle Logge della Gran Loggia Unita Indipendente.
Partecipano alla Gran Loggia i fratelli in Grado di Maestro, i Visitatori e gli
Ospiti.
Solo il Gran Maestro, i Grandi Dignitari ed i
Rappresentanti delle Logge hanno diritto di voto.
I Grandi Dignitari e i Grandi Ufficiali sono:
Grandi Dignitari:
- il Gran Maestro;
- i Gran Maestri Onorari;
- i due Gran Maestri Aggiunti;
- il Primo Gran Sorvegliante;
- il Secondo Gran Sorvegliante;
Grandi Ufficiali Effettivi di 1° Classe
- il Grande Oratore;
- il Gran Tesoriere;
- il Gran Segretario;
- il Gran Cancelliere;
Grandi Ufficiali Aggiunti di 1° Classe
- il Grande Oratore Aggiunto;
- il Gran Tesoriere Aggiunto;
- il Gran Segretario Aggiunto;
- il Gran Cancelliere Aggiunto;
- i Delegati Magistrali;
Grandi Ufficiali Effettivi di 2° Classe
- il Gran Maestro delle Cerimonie;
- il Gran Guardasigilli;
- il Gran Bibliotecario ed Archivista;
- il Gran Primo Esperto;
- il Gran Architetto Revisore;
- il Presidente della Corte Centrale di Giustizia;
- i Consiglieri Eletti;
Grandi Ufficiali Aggiunti di 2° Classe
- i Gran Maestro delle Cerimonie Aggiunti;
- il Gran 1° Diacono;
- il Gran 1° Diacono;
- il Grande Elemosiniere;
Bibliotecario ed Archivista;
- il Grande Elemosiniere;
- il Grande Ospedaliere;
- il Gran Copritore Interno;
- il Gran Copritore Esterno;
- i Membri Effettivi della Corte Centrale di
Giustizia;
- i Membri Effettivi del Collegio dei Grandi
Architetti Revisori;
Grandi Ufficiali di 3° Classe
- il Gran Porta Stendardo;
- il Grande Araldo;
- il Gran Primo Architetto;
- i Grandi Cerimonieri;
- il Gran Secondo Esperto Tegolatore;
- il Gran Secondo Esperto Preparatore;
- il Gran Secondo Esperto Terribile;
- il Gran Secondo Esperto Sacrificatore;
- il Gran Secondo Esperto Censore;
- i Membri Aggiunti della Corte Centrale di
Giustizia;
- i Membri Aggiunti del Collegio dei Grandi
Architetti Revisori;
- il Grande Architetto Intendente Decoratore;
- il Grande Architetto Economo.
Art. 27
- I metodi.
La Gran Loggia si riunisce una volta all’ anno all’
Equinozio di Primavera e lavora nel Grado di Maestro, può essere convocata in
sessione straordinaria anche in epoca diversa.
La Gran Loggia è validamente costituita quando siano
presenti la metà più uno dei Rappresentanti delle Logge aventi diritto al voto.
Per modificare la Costituzione e il Regolamento
dell’ Ordine è necessaria la presenza dei due terzi dei Rappresentanti delle
Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
presenti.
Art. 28
- Le competenze della Gran Loggia.
La Gran Loggia:
a) emana, modifica, abroga e interpreta in forma
autentica le norme della Costituzione e del Regolamento dell’ Ordine;
b) delibera su tutti gli argomenti che le vengono
sottoposti dalla Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente nonché su ogni
altro argomento che non sia di competenza di altri Organi della Comunione;
e) approva i Rituali;
d) discute la relazione morale del Grande Oratore e
quella amministrativa del Gran Segretario e quella del Consiglio dell’ Ordine;
e) esamina il bilancio consuntivo, il bilancio
preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori e vota
separatamente sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e sulla
relazione dei Grandi Architetti Revisori;
f) elegge, nei casi previsti dal Regolamento dell’
Ordine, il Gran Maestro ed i Membri effettivi della Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente ad eccezione del Gran Segretario;
g) celebra l’ insediamento del Gran Maestro e dei
Grandi Dignitari;
h) elegge il Presidente ed i componenti del Collegio
dei Grandi Architetti Revisori;
i) elegge i Giudici necessari per il completamento
della Corte Centrale di Giustizia;
1) determina, su proposta della Giunta della Gran
Loggia Unita Indipendente, l’ ammontare delle contribuzioni;
m) delibera, su proposta della Giunta, il
riconoscimento delle Comunioni che abbiano i requisiti di cui all’ Art. 5;
n) delibera l’ instaurazione di rapporti con i Corpi
Massonici Rituali;
o) nomina i Grandi Maestri Onorari su proposta della
Giunta dell’ Ordine.
Capo III - II Gran Maestro
Art. 29
- Funzioni.
Il Gran Maestro è il garante della Tradizione
Muratoria. Ispira, presiede e governa la Comunione Massonica. Nell’ esercizio
del Magistero Iniziatico la sua autorità è sacra e inviolabile.
Egli esercita tutte le attribuzioni di carattere
tradizionale nell’ osservanza e nell’ ambito della Costituzione e del
Regolamento dell’ Ordine; Rappresenta la Gran Loggia Unita Indipendente presso
le altre Comunioni Massoniche e nel Mondo profano.
Art. 30
- Eleggibilità.
Può essere eletto Gran Maestro il Fratello che abbia
non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e che abbia rivestito
la carica di Maestro Venerabile per almeno tre anni.
Il Gran Maestro viene eletto a suffragio universale,
durante la Gran Loggia Straordinaria convocata alla scadenza del mandato del
Gran Maestro precedente. Hanno diritto al voto per l’ elezione del Gran Maestro
i Rappresentanti delle Logge, nella loro veste di Grandi Elettori, così come
specificato nell’ Art. 26. La Gran Loggia procede alla elezione dei fratelli
che abbiano presentato propria candidatura nei termini e modi previsti. Procede
inoltre al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior
numero di voti ove nessuno abbia conseguito il cinquanta per cento più uno dei
suffragi.
Il Gran Maestro dura in carica cinque anni ed è
rieleggibile.
Il Regolamento dell’ Ordine determina le modalità
della candidatura e dell’ elezione.
Art. 31
-Attribuzioni del Gran Maestro.
Il Gran Maestro eletto, subito dopo il suo
insediamento, nomina:
-
il Gran Segretario;
-
il Grande Cancelliere;
-
il Gran Tesoriere;
-
il Gran Oratore;
e, successivamente:
- un Gran Segretario Aggiunto;
- un Grande Cancelliere Aggiunto;
- un Gran Tesoriere Aggiunto;
- un Gran Oratore Aggiunto
- i Grandi Ufficiali previsti dalla Tradizione.
Il Gran Maestro convoca e presiede la Gran Loggia e
la Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente. Egli presiede ogni altro
consesso rituale al quale partecipi. Provvede con decreto al rinnovo, alla
composizione ed alle convocazioni del Consiglio dell’ Ordine.
Il Gran Maestro si avvale della collaborazione dei
Grandi Maestri Aggiunti che nomina con proprio Decreto e che lo sostituiscono in
caso di assenza o di impedimento temporaneo.
Art. 32
- Competenze del Gran Maestro.
Il Gran Maestro:
a) promulga e fa eseguire le delibere della Gran
Loggia e della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente; In caso di
particolare necessità, adotta i provvedimenti urgenti che debbono essere
immediatamente sottoposti alla ratifica della Giunta;
b) promulga i Rituali;
c) convoca e presiede la Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente e ne coordina l’ azione; Assegna ai singoli membri compiti e
funzioni particolari;
d) convoca e presiede il Consiglio dell’ Ordine;
e) nomina i Garanti di Amicizia presso le Comunioni
Massoniche e con i Corpi Rituali con i quali si instaurano rapporti e trattati
di Amicizia, di Riconoscimento e di Reciprocità e Protocolli di Intesa;
f) convoca, almeno due volte all’ anno, i
Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e gli Ispettori di Loggia;
g) rilascia le Bolle di Fondazione di nuove Logge, i
Brevetti ed i passaporti dei Fratelli; concede i nulla-osta previsti; Convoca le
Logge inattive;
h) può concedere, su proposta della Loggia, l’
abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due gradi;
i) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo
profano riguardanti la Comunione Massonica;
1) trasmette nei Solstizi la parola semestrale alle
Logge e nel Solstizio d’ Estate, la parola annuale ai Maestri Venerabili;
m) può sospendere i Fratelli o le Logge nei casi
previsti;
n) può, su conforme parere della Giunta della Gran
Loggia Unita Indipendente, rendere note, alle Comunioni Massoniche con cui
intercorrono rapporti -ed in casi di eccezionale gravità- anche al mondo
profano, l’ espulsione dall’ Ordine di Fratelli o la demolizione delle Logge;
o) può, su istanza dei Fratelli condannati con
sentenza definitiva:
1) concedere la grazia, limitatamente ai casi di
condanna alla censura semplice ed alla censura solenne;
2) promuovere il giudizio di revisione del processo
davanti alla Corte Centrale di Giustizia;
p) può concedere, su richiesta della Loggia, il
Nulla-Osta per l’ insediamento di Dignitari che non abbiano il requisito
prescritto dall’ Art. 21 della Costituzione.
Capo IV - La Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente
Art. 33
- Nozione.
La Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente,
anche detta “Governo dell’ Ordine” è l’ organo collegiale esecutivo ed
amministrativo della Gran Loggia Unita Indipendente.
Art. 34
- La struttura.
Sono Membri effettivi della Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente con diritto di voto:
- il Gran Maestro;
- i due Gran Maestri Aggiunti;
- il Primo Gran Sorvegliante;
- il Secondo Gran Sorvegliante;
- il Gran Segretario;
- il Grande Oratore;
- il Gran Tesoriere;
- il Gran Cancelliere;
- il Gran Maestro delle Cerimonie;
- il Gran Copritore Interno;
Partecipano alle sedute della Giunta della Gran
Loggia Unita Indipendente, senza diritto di voto:
- il precedente Gran Maestro;
-
due componenti del Consiglio dell’ Ordine;
- il Presidente del Collegio dei Grandi Architetti
Revisori o suo delegato purché sia comunque componente del Collegio dei Grandi
Architetti Revisori;
- il Grande Oratore Aggiunto;
- il Gran Segretario Aggiunto;
- il Gran Tesoriere Aggiunto.
Art. 35
- Eleggibilità dei Membri di Giunta.
Possono essere eletti Membri Effettivi di Giunta i
Fratelli che abbiano non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro e
che abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. L'
elezione, tranne che per il Gran Segretario nominato direttamente dal Gran
Maestro, avviene con le stesse modalità previste per l’ elezione del Gran
Maestro.
Art. 36
- Sostituzione.
Il Gran Maestro può, su parere conforme della
Giunta, sostituire il Gran Segretario con altro Fratello che, al momento della
sostituzione, abbia rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un
anno. In caso di impedimento permanente, dimissioni o passaggio all’ Oriente
Eterno di un Membro Effettivo di Giunta, il Gran Maestro, con parere favorevole
della Giunta, ovvero dei restanti membri effettivi della Giunta, provvede alla
sua sostituzione nominando un altro Fratello che abbia i requisiti prescritti
scegliendolo in una terna di nominativi proposta dalla Giunta dell’Ordine. Tale
nomina è soggetta alla ratifica da parte della Gran Loggia in occasione della
prima tornata successiva.
Art. 37
- Metodi.
La Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente si
riunisce in sedute ordinarie nei giorni da essa stabiliti; in caso di urgenza,
il Gran Maestro può convocarla in seduta straordinaria.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno
cinque Membri Effettivi; le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di
Parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Art. 38
- Competenze della Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente.
La Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente:
a) da esecuzione alle norme della Costituzione e del
Regolamento dell’ Ordine e alle deliberazioni della Gran Loggia;
b) discute e delibera sugli argomenti attinenti al
governo dell’ Ordine;
e) regola i rapporti con le altre Comunioni
Massoniche e con i Corpi Rituali e ne propone il riconoscimento e la stipula di
Trattati di Amicizia, di Riconoscimento e di Reciprocità;
d) propone la stipula di protocolli d’ intesa con i
Corpi Massonici Rituali conferendo di volta in volta al Gran Maestro, ovvero su
proposta dello stesso ad altro componente della Giunta, espresso mandato ad acta
per convenire a tali Protocolli i quali saranno poi sottoscritti nel rispetto
delle Antiche Regole della Libera Muratoria;
e) dispone quanto necessario per il buon andamento
della Comunione e per la diffusione del pensiero massonico anche per mezzo di
manifestazioni pubbliche;
f) esamina annualmente la relazione morale del
Grande Oratore, amministrativa del Gran Segretario e finanziaria del Gran
Tesoriere da discutersi ed approvarsi in sede di Gran Loggia ordinaria;
g) cura l’ amministrazione della Comunione e
predispone i bilanci della Gran Loggia Unita Indipendente;
h) propone alla Gran Loggia l’ ammontare delle
capitazioni, delle tasse di ammissione, riammissione, affiliazione e passaggi
di grado dovute dai Fratelli e determina l’ ammontare di eventuali contributi
straordinari;
i) determina il numero dei Consiglieri dell’ Ordine
e degli Ispettori di Loggia; Dichiara la decadenza degli Ispettori di Loggia e
provvede alla loro sostituzione;
1) tiene il Libro d’ Oro dell’ Ordine;
m) tiene aggiornati i ruoli anagrafici della
Comunione;
n) cura il coordinamento dell’ attività dei Collegi
Circoscrizionali e degli Ispettori su tutto il territorio Nazionale;
o) autorizza la formazione di Triangoli e approva i
loro regolamenti;
p) approva la fondazione di Logge, la modifica del
loro titolo distintivo e il trasferimento della sede; Cura i contatti con le
singole Logge; Ne ratifica, verificata la legittimità, lo scioglimento e la
fusione; Ricorrendone i presupposti ne dichiara l’ estinzione e ne dispone la
cancellazione;
q) cura l’ osservanza dei Rituali seguiti dalle
Logge e studia, avvalendosi della Commissione Rituali, le eventuali modifiche;
r) verifica la legittimità ed approva i Regolamenti
di tutti gli organismi della Comunione;
s) concede l’ exeat ai Fratelli appartenenti a Logge
disciolte, estinte o demolite;
t) Su indicazione del Gran Segretario formula l’
ordine del giorno della Gran Loggia;
u) esprime i pareri previsti dall’ Art. 36;
v) può istituire Commissioni temporanee per lo
studio di problemi che non siano già di competenza delle Commissioni Permanenti;
z) delibera, per i Fratelli di età superiore ai 75
anni, la dispensa dagli oneri finanziari.
Capo V - II Consiglio dell’
Ordine
Art. 39
- Nozione
II Consiglio dell’ Ordine è
Organo collegiale, rituale ed è presieduto dal Gran Maestro.
Art. 40
- La struttura
II Consiglio dell’ Ordine è
composto dai Rappresentanti eletti a suffragio universale dai Fratelli Maestri
delle Circoscrizioni Massoniche. Partecipano di diritto - senza voto - i Membri
di Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente, i Gran
Maestri Onorari e gli ex Gran Maestri, i componenti effettivi della precedente
Giunta, nonché i Grandi Architetti Revisori in carica.
Possono essere eletti
Consiglieri dell’ Ordine i Fratelli che abbiano almeno cinque anni di anzianità
nel grado di Maestro e che abbiano rivestito la dignità di Maestro Venerabile
per almeno un anno.
I Consiglieri dell’ Ordine
durano in carica cinque anni e sono rieleggibili nel quinquennio successivo per
una sola volta. La carica di Consigliere dell’ Ordine è incompatibile con ogni
altra carica massonica sia elettiva che di nomina, salvo quelle di cui al
successivo Art. 58.
Il Regolamento dell’ Ordine
determina il numero dei Consiglieri dell’ Ordine delle Circoscrizioni
Massoniche, la modalità di elezione, la formalità delle convocazioni ed i casi
di decadenza e di sostituzione.
Art. 41
- I metodi
II Consiglio dell’ Ordine elegge
nel suo seno i propri dignitari. Il Consiglio dell’ Ordine si riunisce in via
ordinaria tre volte l’ anno e straordinariamente quando il Gran Maestro lo
giudichi opportuno o quando un terzo dei suoi componenti aventi diritto di voto
ne faccia richiesta scritta. Il Consiglio dell’ Ordine è validamente costituito
quando siano presenti un terzo dei propri Componenti. Le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei presenti.
Art. 42
- Le competenze del Consiglio dell’ Ordine
Il Consiglio dell’ Ordine:
a) esprime parere su ogni
argomento che gli venga sottoposto dal Gran Maestro;
b) esprime parere sulle proposte
della Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente in ordine
all’ ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti dalle Logge e dai
Fratelli;
c) dichiara, a richiesta di un
Gran Maestro Aggiunto od in sua assenza, del Gran Dignitario più anziano in
grado di Maestro, l’ assenza o l’ impedimento del Gran Maestro,
d) elegge nel proprio seno i due
Rappresentanti presso la Gran Loggia e presso
la Giunta;
e) elegge due Fratelli Maestri
quali componenti la Commissione Patrimoniale;
f) riferisce alla Gran Loggia
dell’ attività svolta nell’ anno precedente con relazione, preventivamente
approvata, dell’ Oratore;
g) elegge i Membri della
Commissione per la Verifica dei Poteri;
h) controlla che le
deliberazioni della Gran Loggia vengano eseguite nei modi e nei termini
stabiliti;
i) viene informato dal Gran
Maestro sull’ attività svolta dalla Giunta della
Gran Loggia Unita Indipendente
e può suggerire l’adozione di particolari provvedimenti per il bene della
Comunione;
l) può proporre alla Gran Loggia
la nomina di Gran Maestri Onorari;
m) propone le terne dei
nominativi di cui all’ Art. 36.
Capo VI - II Collegio dei Grandi Architetti
Revisori
Art. 43
- Nozione.
Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è l’
Organo collegiale di controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della
Gran Loggia Unita Indipendente.
Art. 44
- La struttura.
I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti
Revisori sono 3 di cui 2 eletti dalla Gran Loggia ed il terzo è di diritto il
Gran Tesoriere.
Possono essere eletti Componenti il Collegio dei
Grandi Architetti Revisori i Fratelli con almeno cinque anni di anzianità nel
Grado di Maestro.
I membri elettivi durano in carica tre anni e non
sono rieleggibili nel triennio successivo.
II Regolamento dell’ Ordine determina le modalità di
elezione, le formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di
sostituzione.
I membri eletti a Grande Architetto Revisore sono
incompatibili con ogni altra carica massonica sia elettiva che di nomina.
Art. 45
-I metodi.
Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori si
riunisce in via ordinaria ogni semestre e quando il Presidente lo giudichi
opportuno. Svolge la sua attività in sessioni collegiali. Il Presidente assiste
alla compilazione dell’ inventario.
Art. 46
- Le competenze del Collegio dei Grandi Architetti Revisori.
Il Collegio dei Grandi Architetti Revisori:
a) controlla l’ amministrazione patrimoniale e
finanziaria della Gran Loggia Unita Indipendente e la regolare tenuta dei libri
contabili;
b) esamina i documenti giustificativi di spesa;
e) controlla la corrispondenza del bilancio
consuntivo e del conto di gestione alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili;
d) accerta la consistenza di cassa, l’ esistenza dei
valori e dei titoli;
e) riferisce alla Gran Loggia in sessione ordinaria
sulla gestione patrimoniale e finanziaria svolta dalla Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente nell’ anno precedente.
Capo VII - Le Circoscrizioni
- I Collegi Circoscrizionali
Art. 47
- Ripartizione territoriale
II territorio italiano è
ripartito in Circoscrizioni Massoniche e queste, a loro volta, sono ripartite in
Orienti ove hanno sede le Logge.
Art. 48
- Nozione
I Collegi Circoscrizionali sono
Organi amministrativi di collegamento e di coordinamento delle Logge della
Circoscrizione.
Art. 49
- La struttura
II Collegio Circoscrizionale è
composto:
- dai Maestri Venerabili
insediati nelle Logge della Circoscrizione;
- dall’ ex Maestro Venerabile di
ciascuna Loggia della Circoscrizione;
- dai Membri di diritto.
Hanno diritto di voto solo i
Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione che siano in regola con il
versamento delle Capitazioni e di qualsiasi altra contribuzione comunque dovuta.
Tutti gli altri componenti hanno solo funzione consultiva.
Art. 50
- I metodi
II Collegio Circoscrizionale si
riunisce in tornata ordinaria almeno una volta al trimestre.
Il Collegio Circoscrizionale è
validamente costituito quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti
delle Logge aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese a
maggioranza dei presenti.
Art. 51
- Le competenze del Collegio Circoscrizionale
II Collegio Circoscrizionale:
a) delibera le norme del proprio
funzionamento da sottoporre all’ approvazione della Giunta della
Gran Loggia Unita Indipendente;
b)esamina e da parere consultivo
su tutte le domande di fondazione di nuove Logge o Triangoli nell’ ambito della
propria circoscrizione;
c) può proporre alla Giunta
della Gran Loggia Unita Indipendente
convegni e manifestazioni massoniche e/o profane;
d) collega e agevola l’ attività
delle Logge della Circoscrizione promuovendo eventualmente la fondazione di
nuove Logge;
e) coordina, d’ intesa con la
Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente,
le iniziative e le manifestazioni massoniche collettive delle Circoscrizioni;
f) conforta e sorregge l’ opera
dei Maestri Venerabili;
g) deve chiedere al Gran
Maestro, sentito il Delegato Magistrale, la convocazione di Logge inattive o che
non abbiano provveduto alla elezione delle cariche;
h) elegge:
1) i Giudici del
Tribunale Circoscrizionale;
2) un Giudice della
Corte Centrale;
i) propone al Consiglio dell’
Ordine una terna di candidati per la elezione dei Membri di ogni Commissione
permanente;
l) da notizia alle Logge della
Circoscrizione di tutte le variazioni anagrafiche ed amministrative verificatesi
nelle Logge stesse;
m) determina, su proposta del
Presidente del Collegio Circoscrizionale, l’ ammontare delle quote dovute alla
Circoscrizione per il proprio funzionamento;
n) elegge due Fratelli Maestri
per la formazione della Commissione Elettorale Nazionale;
o) nomina gli scrutatori dei
processi verbali redatti dalle Logge per l’ elezione degli Ispettori di Loggia e
procede allo scrutinio;
p) elegge il Revisore dei Conti
della Circoscrizione.
Art. 52
- Organi del Collegio Circoscrizionale
Il Collegio Circoscrizionale
elegge fra i Fratelli che rivestano la carica di Maestro Venerabile di una
Loggia della Circoscrizione o che tale dignità abbiano rivestito per almeno un
anno e che siano iscritti nel piè di lista di una Loggia della Circoscrizione:
-
Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- L’ Oratore.
I Membri eletti durano in carica
tre anni e sono rieleggibili nel triennio successivo per una sola volta.
Il
Presidente nomina il Segretario ed il Tesoriere scegliendoli fra i Maestri della
Circoscrizione.
Art. 53
- Consiglio dei Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e degli Ispettori Primi
Eletti
I Presidenti dei Collegi
Circoscrizionali e gli Ispettori Primi Eletti di ogni Circoscrizione riferiscono
al Gran Maestro in seduta plenaria delle attività svolte ed esaminano
collegialmente le comunicazioni del Gran Maestro e le eventuali proposte.
Capo VIII – Delegati Magistrali
Art. 54
- Nozione.
I Delegati Magistrali sono Organi di controllo della
regolarità dei Lavori di Loggia.
Art. 55
- La Struttura.
I Delegati Magistrali sono nominati, su proposta
della Giunta, con decreto del Gran Maestro.
Possono essere nominati Delegati Magistrali coloro
che abbiano non meno di cinque anni di anzianità nel Grado di Maestro e che
abbiano rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno.
I Delegati Magistrali durano in carica non meno di
tre anni.
Il Regolamento dell’Ordine determina il numero dei
Delegati Magistrali presso le Circoscrizioni Massoniche, la modalità di nomina,
la formalità delle convocazioni ed i casi di decadenza e di sostituzione. La
carica di Delegato Magistrale è incompatibile con ogni altra carica massonica
sia elettiva che di nomina.
Art. 56
– I metodi
I Delegati Magistrali si riuniscono su richiesta del
Gran Maestro, d’ iniziativa del primo nominato o quando la metà di essi ne
faccia motivata richiesta scritta.
Il Delegato Magistrale più anziano per nomina
coordina e agevola l’ attività dei Delegati Magistrali.
Art. 57
- Le competenze degli dei Delegati Magistrali.
I Delegati Magistrali accertano e verificano:
a) la tenuta e l’ accurata custodia della Bolla di
Fondazione delle Logge della circoscrizione ad essi assegnate, dei piè di lista
dei Fratelli che le compongono e la regolarità dei registri e dei documenti
prescritti;
b) la rispondenza di ogni atto e documento alle
norme;
c) il numero esatto dei Fratelli iscritti e
quotizzanti e la rispondenza con il pié di lista trasmesso alla Grande
Segreteria;
d) il numero delle riunioni mensili prestabilite e
di quelle effettivamente svolte e le cause di eventuali discordanze;
e) la percentuale media di frequenza dei Fratelli
alle Tornate di Loggia ed i motivi delle assenze;
f) la regolarità dello svolgimento e la tempestività
delle elezioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia e la loro
partecipazione ai Lavori;
g) la esistenza di un Tempio ritualmente attrezzato
o comunque di un luogo di riunione della Loggia e la correlativa idoneità alla
esplicazione del Lavoro massonico, la suppellettile esistente e la sua
rispondenza alle prescrizioni costituzionali e rituali; I mezzi occorrenti ed i
mezzi disponibili per la ritualità dei Lavori nei vari Gradi e per l’
insegnamento relativo al simbolismo;
h) l’ uso dei Rituali approvati;
i) la regolarità nella raccolta, contabilizzazione
e conservazione del Tronco della Vedova;
1) l’ attività, la cautela e la severità nell’
ammissione di nuovi adepti; Il rispetto delle procedure stabilite per le
ammissioni, le riammissioni e le reiezioni;
m) la misura dei contributi richiesti agli iniziandi;
n) la regolarità della tenuta dei conti, della
custodia, dell’ impiego del Tesoro di Loggia;
o) la disciplina durante i Lavori;
p) la regolarità delle procedure e dei
provvedimenti del Consiglio di Disciplina della Loggia.
Capo IX - Le Commissioni
Art. 58
- Nozione.
Le Commissioni sono Organi consultivi e di studio.
Esse riferiscono alla Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente.
I componenti sono nominati dalla predetta Giunta fra
i Fratelli Maestri della Comunione.
Le Commissioni sono permanenti e temporanee.
II Regolamento dell’ Ordine determina le modalità di
nomina e/o di elezione e di insediamento dei componenti delle Commissioni.
Art. 59
- La struttura.
Le Commissioni sono composte da non meno di tre e
non più di nove Maestri individuati tra i Fratelli esperti.
Le Commissioni permanenti vengono rinnovate ogni
cinque anni; Le temporanee restano in vigore per non più di sei mesi ed
eccezionalmente fino al completamento dell’ incarico per le quali sono state
istituite nel cui caso necessita di adeguato provvedimento motivato di proroga.
Art. 60
-I metodi.
Il Regolamento dell’ Ordine determina le modalità di
funzionamento delle Commissioni.
Art. 61
- Commissioni Permanenti e competenze
Sono Commissioni Permanenti:
- La Commissione "Costituzione" che studia l’
Ordinamento Massonico e da pareri di interpretazione.
- La Commissione "Rituali" che studia i metodi di
Lavoro nei tre Gradi;
- La Commissione "Pensiero Massonico" che studia i
mezzi di diffusione dei Principi e degli Ideali Massonici;
- La Commissione "Solidarietà" che studia le forme
di intervento per il raggiungimento delle finalità massoniche;
- La commissione "Esteri" che studia i presupposti
di riconoscimento delle Comunioni Estere.
Titolo III
LA
GIUSTIZIA MASSONICA
Capo I - Principi e Finalità.
Art.62
– Principi.
La Giustizia Massonica si ispira a sentimenti di
fraternità ed equità.
Art. 63
– Finalità.
Funzione della Giustizia Massonica è la tutela dei
principi fondamentali, delle finalità e dei metodi della Massoneria Universale.
Capo II - Gli Organi della Giustizia Massonica
Art. 64
- Nozione.
Sono Organi Giurisdizionali:
- i Tribunali di Loggia;
- i Tribunali Circoscrizionali;
- la Corte Centrale di Giustizia;
- la Corte Centrale di Giustizia in sessione
Plenaria.
Il Regolamento dell’ Ordine determina la
composizione degli Organi Giurisdizionali e lo svolgimento del processo.
Art. 65
- I Tribunali di Loggia - Competenze.
I Tribunali di Loggia sono competenti a giudicare le
azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia salvo che l’
incolpato, per motivo della sua carica o per motivi di connessione, non sia
soggetto ad altro giudice massonico.
II Regolamento dell’ Ordine fissa i limiti temporali
entro i quali i Tribunali di Loggia debbono concludere il giudizio.
Art. 66
- I Tribunali Circoscrizionali - competenze
I Tribunali Circoscrizionali sono competenti a
giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiuta dai
Maestri Venerabili e dalle Logge della Circoscrizione.
Sono altresì competenti a giudicare in primo grado
le azioni costituenti colpa massonica compiute dai Fratelli di Loggia ove il
Tribunale di Loggia non abbia concluso il giudizio nei limiti temporali fissati
dal Regolamento dell’ Ordine.
I
Tribunali Circoscrizionali sono competenti a giudicare in secondo grado delle
impugnazioni avverso le sentenze dei Tribunali di Loggia.
I
Tribunali Circoscrizionali sono altresì competenti a decidere sui reclami
avverso i provvedimenti di depennamento dei Fratelli adottati dalle Logge.
Art. 67
- La Corte Centrale - Competenze.
La Corte Centrale è competente a giudicare in primo
grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dal Gran Maestro, dai
Membri Effettivi di Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente e dai componenti
della stessa Corte.
Giudica inoltre in primo grado le colpe massoniche
compiute, in ragione del loro ufficio, dagli ex-Grandi Maestri, dagli ex-Membri
Effettivi di Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente, dai Grandi Maestri
Onorari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell’ Ordine, dai
Presidenti dei Collegi Circoscrizionali, dai Delegati Magistrali.
La Corte Centrale è competente a giudicare in
secondo grado delle impugnazioni avverso le sentenze di primo grado emesse dai
Tribunali Circoscrizionali. La Corte Centrale è altresì competente in materia di
legittimità delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado d’appello dai
Tribunali Circoscrizionali.
La Corte Centrale è altresì competente a decidere
sui reclami avverso i provvedimenti di cancellazione delle Logge adottati dalla
Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente.
La Corte Centrale è altresì competente a celebrare i
processi di revisione promossi dal Gran Maestro.
Art. 68
- Corte Centrale in sessione plenaria - Competenze.
La Corte Centrale riunita in sessione plenaria è
competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le
sentenze emesse in grado di appello dalle Sezioni della stessa Corte ed in
secondo ed ultimo grado, di merito e di legittimità, delle impugnazioni avverso
le sentenze emesse in primo grado dalle Sezioni della stessa Corte.
Capo III - II Processo Massonico
Art. 69
- La difesa dell’ incolpato.
La contestazione dell’ accusa, la costituzione del
contraddittorio e l’ esercizio della difesa debbono essere osservati a pena di
nullità.
La difesa dell’ incolpato è gratuita ed affidata ad
un Fratello Maestro scelto dall’ incolpato, ovvero quando questi non vi
provveda, da un Fratello Maestro designatogli d’ ufficio per come prevedono i
Regolamenti.
Art. 70
- La sospensione.
In ogni stato e grado del processo, l’ Organo
giudicante può proporre al Gran Maestro, ove questi non vi abbia provveduto, la
sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della Loggia sottoposti a
giudizio. Nel caso previsto dal I° comma dell’ Art. 67, la proposta di
sospensione va inoltrata alla Gran Loggia.
Art. 71
- La difesa della Loggia incolpata.
Il giudizio nei confronti di una Loggia si estende
anche nei confronti dei singoli Fratelli che abbiano partecipato alle azioni
contestate.
La Loggia è rappresentata in giudizio dal Maestro
Venerabile o, se impedito, da altro Dignitario.
La sentenza deve essere pronunciata anche nei
confronti dei singoli Fratelli cui resta garantito il diritto alla difesa.
Art. 72
- La sentenza.
La Giustizia Massonica è amministrata in nome della
Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù.
Le sentenze debbono essere intestate con la formula
A\G\D\G\A\D\U\
e, a pena di nullità, motivate e sottoscritte dai Giudici.
Titolo IV
LA
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Art. 73
- II fondo comune.
Le capitazioni, i versamenti ed i contributi
straordinari versati dai Fratelli, i beni acquistati con gli stessi mezzi ed
ogni e qualsiasi entrata straordinaria costituita da lasciti testamentari o
donazioni, formano il fondo comune della Gran Loggia Unita Indipendente.
Art. 74
- Il patrimonio intangibile.
Con deliberazione della Gran Loggia, il fondo comune
della Gran Loggia Unita Indipendente, o parte di esso, può essere eretto a
patrimonio intangibile.
Costituiscono comunque patrimonio intangibile le
decorazioni, gli emblemi massonici, gli oggetti di carattere storico, artistico
e culturale. Il Regolamento dell’ Ordine determina le modalità di conservazione
e di amministrazione del patrimonio intangibile.
Art. 75
– L’ esercizio finanziario.
La gestione del fondo comune della Gran Loggia Unita
Indipendente viene esercitata dalla Giunta e sottoposta al controllo del
Collegio dei Grandi Architetti Revisori.
L’ esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e
si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.
Il
Regolamento dell’ Ordine determina le modalità di gestione del fondo comune, la
tenuta dei libri contabili, la formazione dei bilanci.
REGOLAMENTO DELL’ ORDINE
Titolo I
I LIBERI MURATORI
Capo I - La Procedura dell’ Iniziazione
Art. 1
- Per essere ammesso all’ Iniziazione
Massonica occorre che il profano abbia i seguenti requisiti:
a) abbia conseguito il 21° anno di età, o se figlio
di Libero Muratore, il 18° anno di età;
b) sia di costumi irreprensibili;
c) goda di ottima reputazione;
d) aderisca ai Principi ed alle Finalità della
Massoneria Universale;
e) possegga attitudini e volontà adeguate a
comprendere il Significato e la Missione dell’ Istituzione Massonica;
f) abbia i mezzi sufficienti per sostenere gli
oneri richiesti dall’ appartenenza all’ Ordine;
g) dichiari di credere nell’ Essere Supremo.
Art. 2
- La domanda di ammissione all’ Ordine deve
essere rivolta ad una Loggia operante nell’ Oriente in cui il profano abbia la
sua residenza o la sua sede di lavoro.
Deve essere sottoscritta da un Fratello Maestro
Presentatore il quale garantisce la sussistenza in capo allo stesso delle
qualità di “uomo libero e di buoni costumi”; Altresì garantisce per tutti gli
obblighi che il profano assume per un anno dalla sua iniziazione, ovvero sino al
suo passaggio a Compagno d’ Arte.
La domanda redatta sull’ apposito modulo, deve
essere corredata da:
- copia di documento di identità in corso di
validità;
- copia del codice fiscale;
- il curriculum vitae;
- certificato del casellario Giudiziale (rilasciato
da non più di tre mesi);
- certificato dei Carichi pendenti (rilasciato da
non più di tre mesi);
- numero quattro fotografie;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali
(privacy);
- dichiarazione di disporre di mezzi sufficienti,
senza affrontare eccessivi sacrifici, per poter far fronte agli oneri finanziari
necessari per il suo ingresso e la sua permanenza nella Comunione Massonica.
Il curriculum vitae deve indicare i dati anagrafici,
gli studi fatti ed i diplomi conseguiti, lo stato di famiglia, la residenza, il
domicilio, il luogo di lavoro degli ultimi dieci anni, la professione ed una
dichiarazione esplicita nella quale il profano affermi:
a) di essere libero da vincoli in contrasto con le
finalità della Massoneria Universale enunciate nell’ articolo 4 della
Costituzione;
b) di non aver richiesto ad altra Loggia l’
ammissione all’ Ordine;
e) di non essere appartenuto né di appartenere ad
associazioni sedicenti massoniche o paramassoniche;
d) di non essere appartenuto né di appartenere ad
associazioni, gruppi o circoli che siano o possano essere in contrasto con le
disposizioni di Legge dello Stato Italiano;
e) se e quali eventuali condanne abbia subito per
fatti non colposi e se abbia carichi pendenti.
Art. 3
- La domanda, corredata degli allegati
prescritti, viene consegnata dal Fratello presentatore al Maestro Venerabile
della Loggia il quale dopo aver verificato, insieme all’ Oratore, la regolarità
formale della domanda, riferisce alla Loggia, e non sussistendo alcuna causa
ostativa ne dichiara la presa in considerazione; Dispone quindi la trasmissione
dei dati personali e delle fotografie del profano alla Gran Segreteria e la sua
pubblicazione nella bacheca della Casa Massonica e nella sede Nazionale.
La Segreteria della Loggia trasmette, altresì, tre
copie del modulo di adesione alla Grande Segreteria che, dopo gli accertamenti
di propria competenza ne rende un esemplare alla Loggia, unitamente al
Nulla-Osta rilasciato dal Gran Maestro.
Eventuali segnalazioni negative sul conto del
profano debbono essere comunicate dalla Gran Segreteria alla Loggia.
La Loggia, quale prova dell’ avvenuta trasmissione
dei dati e della fotografia del profano, conserva il duplicato del Modulo così
come restituito dalla Gran Segreteria.
Art. 4
- Il Maestro Venerabile, ottenuto il
Nulla-Osta del Gran Maestro, nomina, fra i Fratelli Maestri due Esperti, anche
detti Tegolatori, ai quali affida l’ incarico di controllare la veridicità
delle notizie contenute nel “curriculum vitae” del profano interpellando, ove
necessario, il Fratello Presentatore e/o lo stesso profano o altri e di
procedere alla Tegolatura Formale del profano.
Nel termine perentorio di quindici giorni i
Tegolatori faranno pervenire, in via riservata, al Maestro Venerabile, le
proprie tavole informative.
Il Maestro Venerabile rimette quindi la
documentazione al Fratello Oratore di Loggia il quale verificata, nel termine di
quindici giorni, la completezza e la correttezza formale degli atti e della
procedura, dichiara con propria tavola l’ ammissibilità alla votazione della
domanda del profano.
Art. 5
- Ogni Fratello della Comunione che abbia
notizie sul conto del profano di cui sia stata presa in considerazione la
domanda di ammissione, ha il dovere di informare, con tavola sottoscritta, il
Maestro Venerabile della Loggia alla quale la domanda sia stata inoltrata.
Il Maestro Venerabile deve immediatamente riferire
il contenuto della tavola ai Commissari ed al Consiglio delle Luci di Loggia.
Art. 6
- Completata la fase istruttoria, il Maestro
Venerabile in seno alla prima Tornata utile della Loggia in grado di Apprendista
da disposizione che sia aperta la discussione avente ad oggetto la richiesta di
iniziazione del profano e dopo la discussione stessa ed udite le conclusioni
dell’ Oratore da disposizione di procedere alla votazione sull’ ammissione del
profano.
Art. 7
- Ove, per giustificati motivi esposti da uno
o più Fratelli Maestri, la Loggia, a maggioranza, ritenga necessario un
supplemento di istruttoria, il Maestro Venerabile procede ad ulteriori
accertamenti, incaricando gli stessi Fratelli Esperti già nominati in precedenza
od eventualmente altri a suo insindacabile giudizio.
Concluso anche il supplemento di istruttoria, che
può essere richiesto una sola volta, il Maestro Venerabile convoca nuovamente la
Loggia in grado di Apprendista per gli adempimenti di cui all’ Art. 6 che
precede.
Art. 8
– Premesso che i Liberi Muratori sono e restano vincolati al più assoluto
riserbo sui lavori da essi compiuti e che i Lavori svolti in Loggia vengono
fedelmente riportate nelle Tavole delle Tornate ritualmente tracciate dai
Fratelli Segretari per costituire la memoria delle singole Logge ed unitamente
della Comunione Massonica, su richiesta del Fratello Presentatore la
votazione avviene in modo palese per alzata di mano, oppure segreta con l’
ausilio di palline bianche per il voto favorevole e nere per il voto non
favorevole, non è ammessa l’ astensione; il voto si esprime introducendo nel
sacco, fatto girare dal Maestro delle Cerimonie, una delle due palline: ove il
numero delle palline scrutinate non corrisponda al numero dei Fratelli presenti,
la votazione va ripetuta.
L’ammissione del profano è deliberata alla unanimità
dei Fratelli di Loggia presenti con doppia votazione in distinte Tornate. Ove un
terzo dei presenti abbia espresso il proprio voto contrario, la domanda si
intende respinta.
Uno o due voti contrari comportano il rinnovo della
votazione dopo tre mesi; tre voti contrari, dopo sei mesi; più di tre voti
contrari, dopo dodici mesi.
Ove, nella seconda votazione, si confermino uno o
più voti contrari, la domanda è respinta.
I Fratelli, che abbiano espresso il proprio voto
contrario, devono spiegarne le ragioni alla Loggia od, a loro giudizio, al
Maestro Venerabile che, sentite le Luci, ne valuta la fondatezza.
Se la Loggia od il Consiglio delle Luci ritengono
non influenti le motivazioni addotte, la votazione per l’ ammissione del profano
viene riproposta nella Tornata successiva.
La mancata motivazione del voto contrario non
modifica l’ esito favorevole della votazione e costituisce colpa massonica.
Art. 9
- La domanda di ammissione che sia stata
respinta da una Loggia, non può essere presa in considerazione dalle altre Logge
della Comunione.
Può tuttavia essere presentata, dopo che siano
trascorsi almeno tre anni dalla precedente votazione, alla stessa Loggia o, se
questa si sia sciolta o demolita, ad altra Loggia della Comunione.
Art. 10
- Il Maestro Venerabile, intervenuta
votazione favorevole all’ ammissione, da incarico al Fratello presentatore di
chiedere al profano, l’ importo corrispondente alla tassa di Iniziazione nella
misura non superiore al triplo di quella stabilita dalla Gran Loggia Unita
Indipendente. Il Segretario provvede all’ inoltro dell’ importo dovuto alla Gran
Loggia Unita Indipendente ed a richiedere al Gran Maestro il Brevetto di
Iniziazione.
Ottenuto tale documento, il Maestro Venerabile
stabilisce la data e l’ ora del Rito di Iniziazione.
Il Rito di Iniziazione si svolge in Primo Grado in
conformità del Rituale adottato dalla Gran Loggia Unita Indipendente.
Art. 11
- II Segretario di Loggia sottopone per la
firma all’ Iniziato la formula della promessa solenne che deve essere
successivamente trasmessa alla Gran Segreteria con l’ apposito Modulo da
redigersi in cinque copie.
Art. 12
- II profano, che in mancanza di un
gravissimo e comprovato motivo, non si presenti al Rito di Iniziazione, decade
dall’ ammissione all’ Ordine.
Nell’ ipotesi predetta e nel caso in cui, nel corso
del Rito di Iniziazione, il profano non sia accettato, la Loggia restituisce l’
importo versato dedotta la tassa di competenza della Gran Loggia Unita
Indipendente. Tutta la documentazione relativa alla domanda di ammissione, con
ogni ulteriore documento concernente l’ Iniziazione ed i rapporti tra l’
iniziato e la Loggia, costituisce il "Fascicolo Personale" che viene custodito
negli archivi di Loggia e segue il Fratello in ogni eventuale trasferimento in
altre Logge. Nessun documento costituente il "Fascicolo Personale" può essere
distrutto o distolto.
Capo II - I Passaggi di Grado
Art. 13
- Le proposte di promozione degli Apprendisti
a Compagni d’ Arte e dei Compagni d’ Arte a Maestri possono essere fatte, oltre
che dal Consiglio delle Luci, dai Fratelli Maestri i quali utilizzano a tal fine
il Sacco delle Proposizioni Tacite.
Le promozioni vengono deliberate dalla Loggia con
votazione palese su proposta motivata in Loggia di Secondo o di Terzo Grado a
maggioranza dei due terzi dei presenti.
Il passaggio a Compagno d’ Arte e l’ elevazione a
Maestro, eseguiti ritualmente, hanno luogo dopo il rilascio del Nulla-Osta e
del Brevetto da parte del Gran Maestro.
L’ anzianità massonica per l’ apprendista si computa
dalla data del Rito di Iniziazione, per il Compagno ed il Maestro dalla data
del rilascio del Brevetto.
Capo III - I Trasferimenti
Art. 14
- Il Libero Muratore può essere iscritto nel
piè di lista di una sola Loggia.
I Liberi Muratori insigniti del grado di Maestro,
attivi in qualsiasi Loggia all’ Obbedienza della Gran Loggia Unita Indipendente
o di una Gran Loggia o di un Grande Oriente estero in regolari rapporti con la
Gran Loggia Unita Indipendente, possono essere iscritti con la qualifica di
Fratelli Onorari, a voti unanimi e con il Nulla-Osta del Gran Maestro, in una
Loggia della Comunione Italiana.
II Libero Muratore non può rimanere iscritto né può
trasferirsi in una Loggia di Oriente diverso da quella della sua residenza,
dimora, domicilio o sede di lavoro.
Il Libero Muratore che abbia o assuma residenza,
dimora o domicilio in un Oriente diverso da quello nel quale opera la Loggia di
appartenenza deve richiedere il trasferimento in una Loggia della provincia ove
ha la residenza, la dimora o il domicilio, o di provincia limitrofa.
Art. 15
- II Libero Muratore per trasferirsi in un’
altra Loggia deve ottenere il preventivo benestare della Loggia di appartenenza
e quindi fare domanda di affiliazione.
Qualora il Libero Muratore intenda trasferirsi in
una Loggia dello stesso Oriente, questa, ricevuta la domanda, decide a
maggioranza dei presenti in Terzo Grado.
L’ affiliazione spetta di diritto ai Fratelli
provenienti da altro Oriente. Dopo la decisione sull’ affiliazione, la Loggia
richiede alla Loggia di provenienza, con lettera da inviarsi in copia alla Gran
Segreteria, l’ exeat corredato del fascicolo personale.
L’ Exeat deve essere concesso ai Fratelli che siano
in regola con il Tesoro di Loggia per l’ intero anno massonico in corso, non in
sonno, non depennati né sottoposti a giudizio massonico.
La Gran Segreteria segue il normale svolgimento
degli adempimenti amministrativi connessi.
Il trasferimento ha effetto dalla data dell’ Exeat.
Nel caso in cui la Loggia di provenienza sia stata
disciolta, estinta o demolita, l’ Exeat viene rilasciato dalla Giunta della Gran
Loggia Unita Indipendente che ne da comunicazione alla Loggia nella quale il
Fratello verrà affiliato.
L’ affiliando presta "promessa solenne" di
obbedienza al Maestro Venerabile, ai Dignitari ed agli Ufficiali della Loggia
che lo riceve.
I legami ed i doveri verso la Loggia di provenienza
rimangono inalterati sino all’ avvenuta affiliazione nella nuova Loggia.
Capo IV - La Posizione di Sonno e il Depennamento
Art. 16
- II Libero Muratore, in regola con il Tesoro
di Loggia per tutto l’ Anno Massonico e non sottoposto a giudizio massonico, può
chiedere di essere collocato in posizione di sonno con domanda scritta rivolta
alla Loggia.
Il Maestro Venerabile ne da comunicazione alla
Loggia che, nella Tornata successiva, ove il Fratello non abbia receduto,
prende atto della sua volontà.
Della collocazione in sonno deve essere data
comunicazione alla Gran Segreteria.
Art. 17
- Nelle ipotesi previste dall’ Art. 12 della
Costituzione, il Consiglio di Disciplina provvede a diffidare, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero da consegnarsi a mani dell’
interessato, il fratello a porsi in regola con il Tesoro e a riprendere la
frequentazione dei Lavori.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione della diffida
senza che il Fratello abbia giustificato il proprio comportamento e sanata l’
eventuale morosità, il Consiglio di Disciplina riferisce alla Loggia in Grado
di Maestro.
Intervenuta la declaratoria di decadenza da parte
della Loggia, il Consiglio di Disciplina dispone il depennamento dal piè di
lista di Loggia.
Del provvedimento deve essere data apposita
comunicazione all’ interessato ed alla Gran Segreteria.
Avverso il provvedimento, per le sole violazioni
procedurali, l’ interessato può proporre reclamo al Tribunale Circoscrizionale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel termine di
giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento.
Il reclamo deve contenere, a pena di
inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni lamentate. Il
reclamo non sospende l’ efficacia del provvedimento.
Art. 18
- II Libero Muratore in sonno o depennato non
può frequentare né i Lavori della sua Loggia di appartenenza né di alcuna altra
Loggia della Comunione.
Egli deve restituire alla Loggia la tessera
personale, nonché tutti i documenti, libri, insegne, fregi di proprietà della
Loggia eventualmente in suo possesso.
Capo V - Le Riammissioni
Art. 19
- Il Libero Muratore in sonno che intenda
essere riammesso, deve presentarne idonea domanda alla Loggia che gli ha
concesso l’ assonnamento.
Il Libero Muratore depennato che desideri essere
riammesso, deve presentarne idonea domanda alla Loggia che ha proceduto al
depennamento.
Nelle ipotesi in cui la Loggia di appartenenza sia
stata disciolta o demolita, il Gran Segretario assegna la domanda ad altra
Loggia della Comunione. A seguito della domanda, la Loggia provvede agli
adempimenti prescritti per la riammissione.
Il Maestro Venerabile, ottenuto il Nulla-Osta del
Gran Maestro, stabilisce la data e l’ ora della seduta di Primo Grado nella
quale il riammittendo deve presentarsi per prestare la promessa solenne: il
Fratello depennato dovrà preventivamente sanare l’ eventuale morosità.
Anche per le riammissioni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del Regolamento dell’
Ordine.
Capo VI - II Comportamento in Loggia
Art. 20
- I Fratelli intervengono alle sedute in
abito scuro e guanti bianchi cingendo il grembiule del rispettivo Grado.
Essi siedono nel Tempio al posto che loro compete,
rimanendovi durante tutto il corso dei Lavori e mantenendo un comportamento
consono alla sacralità del luogo.
I Dignitari e gli Ufficiali portano le insegne della
loro carica. L’ ingresso dei Fratelli nel Tempio avviene ritualmente.
Art. 21
- I Fratelli devono partecipare a tutte le
Tornate Ordinarie in base al calendario adottato dalla propria Loggia di
appartenenza all’ inizio dell’ Anno Massonico, nonché a tutte le riunioni
straordinarie che gli verranno tempestivamente comunicate.
In caso di impedimento assoluto devono giustificare
preventivamente, o quanto meno nella prima seduta successiva, la loro assenza
dai Lavori e sono tenuti a versare, in ogni caso, l’ obolo per il Tronco della
Beneficenza.
Art. 22
- Il Libero Muratore, che debba rimanere
temporaneamente assente dall’ Oriente della propria Loggia o che abbia altri
particolari impedimenti, può, a sua domanda, essere dispensato dal frequentare i
Lavori.
Il Maestro Venerabile determina la durata della
dispensa e ne informa la Loggia. La dispensa non può essere concessa per un
periodo superiore a dodici mesi.
I Fratelli dispensati sono tenuti ugualmente ad
adempiere a tutti gli obblighi, anche finanziari, verso la Loggia ed a versare
l’ obolo per il Tronco della Beneficenza.
I Fratelli di età superiore ai settantacinque anni
hanno la facoltà di non frequentare i lavori di Loggia.
Art. 23
- Il Fratello assume gli impegni finanziari
verso la Loggia per tutto l’ Anno Massonico.
I pagamenti a qualunque titolo dovuti alla Loggia
debbono essere versati dai Fratelli nel termine fissato dal Maestro Venerabile.
Le capitazioni debbono essere corrisposte all’
inizio di ogni mese.
Decorso il secondo mese di morosità il Maestro
Venerabile chiede al Fratello inadempiente le opportune spiegazioni ed ove
riscontra la sussistenza di gravi motivi che possono giustificare l’ esenzione,
previa sottoscrizione di adeguata richiesta del Fratello interessato ne avanza
istanza al Consiglio di Loggia che in casi eccezionali si farà carico di versare
in veci del Fratello bisognoso quanto dovuto al Gran Tesoro a titolo di
capitazioni, tasse e contributi.
Invece, qualora la morosità sia da imputare a
scorretto comportamento del Fratello interessato lo stesso verrà sollecitato di
adempiere ai propri oneri dal Maestro Venerabile che avrà anche l’ onere di
informarne il Consiglio di Loggia. Persistendo la morosità nella terza mensilità
consecutiva il Maestro Venerabile provvederà a diffidare il Fratello moroso con
Raccomandata A.R. (o con comunicazione equipollente) che dovrà essere
sottoscritta per conferma degli elementi amministrativi dal Fratello Tesoriere
della Loggia.
Spirato il termine di 10 giorni dalla ricezione
della comunicazione formale e persistendo la morosità il Maestro Venerabile ha
onere di convocare il Consiglio di Loggia per decretare la sospensione dai
Lavori del Fratello inadempiente e l’ avvio del procedimento disciplinare a suo
carico.
A Giugno si verseranno in anticipo e capitazioni
relative ai mesi di Luglio ed Agosto.
Solo i Fratelli in regola con il Tesoro di Loggia,
possono esercitare il diritto di voto.
I Fratelli di età superiore a settantacinque anni,
possono essere dispensati dai doveri finanziari con delibera del Consiglio delle
Luci della Loggia di appartenenza che dovrà darne comunicazione alla Grande
Segreteria che solo dopo aver ottemperato a tale adempimento è esentata dal
pagamento delle relative capitazioni.
Art. 24
- Nell’ ipotesi prevista dall’ Art. 13 della
Costituzione, il Consiglio delle Luci, dopo inutile diffida scritta, propone l’
allontanamento del Fratello alla Loggia che delibera in Terzo grado. Ove la
Loggia, per i motivi indicati dagli Artt. 12 e 13 della Costituzione, abbia
deliberato la decadenza o l’ allontanamento del Fratello, il Maestro Venerabile
e/o il Fratello Segretario danno immediata notizia del provvedimento alla Gran
Segreteria.
Durante il periodo di allontanamento, il Libero
Muratore non può frequentare i Lavori della sua Loggia di appartenenza né quelli
di nessun’ altra Loggia della Comunione.
Capo VII - II Giurì d’ Onore
Art. 25
- I Componenti del Giurì d’ Onore sono nominati, ove la controversia insorga fra
Fratelli di una Loggia, fra i Fratelli Maestri della Loggia stessa; i primi due
da ciascuno dei Fratelli in conflitto ed il terzo, con funzioni di Presidente,
all’ unanimità dai Fratelli Maestri.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo
componente, il Maestro Venerabile provvede alla designazione.
Ove la controversia insorga fra Fratelli
appartenenti a Logge diverse nell’ ambito della Comunione, i componenti del
Giurì d’ Onore sono nominati dai Fratelli in conflitto tra i Fratelli Maestri
delle rispettive Logge di appartenenza; Questi a loro volta designano il
Presidente.
In caso di disaccordo sulla nomina del terzo
componente, il Gran Maestro provvede alla designazione.
Art. 26
- I Liberi Muratori sono tenuti al rispetto
delle decisioni del Giurì d’ Onore.
CAPO VIII - Le Sanzioni
Art. 27
- I Fratelli riconosciuti responsabili di
colpa massonica, sono punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le
circostanze del fatto:
a) con l’ ammonizione;
b) con la censura semplice;
c) con la censura solenne;
d) con l’ espulsione dall’ Ordine.
La sanzione indicata alla lettera b) importa la
interdizione da qualsiasi carica per un periodo da uno a tre anni.
La sanzione indicata alla lettera c) comporta la
esclusione dalla partecipazione ai Lavori Massonici per un periodo non
superiore ad un anno, nonché l’ interdizione da qualsiasi carica per un periodo
minimo di tre anni.
Il Gran Maestro può concedere la grazia
limitatamente alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c).
Titolo II
STRUTTURA ED ORGANI
DELLA GRAN LOGGIA UNITA INDIPENDENTE
Capo I - Le Logge
Sezione I - La fondazione di una Loggia
Art. 28
- I Liberi Muratori, che abbiano i requisiti
previsti dall’Art. 17 della Costituzione e che ravvisino la necessità di
fondare una Loggia, debbono riunirsi in assemblea sotto la presidenza del
Fratello più anziano in Grado di Maestro, il quale designa un altro Fratello
Maestro alle funzioni di Segretario.
Nel verbale dell’ Assemblea sono registrate, con l’
indicazione delle generalità profane e massoniche di tutti i componenti, le
ragioni che suggeriscono la fondazione della costituenda Loggia, il titolo
distintivo che si intende dare ad essa, la sede ed il Tempio, l’indirizzo
profano ed ogni altra eventuale notizia.
Il verbale, sottoscritto da tutti i presenti, viene
subito trasmesso a cura del Presidente alla Gran Segreteria con la richiesta
del Nulla-Osta.
La Gran Segreteria, verificata la regolarità della
posizione anagrafica dei singoli Fratelli emette il proprio parere.
Art. 29
- La richiesta di Nulla-Osta, in tal modo istruita, viene sottoposta alla
delibera della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente.
Il Presidente dell’ Assemblea, ottenuto il
Nulla-Osta, convoca tutti i proponenti, comunica loro l’ esito della richiesta
e li invita a deliberare la fondazione effettiva della Loggia.
La riunione non è valida se non con la presenza di
tutti i proponenti in possesso dei requisiti necessari.
Il proposito si intende abbandonato e tutti gli atti
debbono essere rimessi a cura del Presidente alla Gran Segreteria, ove la
delibera non intervenga nel termine di sessanta giorni dal Nulla-Osta.
Della mancata delibera il Presidente dell’ Assemblea
da notizia alla Gran Segreteria.
Ove l’ Assemblea deliberi la fondazione della
Loggia, il Presidente chiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli fondatori,
il benestare preventivo al rilascio dell’ exeat. Trasmette, quindi, alla Grande
Segreteria il verbale sottoscritto da tutti i presenti con il benestare delle
Logge di appartenenza e chiede il rilascio della Bolla di Fondazione con il
numero ed il titolo distintivo nonché l’ autorizzazione ad eleggere il Maestro
Venerabile ed i Dignitari.
Il Presidente dell’ Assemblea, ottenuta la Bolla,
richiede alle Logge di appartenenza dei Fratelli gli exeat prescritti ed i
fascicoli personali. I Fratelli Maestri riuniti in Assemblea, sotto la direzione
del Presidente, procedono all’ elezione delle cariche ed il verbale viene
trasmesso alla Grande Segreteria.
Ottenuto il Nulla-Osta del Gran Maestro, l’
insediamento delle cariche viene effettuato in tornata rituale presieduta da un
membro della Giunta dell’ Ordine o da un suo delegato che ricopra od abbia
ricoperto la carica di Maestro Venerabile.
Le Logge, una volta costituite, possono chiedere
alla Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente la modifica del loro titolo
distintivo ed il trasferimento della sede allegando copia dell’ avviso di
convocazione e copia del verbale della seduta di Terzo Grado che ha adottato la
delibera firmato da tutti i Fratelli Maestri iscritti nel piè di lista. La
Giunta provvede sentito il parere del Gran Segretario.
Sezione II - La elezione del Maestro
Venerabile e dei Dignitari di Loggia.
Art. 30
- Sono eleggibili alle cariche di Loggia i
Fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti dalla Costituzione, iscritti
nel piè di lista ed in regola con il tesoro.
Art. 31
- L’ elezione delle cariche di Loggia viene
effettuata in una unica seduta di Terzo Grado appositamente convocata a mezzo
raccomandata spedita anche al Delegato Magistrale almeno quindici giorni prima,
con le seguenti norme:
a) l’ Oratore, su invito del Maestro Venerabile,
informa i Fratelli della procedura;
b) il Maestro Venerabile, fatta collocare un’ urna
al centro del Tempio, dispone che venga dato inizio alla votazione per la
carica di Maestro Venerabile;
c) la votazione avviene per mezzo di schede segrete;
d) sulla scheda viene indicato il nominativo di un
solo Fratello che sia in possesso dei requisiti previsti dall’ Art. 20 della
Costituzione;
e) terminata la votazione, l’ urna viene recata all’
Oriente e l’ Oratore, assistito da due scrutatori, constatata la corrispondenza
fra il numero dei votanti e quello delle schede, procede allo scrutinio di
ciascuna leggendo ad alta voce i nominativi in essa contenuti, affinché gli
scrutatori annotino i voti riportati da ogni candidato;
f) il Fratello che abbia ottenuto la maggioranza
assoluta dei voti è eletto Maestro Venerabile; la votazione è ripetuta fino a
che non venga raggiunta la maggioranza richiesta.
Con le stesse modalità si
procede alla elezione dei Dignitari di Loggia previsti dall’ Art. 21 della
Costituzione, ad eccezione del Segretario, ed alla elezione dei Giudici
effettivi e supplenti del Tribunale di Loggia.
I verbali delle elezioni sono redatti ed approvati
seduta stante in originale e copia su appositi moduli forniti dalla Gran
Segreteria. Entrambi gli esemplari debbono essere firmati da tutti i Fratelli
Maestri presenti alla seduta di votazione. L’ originale viene inviato alla
Grande Segreteria la quale provvede a far rilasciare il Nulla-Osta del Gran
Maestro per l’ insediamento; la copia rimane agli atti della Loggia.
Nella tornata di Primo Grado immediatamente
successiva a quella delle elezioni, i Fratelli Compagni d’ Arte ed Apprendisti
vengono resi edotti del risultato delle elezioni.
Art. 32
- L’ insediamento del Maestro Venerabile e
dei Dignitari eletti ha luogo con apposita cerimonia, dopo aver ottenuto il
Nulla-Osta del Gran Maestro.
In mancanza del Maestro Venerabile uscente, il neo
eletto viene insediato da un Maestro che abbia ricoperto la carica di Maestro
Venerabile nella Loggia; in mancanza di questi l’ insediamento viene effettuato
da un membro della Giunta o da un suo delegato.
Il Maestro Venerabile eletto, prima del suo
insediamento, presta promessa solenne. Dopo l’ insediamento il Maestro
Venerabile nomina gli Ufficiali di Loggia.
II Maestro Venerabile eletto ed insediato nomina il
Segretario e riceve la promessa solenne dei Dignitari ed Ufficiali di Loggia.
La Loggia quindi, presta promessa solenne di fedeltà
ed obbedienza al Maestro Venerabile ed ai Dignitari.
Il Maestro Venerabile insediato prende in consegna
la Bolla di Fondazione, le Bandiere, il Labaro, il Sigillo, l’ Archivio, il
Tesoro e quant’ altro appartenga alla Loggia: viene, al riguardo, stilato
apposito verbale.
Qualora, durante il primo semestre, il Maestro
Venerabile od un Dignitario di Loggia sia impedito ad esercitare l’ incarico
per tre mesi, la Loggia procede a nuova elezione per la sostituzione.
Se la mancanza si verifica nel secondo semestre, la
opportunità di procedere a nuova elezione è demandata alla deliberazione della
Loggia in Terzo Grado.
Il Maestro Venerabile ed i Dignitari insediati nei
rispettivi incarichi da meno di sei mesi dall’ epoca del rinnovo annuale delle
cariche, conservano il loro ufficio nell’ anno successivo senza che la Loggia
debba effettuare, per essi, nuove elezioni.
Art. 33
- La Bolla di Fondazione delle Logge è di esclusiva proprietà dell’ Obbedienza e
deve essere immediatamente restituita dal suo custode e/o detentore a semplice
richiesta della Gran Segreteria costituendo la omessa consegna grave colpa
massonica oltre che fonte di responsabilità profana per indebita appropriazione.
Di ogni Bolla di fondazione ne vengono stampati due
Originali identici di cui solo uno definito “Primo Originale” riporta sul suo
retro apposita attestazione di originalità ed annotazione del numero progressivo
nel Registrazione nel Libro d’ Oro dell’ Obbedienza.
Esso “Primo Originale” resta conservato presso la
sede della Gran Loggia Unita Indipendente mentre una seconda copia che consente
ai Fratelli di Loggia di riunirsi legittimamente viene consegnata al Venerabile.
In caso di dispersione e/o sottrazione dell’
originale rilasciata al Maestro Venerabile il “Primo Originale” verrà utilizzato
per il rilascio di una ulteriore copia della Bolla.
La copia non riportante sul retro la attestazione
di originalità ed annotazione di Registrazione nel Libro d’ Oro dell’
Obbedienza, sebbene firmata in originale e munita di Timbri e Sigillo, è
considerata a tutti gli effetti una mera copia ed il suo eventuale uso
illegittimo è nullo ed improduttivo di ogni effetto.
Sezione III - Il Maestro Venerabile -
Attribuzioni
Art. 34
- II Maestro Venerabile:
a) Celebra le Iniziazioni e gli aumenti di Grado
provvede alle riammissioni ed alle affiliazioni; in tali funzioni Egli può
essere sostituito unicamente dall’ ex Maestro Venerabile o, in caso di sua
assenza, da un Fratello che abbia ricoperto la carica di Maestro Venerabile;
b) Presiede tutte le riunioni di Loggia; in sua
assenza sostituito dal Primo Sorvegliante e, se questi non è presente, dal
Secondo Sorvegliante;
e) Partecipa alle Sessioni della Gran Loggia ed in
caso di suo impedimento è sostituito da un Fratello che abbia rivestito la
carica di Maestro Venerabile o, in mancanza, da un Dignitario di Loggia
designato dalla Loggia;
d) Partecipa alle tornate di Gran Loggia ed in caso
di suo impedimento è sostituito da un Fratello Maestro da lui designato;
e) Nomina il Segretario fra i Fratelli Maestri;
f) Designa di volta in volta i Fratelli incaricati
di sostituire i Dignitari od Ufficiali titolari eventualmente non presenti ai
Lavori di Loggia;
g) Veglia sul comportamento massonico dei Fratelli
in Loggia e nella vita profana ed ha il diritto di essere informato dai
Fratelli su quanto venga loro a conoscenza sulla Massoneria in generale, la
Loggia ed i Fratelli in particolare;
h) Tiene i rapporti con tutti gli Organi della Gran
Loggia Unita Indipendente;
i) Da esecuzione ai provvedimenti che attengono alla
Loggia od ai Fratelli;
l) Nomina i componenti della
Commissione di Loggia di cui è Presidente di diritto.
m) Può nominare un Oratore, un
Segretario, un Tesoriere aggiunti scelti tra i Fratelli Maestri;
n) Dispone del Tronco della Vedova;
o) Cura il ritiro della tessera nonché delle carte e
degli oggetti che i Fratelli passati all’ Oriente Eterno, assonnati, depennati
od espulsi avessero in consegna per conto della Loggia;
p) Firma tutti gli atti e la corrispondenza della
Loggia,
Il Maestro Venerabile, che cessa dalla sua carica
alla normale scadenza, assume il ruolo di ex Maestro Venerabile per il periodo
in cui il successore rimane in carica.
Sezione IV – I Dignitari di Loggia - Funzioni
Art. 35
- I Sorveglianti vigilano sulla condotta dei
Fratelli per quanto riguarda l’ adempimento dei loro doveri verso la Loggia.
I Sorveglianti debbono assicurarsi delle attitudini
massoniche dei singoli Fratelli e riferiscono periodicamente al Maestro
Venerabile nel Consiglio delle Luci.
Durante i Lavori, i Sorveglianti curano che il
Tempio sia sempre al coperto e che tutti i Fratelli presenti siano insigniti del
Grado nel quale si lavora.
Essi coadiuvano il Maestro Venerabile nella apertura
e chiusura dei Lavori e negli altri procedimenti rituali, annunciando alle
rispettive Colonne i Lavori proposti dal Maestro Venerabile.
Comunicano al medesimo tutto ciò che interessa l’
andamento dei Lavori in corso.
Avvertono il Maestro Venerabile, battendo un colpo
di Maglietto, delle richieste dei Fratelli per ottenere la parola; vigilano
affinché il Maestro delle Cerimonie, gli Esperti e gli altri Ufficiali
adempiano in Loggia ai rispettivi uffici.
I Sorveglianti non possono abbandonare il loro posto
durante i Lavori senza essere immediatamente sostituiti.
II Primo Sorvegliante controlla particolarmente l’
assiduità ai Lavori e ritira l’ obolo dei Fratelli che, previo benestare del
Maestro Venerabile lascino eccezionalmente il Tempio prima della chiusura dei
Lavori.
Il Secondo Sorvegliante, in collaborazione con il
Tesoriere, controlla e segue la regolarità dei pagamenti dovuti dai Fratelli al
Tesoro di Loggia.
Art. 36
- L’ Oratore assicura il rispetto delle Leggi
dell’ Ordine durante i Lavori di Loggia.
Egli cura l’ istruzione massonica della Loggia,
pronuncia discorsi nelle cerimonie iniziatiche, svolge e spiega, con speciali
allocuzioni, i Simboli iniziatici dei tre Gradi Simbolici.
Nella ricorrenza di ogni festa dell’ Ordine, nelle
date memorabili per la Massoneria e per la vita nazionale e la civiltà umana, l’
Oratore pronuncia appropriate orazioni, sviluppando argomenti di interesse
massonico, filosofico, scientifico, storico, educativo, secondo la propria
scelta e d’ intesa con il Maestro Venerabile.
È suo compito ricordare in Loggia le virtù dei
Fratelli passati all’ Oriente Eterno.
Custodisce il libro della Sapienza nel quale sono
raccolti la Costituzione ed il Regolamento dell’ Ordine, il Regolamento di
Loggia ed i provvedimenti di carattere normativo.
In caso di assenza del titolare, il Fratello che
svolge la funzione di Oratore continua ad esercitarla fino a conclusione della
discussione in corso anche ove sopraggiunga l’ Oratore titolare.
Art. 37
- Il Segretario:
a) riceve e conserva nei locali della Loggia, od in
altro luogo su autorizzazione del Maestro Venerabile, tutte le carte, i
registri ed i documenti della Loggia;
b) provvede all’ adempimento di tutte le funzioni di
carattere amministrativo;
c) cura e sottopone al Maestro Venerabile la
corrispondenza e ne tiene i protocolli della posta in arrivo e di quella in
partenza;
d) provvede, su incarico del Maestro Venerabile,
alle convocazioni;
e) compila e tiene i verbali delle tornate di Loggia
in appositi registri a fogli fissi e numerati, firmati in ogni pagina dal
Maestro Venerabile;
f) custodisce ed aggiorna il Libro matricola da cui
si ricavi il piè di lista dei Fratelli, il registro delle presenze, nonché gli
altri documenti di Loggia. Il Segretario deve tenere in ordine, per ciascun
Grado e per ciascuna seduta di Consiglio delle Luci e di Commissione Giustizia,
un registro contenente i verbali firmati, dopo la loro approvazione e la
sottoscrizione del Maestro Venerabile, dell’ Oratore e del Segretario stesso.
Al termine del proprio mandato, il Segretario
consegna immediatamente al suo successore tutto quanto gli è stato affidato
dalla Loggia in funzione del suo incarico.
Della consegna viene redatto verbale che, vistato
dal Maestro Venerabile, rimane depositato tra gli atti della segreteria di
Loggia. Il Segretario aggiunto coadiuva il Segretario titolare nelle sue
funzioni ed attività e lo sostituisce in sua assenza.
Art. 38
- II Tesoriere:
a) custodisce i fondi della Loggia che ne
costituiscono il Tesoro;
b) provvede alla riscossione delle capitazioni e di
ogni altro contributo dovuti alla Loggia ed agli Organi della Gran Loggia Unita
Indipendente Piazza del Gesù;
c) da corso ai pagamenti contro ordinativo del
Maestro Venerabile;
d) cura l’ impiego del Tesoro secondo i deliberati
della Loggia in Terzo Grado;
e) tiene in ordine ed aggiornate tutte le relative
contabilità e rimette periodicamente al Secondo Sorvegliante una nota dei
Fratelli morosi verso il Tesoro di Loggia, specificando per ciascuno la causale
e l’ entità delle somme dovute;
f) redige annualmente il rendiconto delle entrate e
delle uscite. Le funzioni del Tesoriere non possono essere accumulate con quelle
di Architetto Revisore.
Sezione V - Gli Ufficiali di Loggia - Loro
incarichi
Art. 39
- L’ Esperto ha il compito di impartire le
istruzioni massoniche ai neofiti in occasione della loro Iniziazione ed ai
Fratelli in occasione degli aumenti di Grado.
Art. 40
- II Maestro delle Cerimonie procede agli
appelli nominali; ha cura che in ogni circostanza sia osservato il cerimoniale
prescritto dai Rituali.
Art. 41
- II Primo ed il Secondo Diacono assistono
rispettivamente il Maestro Venerabile ed il Primo Sorvegliante durante i Lavori
di Loggia.
Art. 42
- II Portastendardo ha il compito di
custodire ed issare all’ Oriente la Bandiera Nazionale ed il Labaro della
Loggia.
Art. 43
- L’ Ospedaliere reca conforto ai Fratelli
ammalati delle cui condizioni informa prontamente il Maestro Venerabile affinché
sia possibile offrire loro l’ assistenza necessaria.
Art. 44
- L’ Elemosiniere ha il compito di
raccogliere, alla fine di ogni tornata, l’ obolo per il Tronco della Vedova del
quale tiene la contabilità e ne risponde al Maestro Venerabile.
Art. 45
- II Copritore Interno ha l’ incarico di
vigilare la porta del Tempio affinché nessuno possa disturbare i Lavori. Può
ricoprire tale carica soltanto un Fratello Maestro.
Art. 46
- II Copritore Esterno ha l’ incarico di
vigilare affinché nessuno disturbi i Lavori e si avvicini all’ ingresso del
Tempio se non per bussare ritualmente e chiedere di essere ammesso; cura l’
osservanza di quanto disposto all’ Art. 20; tegola i Fratelli visitatori.
Art. 47
- L’ Architetto Revisore controlla ogni
documento di carattere contabile interessante la gestione della Loggia.
Provvede a rivedere la contabilità ed il conto
consuntivo annuale riferendone alla Loggia in Terzo Grado.
Sezione VI - II Consiglio delle Luci e il
Consiglio di Loggia.
Art. 48
- II Primo ed il Secondo Sorvegliante
unitamente al Maestro Venerabile formano il “Consiglio delle Luci” al quale è
demandato il compito di essere di supporto al Maestro Venerabile nella
conduzione della Loggia e nella stesura dei programmi di Lavoro.
Il Consiglio delle Luci deve essere riunito dal
Maestro Venerabile almeno due volte l’ anno e nei casi di particolare urgenza ed
importanza.
Presso ogni Loggia è altresì istituito il “Consiglio
di Loggia” composto dal Venerabile, dai due Sorveglianti, dall’ Oratore, dal
Tesoriere e dal Segretario.
Ha competenza di decidere sulle istanza di esonero
momentaneo dalla partecipazione ai Lavori di Fratelli per comprovati motivi di
salute, di lavoro e di famiglia, nonché sulle istanza di esonero dagli oneri
finanziari per motivi economici.
Si riunisce senza particolari formalità e su
convocazione del Maestro Venerabile ed ha competenza consultiva/coadiuvativa per
il Venerabile e l’ Oratore nei casi in cui si rende necessario l’ avvio delle
attività di cui all’ Art. 23 Cost. ed in ogni altro caso comportante possibili
implicazioni disciplinari.
In ogni caso il Venerabile e l’ Oratore restano
autonomi nell’ adottare e/o promuovere i provvedimenti di loro competenza.
Sezione VII - Ordine dei Lavori nelle Riunioni
Massoniche
Art. 49
- L’ anno amministrativo ha inizio il primo
Gennaio e termina il trentuno Dicembre.
L’ elezione delle cariche di Loggia si effettua nel
periodo fra il quindici Novembre ed il quindici Dicembre. L’ insediamento delle
cariche avviene entro il trentuno Gennaio successivo.
Art. 50
- Le Logge si riuniscono almeno una volta al
mese, lavorano secondo la Costituzione, il Regolamento dell’ Ordine e il
Regolamento interno.
Il Regolamento interno non può contenere norme in
difformità con la Costituzione e il Regolamento dell’ Ordine e deve essere
approvato dalla Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente.
Le riunioni dei Liberi Muratori si svolgono nel
Tempio con l’ osservanza delle forme rituali prescritte per i singoli Gradi.
I Lavori debbono avere inizio non prima che siano
trascorsi trenta minuti dall’ ora stabilita per la riunione.
I Lavori non possono essere aperti in forma rituale
se non con la presenza di almeno sette Fratelli di cui cinque Maestri.
In mancanza del Maestro Venerabile è necessaria la
presenza delle altre Luci.
Art. 51
– All’ inizio di ogni anno il Consiglio delle
Luci stabilisce e comunica alla Loggia e al Delegato Magistrale competente per
territorio il calendario delle riunioni ordinarie di Loggia. È consentita,
durante i mesi estivi, la sospensione dei Lavori.
Per le sedute ordinarie non è d’ obbligo alcun
avviso di convocazione, che invece è necessario quando è prescritto un ordine
del giorno motivato e in particolare per le tornate nelle quali si debba
procedere a votazione.
Tuttavia è opportuno che il Segretario, anche
avvalendosi delle moderne tecniche di comunicazione (fax, e-mail ed sms),
inoltri ai fratelli di Loggia una sintetica comunicazione loro rammendo della
riunione che si terrà in ottemperanza al fissato calendario.
Art. 52
- Le sedute straordinarie sono convocate
quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta
motivata almeno un quarto dei Fratelli Maestri in piè di lista.
L’ avviso di convocazione deve essere recapitato, a
cura del Segretario di Loggia, almeno cinque giorni prima della riunione anche
ai Fratelli dispensati dalla frequentazione.
In caso di particolare urgenza, il Segretario
provvede alla convocazione utilizzando anche altri mezzi di comunicazione (fax,
e-mail ed sms) accertandosi dell’ avvenuta conoscenza da parte dei destinatari.
Tutte le convocazioni devono essere notificate al Delegato Magistrale.
Art. 53
- All’ ingresso del Tempio è disposto il
registro delle presenze vidimato dal Maestro Venerabile, contenente il piè di
lista di Loggia aggiornato; i Fratelli intervenuti vi appongono la loro firma.
Art. 54
- L’ ordine del giorno dei Lavori indica gli
argomenti proposti per ogni riunione e, ove il Maestro Venerabile lo ritenga
opportuno, viene esposto, a cura del Segretario di Loggia, nella Sala dei Passi
Perduti.
Le Iniziazioni, le riammissioni e le affiliazioni
hanno la precedenza nell’ ordine dei lavori
Art. 55
- Alle Tornate in Grado di Apprendista
assistono tutti i Fratelli. Da quelle in Grado di Compagno d’ Arte sono esclusi
gli Apprendisti.
Da quelle in Grado di Maestro sono esclusi gli
Apprendisti e i Compagni d’ Arte. Dopo aver provveduto all’ apertura rituale dei
Lavori, il Maestro Venerabile invita il Fratello Segretario a leggere il
verbale della tornata precedente.
I Fratelli hanno facoltà di prendere la parola
unicamente sulla esattezza del verbale, che viene redatto in forma concisa con
le indicazioni degli argomenti trattati, dei partecipanti alla discussione e
delle deliberazioni prese.
Sentito l’ Oratore, il verbale è sottoposto alla
approvazione della Loggia e sottoscritto quindi dal Maestro Venerabile, dall’
Oratore e dal Segretario.
Vengono poi introdotti nel Tempio quei Fratelli che
fossero arrivati in ritardo e si trovassero nella Sala dei passi perduti.
II Segretario annota nel verbale il nome dei
Fratelli assenti e di quelli la cui assenza è giustificata e per i quali sia
stato versato l’ obolo.
Art. 56
- I Fratelli visitatori sono ammessi nel
Tempio immediatamente dopo l’ apertura dei Lavori e la lettura del verbale.
Durante la lettura nessuno può essere introdotto nel Tempio.
Quando il Maestro Venerabile lo ritenga opportuno ed
in accoglimento alla richiesta dei Fratelli visitatori, questi ultimi faranno
ingresso nel Tempio insieme ai Fratelli di Loggia.
Per essere ammessi nel Tempio, i Fratelli
appartenenti alla Comunione Italiana debbono esibire la tessera valida per l’
anno in corso e dare la parola semestrale, oppure la loro qualità deve essere
garantita da Fratelli Maestri di Loggia.
I Maestri Venerabili hanno di regola la facoltà di
ammettere ai Lavori di Loggia Fratelli visitatori appartenenti a Comunioni
Estere, sotto l’ osservanza delle seguenti norme:
a) devono essere ammessi ai Lavori Massonici quei
Fratelli, che da documenti attendibili risultino Membri attivi di Logge all’
Obbedienza di Comunioni Estere con le quali la Gran Loggia Unita Indipendente
abbia in essere lo scambio di Garanti di Amicizia.
b) il Fratello visitatore deve essere invitato, nel
corso della tegolatura, a dichiarare: “Io..... alla presenza del Grande
Architetto dell’ Universo, solennemente dichiaro di essere stato iniziato al
Grado di Apprendista, promosso al Grado di Compagno d’ Arte ed elevato al
Sublime Grado di Maestro in modo giusto e legittimo, di non essere sospeso o
espulso da alcuna Loggia Massonica né di conoscere alcun motivo per il quale non
potrei avere rapporti massonici con i Fratelli”.
Art. 57
- I Fratelli visitatori vengono ricevuti nel Tempio secondo il seguente ordine:
Apprendisti, Compagni d’ Arte, Maestri, ex Maestri Venerabili, Maestri
Venerabili, Delegati Magistrali, Garanti di Amicizia, Grandi Architetti
Revisori, Membri della Corte Centrale della Gran Loggia Unita Indipendente,
Presidente della Corte Centrale della Gran Loggia Unita Indipendente, Grandi
Ufficiali, Membri Aggiunti della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente, ex
membri di Giunta, Gran Tesoriere, Gran Segretario, Gran Cancelliere, Grande
Oratore, Secondo Gran Sorvegliante, Primo Gran Sorvegliante, Grandi Maestri
Onorari, ex Grandi Maestri, Grandi Maestri Aggiunti, Gran Maestro.
II protocollo stabilisce le modalità rituali
relative al ricevimento dei Fratelli.
Art. 58
- I Fratelli visitatori non esercitano il
diritto di voto; nelle tornate nelle quali la Loggia ospitante deliberi l’
ammissione dei profani o la riammissione dei Fratelli, sono tenuti a comunicare
ogni notizia utile alla migliore conoscenza del profano o del Fratello.
Art. 59
- II Fratello Maestro o il Compagno d’ Arte
che desideri prendere la parola, ne fa richiesta con le modalità tradizionali e
rituali.
Ogni Fratello non può, di regola, prendere la parola
più di una volta su ogni argomento, eccezionalmente può chiedere di intervenire
una seconda volta solo per arricchire la discussione di concreti contenuti; ogni
intervento deve essere chiaro e conciso, non dispersivo ed afferente al solo
argomento in trattazione e non può protrarsi oltre i cinque minuti.
Da tale limite temporale è esonerato l’ Oratore e l’
eventuale relatore.
I Fratelli che siedono all’ Oriente e i Dignitari di
Loggia hanno diritto di parlare con precedenza sugli altri Fratelli.
Art. 60
- II Maestro Venerabile può richiamare all’
ordine ogni Fratello e togliergli la parola quando ritenga che il suo discorso
non sia ispirato al doveroso senso di tolleranza, fraternità ed amore o che
possa turbare l’ armonia fra i Fratelli o non sia confacente all’ argomento
trattato.
L’ Oratore può correggere quei Fratelli che
divaghino in osservazioni contrastanti con le disposizioni della Costituzione e
del Regolamento dell’ Ordine.
Art. 61
- Ove, nel corso di una Tornata, vengano
trattati argomenti che richiedano una decisione, il Maestro Venerabile invita i
Fratelli Apprendisti e Compagni d’ Arte a coprire il Tempio e dispone che i
Lavori proseguano in Terzo Grado.
L’ Oratore riassume le tesi ed opinioni espresse dai
Fratelli, prospetta le diverse questioni nel più chiaro aspetto e formula le
proposizioni consequenziali per le votazioni, dopodiché nessuno può più prendere
la parola sull’ argomento.
Art.62
- II Maestro Venerabile invita quindi la
Loggia a deliberare.
Nel caso che vi siano ordini del giorno, precede la
votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi cui seguono i
modificativi e quindi gli aggiuntivi.
È sempre ammessa la votazione per parti separate.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quest’ ultimo.
Art. 63
- Le deliberazioni sono prese per alzata di
mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto di
voto. In caso di parità di suffragi, prevale il voto del Maestro Venerabile.
Art. 64
- La Loggia, ove il Maestro Venerabile sia
impossibilitato a presenziare ai Lavori della Gran Loggia, designa in Terzo
Grado un sostituto scegliendolo fra i Maestri della Loggia stessa che abbiano
rivestito la carica di Maestro Venerabile od, in mancanza, fra i Dignitari di
Loggia; L’ estratto del verbale deve essere trasmesso alla Grande Segreteria.
Art. 65
- Esaurito l’ ordine del giorno dei Lavori,
il Maestro Venerabile fa circolare fra le Colonne il “Sacco delle Proposizioni
Tacite” nel quale ogni Fratello può deporre informazioni, comunicazioni,
proposte da lui sottoscritte.
Il
Maestro Venerabile ne esamina il contenuto e, ove lo creda opportuno, ne da
comunicazione alla Loggia senza rivelare il nome del proponente.
La discussione di proposte così pervenute e
comunicate dal Maestro Venerabile, è rinviata ad una tornata successiva.
Art. 66
- Le tornate nelle quali si debba procedere
alle elezioni, discutere argomenti di carattere finanziario o di esclusivo
interesse della Loggia, sono denominate “Tornate di Famiglia”.
A queste tornate non sono ammessi i visitatori.
Viene affisso all’ esterno del Tempio un apposito cartello.
Il Delegato Magistrale competente per territorio può
intervenire alle Tornate di Famiglia, ma non ha diritto di voto.
Art. 67
- Le Logge possono creare nel loro seno
speciali commissioni permanenti o temporanee ed affidare loro compiti
determinati di studio, di propaganda, di beneficenza, etc., assegnando
eventualmente il periodo di tempo entro il quale debbono espletare il loro
compito.
Art. 68
- Ogni Loggia, in ciascun Grado, dedica
periodicamente una tornata rituale di formazione di esoterismo affidandone il
compito ad un Fratello preventivamente designato.
Art. 69
- Le Logge convocate in Grado di Compagno d’
Arte o di Maestro, nella competenza del rispettivo Grado, trattano gli
argomenti di istruzione rituale, filosofica e morale che ne costituiscono il
contenuto spirituale massonico, esaminando gli argomenti di particolare
importanza e delicatezza ad esse riservati dal Maestro Venerabile.
Art. 70
- Almeno una volta all’ anno ed in
corrispondenza con uno dei Solstizi, i Fratelli di Loggia si riuniscono in agape
fraterna nelle forme stabilite dai Rituali od in agapi bianche.
Art. 71
- Alle cerimonie nelle quali sia consentito
dai Rituali, possono essere invitati ai Lavori parenti od amici dei Fratelli.
I Lavori vengono, in tal caso, ritualmente aperti
prima del ricevimento dei profani e chiusi dopo il loro commiato.
Durante il periodo della seduta in cui sono presenti
i profani, i Fratelli non si pongono all’ Ordine pur stando in piedi per parlare
o ricevere i profani.
Sezione VIII - Oneri finanziari
Art. 72
- Le Logge della Comunione, per poter esercitare il diritto di voto nella Gran
Loggia, debbono essere in regola con il versamento di tutte le capitazioni
dovute fino al trenta Giugno o al trentuno Dicembre dell’anno corrente.
Le capitazioni relative al primo semestre debbono
essere versate entro il quindici Gennaio e quelle relative al secondo semestre
entro il quindici Luglio.
Nei casi previsti dall’ Art. 23 della Costituzione,
la Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù, su segnalazione
del Delegato Magistrale territorialmente competente o d’ ufficio previa, in caso
di morosità, diffida a provvedere al pagamento di quanto dovuto nel termine di
tre mesi, dispone la cancellazione della Loggia dandone comunicazione a tutti
gli iscritti nel piè di lista.
Avverso il provvedimento, per le sole violazioni
procedurali, la Loggia può proporre reclamo alla Corte Centrale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel termine di giorni trenta
dalla comunicazione del provvedimento.
Il reclamo deve contenere, a pena di
inammissibilità, una esposizione dettagliata delle violazioni lamentate; Il
reclamo non sospende la efficacia del provvedimento.
Sezione IX - Funzionamento delle Logge e dei
Triangoli
Art. 73
- Ogni Loggia può corrispondere e organizzare
incontri con un’ altra Loggia della Comunione Italiana.
Per promuovere manifestazioni collettive, con l’
intervento di più di due Logge di Orienti diversi, occorre l’ assenso del Gran
Maestro.
Ove si tratti di organizzare incontri con una o più
Logge Estere appartenenti a Grandi Logge in rapporto con la Gran Loggia Unita
Indipendente, oppure nel caso di manifestazioni aperte ai profani, deve essere
richiesto il preventivo assenso del Gran Maestro su conforme parere della
Giunta.
Art. 74
- Tre o più Fratelli che risiedono in una
località ove non esista una Loggia, possono, con il consenso delle Logge di
appartenenza e l’ autorizzazione della Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente, costituirsi in Triangolo.
Compito del Triangolo è quello di seguire con
particolare attenzione le domande dei profani residenti nella sfera di azione
del Triangolo e di operare al fine di promuovervi la costituzione di una Loggia.
L’ autorizzazione decade ove, entro tre anni, non
venga costituita una Loggia. L’ appartenenza al Triangolo non esime i Fratelli
dall’ osservanza dei loro doveri nei confronti della propria Loggia.
Art. 75
- Le Logge debbono comunicare, subito dopo il
relativo provvedimento, alla Gran Segreteria, i nominativi dei Fratelli
ammessi, riammessi, trasferiti ad altra Loggia, passati all’ Oriente Eterno,
messi in sonno, depennati, nonché dei profani respinti e dei richiedenti l’
ammissione prima di procedere alle votazioni.
La comunicazione deve essere fatta per mezzo degli
appositi moduli o a mezzo telematico con attestazione di ricezione.
Del modulo relativo alle domande di ammissione dei
profani, deve essere inviata copia anche alla Gran Segreteria.
Un esemplare dei moduli viene restituito dalla Gran
Segreteria alla Loggia e sulla base dei moduli in questione vengono apportate le
modifiche al piè di lista.
Sezione X – Fusione delle Logge
Art. 76
- Quando due o più Logge del medesimo Oriente intendano fondersi, ciascuna di
esse deve adottare, separatamente in tornata di Terzo Grado appositamente
convocata con preavviso di almeno quindici giorni, analoga deliberazione
approvata dalla maggioranza dei componenti di ciascuna Loggia.
I relativi verbali vengono redatti ed approvati
nella stessa tornata e sottoscritti da tutti i presenti.
Copia di tali verbali, firmati dai rispettivi
Maestri Venerabili, Oratori e Segretari, è inviata alla Gran Segreteria, con la
domanda di autorizzazione a procedere alla fusione.
Art. 77
- Ottenuta la ratifica della Giunta, il Maestro Venerabile più anziano in Grado
di Maestro, convoca i Fratelli delle Logge che hanno deliberato di fondersi e
li invita a deliberare il titolo distintivo della nuova Loggia.
II Maestro Venerabile più anziano presiede i Lavori
chiamando alle funzioni di Dignitari ed Ufficiali i Fratelli da esso ritenuti
idonei. Il verbale della seduta viene inviato alla Gran Segreteria, con la
richiesta della Bolla di Fondazione e della autorizzazione a procedere alla
elezione delle cariche.
A cura e sotto la responsabilità del nuovo Maestro
Venerabile, vengono inviati alla Grande Segreteria della Gran Loggia Unita
Indipendente i sigilli e le Bolle di Fondazione delle Logge che sono state
autorizzate alla fusione. Le Bolle di Fondazione sono restituite alla nuova
Loggia con l’ annotazione dell’ avvenuta fusione.
Sezione XI - Le sanzioni
Art. 78
- Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono punibili, secondo
la gravita dei fatti compiuti e le circostanze del fatto:
a)
con l’ ammonizione;
b) con la censura semplice;
c) con la censura solenne;
d) con la demolizione.
La sanzione indicata nella lettera b) importa la
interdizione della Loggia nell’ esercizio del diritto di voto in Gran Loggia
per un periodo da uno a tre anni. La sanzione indicata alla lettera c) importa
la medesima interdizione per un periodo da tre a cinque anni.
La sentenza che disponga la demolizione commina l’
espulsione dall’ Ordine dei Fratelli che abbiano partecipato all’ azione che ha
dato causa al giudizio massonico.
Sezione XII - Scioglimento, estinzione e
demolizione della Loggia
Art. 79
- La Loggia può deliberare il proprio
scioglimento con provvedimento adottato in tornata straordinaria di Terzo Grado
appositamente convocata; la delibera deve indicare i motivi ed essere
sottoscritta dal Maestro Venerabile, dai Dignitari e dai Fratelli Maestri
presenti.
Entro i successivi quindici giorni il verbale della
delibera deve essere trasmesso alla Gran Segreteria.
I Fratelli Maestri che nel verbale abbiano
manifestato il proprio dissenso, possono, nei trenta giorni dalla delibera,
proporre ricorso allo scioglimento. La Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente decide sulla ratifica dello scioglimento.
Art. 80
- Ove il numero dei Fratelli di una Loggia si
riduca, per un qualsiasi motivo a meno di sette di cui almeno cinque con il
grado di Maestro, la Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente, sentito il
Delegato Magistrale, dichiara la estinzione della Loggia.
Art. 81
- II Maestro Venerabile ed i Dignitari della
Loggia disciolta o estinta sono personalmente obbligati a consegnare alla Giunta
della Gran Loggia Unita Indipendente la Bolla di Fondazione, il Labaro, il
Sigillo, l’ archivio, il Tesoro e quant’ altro appartenga alla Loggia.
Art. 82
- I Fratelli della Loggia disciolta o
estinta, in regola con il Tesoro, debbono chiedere l’ affiliazione ad altra
Loggia dello stesso Oriente o, in mancanza, alla Loggia più vicina entro tre
mesi dalla data di ratifica dello scioglimento o della dichiarazione di
estinzione.
In difetto la Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente provvede al depennamento dal ruolo anagrafico di tali Fratelli
dalla Comunione.
Art. 83
- I Fratelli della Loggia demolita con
sentenza definitiva e nei cui confronti non sia stata comminata la sanzione
della espulsione dall’ Ordine, debbono chiedere, entro tre mesi dalla sentenza
definitiva, l’ affiliazione ad altra Loggia dell’ Oriente o, in mancanza, alla
Loggia ad essi più vicina.
In difetto la Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente provvede al depennamento d'ufficio dal ruolo anagrafico della
Comunione.
Sezione XIII - II Consiglio dei Maestri
Venerabili
Art. 84
- I Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente si riuniscono e sono
costituiti in Consiglio dei Maestri Venerabili. Ad essi compete, in via
esclusiva, la cura e l’ amministrazione delle Case Massoniche comuni a più Logge
e dei beni ad esse relativi secondo un regolamento da essi predisposto ed
approvato dalla Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente.
La costituzione e la gestione del patrimonio viene
esercitata dai Consigli dei Maestri Venerabili anche mediante mandati fiduciari
delegati a terzi.
I Maestri Venerabili, per deliberare in ordine ad
eventuali contributi straordinari, debbono essere preventivamente autorizzati
dalle Logge in tornata appositamente convocata in Terzo Grado. L’ appartenenza
all’ Ordine Massonico non conferisce, in nessun caso, alcun diritto al
patrimonio comunque costituito dai Consigli dei Maestri Venerabili.
Sezione XIV - Solennità Massoniche
Art. 85
- La Comunione Italiana celebra le seguenti
solennità:
-
21 Settembre: Festa per l’ Equinozio d’ Autunno;
-
2 Dicembre: Commemorazione dei Fratelli passati all’ Oriente Eterno;
-
21 Dicembre: Festa per il Solstizio d’ Inverno
-
21 Marzo: Festa per l’ Equinozio di Primavera;
-
24 Giugno: Festa per il Solstizio d’ Estate;
Le Logge autonomamente curano tutte le iniziative e
l’ organizzazione necessaria per celebrare le solennità massoniche.
CAPO II - La Gran Loggia
Sezione I - Le convocazioni
Art. 86
- La Gran Loggia viene convocata in sessione
ordinaria con Decreto del Gran Maestro da emanarsi trenta giorni prima della
data fissata per la riunione; il Decreto di convocazione della riunione di Gran
Loggia nella quale si deve procedere alle elezioni e all’ insediamento del Gran
Maestro e dei Membri Effettivi di Giunta, deve essere emesso almeno novanta
giorni prima della data fissata.
Il Decreto di convocazione deve indicare il giorno,
l’ ora ed il luogo della riunione. La Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente, nei trenta giorni successivi al Decreto di convocazione, formula
l’ ordine del giorno dei Lavori della Gran Loggia in sessione ordinaria.
Su richiesta motivata deliberata in camera di Terzo
Grado da almeno i tre quarti delle Logge, la Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente inserisce nell’ ordine del giorno della Gran Loggia la trattazione
di argomenti specifici di interesse attuale e generale della Comunione.
La richiesta deve essere sottoscritta dal Maestro
Venerabile, dall’ Oratore, e dal Segretario di ciascuna Loggia ed essere
trasmessa alla Gran Segreteria, a mezzo di lettera raccomandata unitamente all’
estratto del verbale, almeno sessanta giorni prima della data fissata per la
riunione.
Art. 87
- Le convocazioni della Gran Loggia in
sessione straordinaria sono effettuate con Decreto del Gran Maestro; ove lo
esigano motivi di urgenza, il Decreto di convocazione può essere emesso
quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
L’ ordine del giorno viene indicato nel Decreto di
convocazione.
Su richiesta motivata di almeno la metà dei Maestri
Venerabili delle Logge in regola con il Tesoro della Gran Loggia Unita
Indipendente, il Gran Maestro convoca la Gran Loggia in sessione straordinaria.
La sessione straordinaria può essere convocata anche in prosecuzione di quella
ordinaria.
Art. 88
- Sono Membri di diritto della Gran Loggia:
- il Gran Maestro;
- i Componenti della Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente;
- i Membri Aggiunti della Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente;
- i Grandi Ufficiali;
- i Grandi Architetti Revisori;
- gli ex-Grandi Maestri;
- i Grandi Maestri Onorari;
- gli ex-Membri di Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente;
- gli ex-Gran Segretari;
- gli ex-Gran Cancellieri;
- il Presidente ed i Membri della Corte Centrale;
- i Garanti di Amicizia;
- i Consiglieri dell’ Ordine;
- i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali;
- i Delegati Magistrali;
- i Componenti delle Commissioni permanenti.
Sono visitatori d’ Onore, senza diritto di voto:
- i Capi dei Corpi Massonici Rituali;
- i Grandi Dignitari o Delegati delle Comunioni
Estere e delle Comunioni con le quali è stato sottoscritto un protocollo di
Intesa e di Reciprocità.
Possono inoltre presenziare i Fratelli Maestri
muniti di speciale invito del Gran Maestro.
Art. 89
- Entro il ventesimo giorno fissato per la
sessione, la Gran Segreteria convoca la Commissione per la verifica dei poteri.
Le Logge, che non abbiano versato le capitazioni
dovute alla Gran Loggia Unita Indipendente entro le date fissate dal Regolamento
o che non abbiano provveduto al rinnovo delle cariche nel periodo fissato, non
sono ammesse in Gran Loggia.
La Commissione per la verifica dei poteri, eseguiti
i riscontri sulla regolarità amministrativa e contabile, compila l’ elenco dei
Rappresentanti delle Logge ammesse alla Gran Loggia.
La Gran Segreteria, entro il decimo giorno anteriore
alla sessione di Gran Loggia, comunica alle Logge non ammesse la motivazione
della esclusione ed informa del provvedimento il Gran Maestro.
Art. 90
– L’ elenco dei Rappresentanti delle Logge
ammesse in Gran Loggia viene messo a disposizione del Gran Maestro e del Gran
Cerimoniere; nel contempo la Gran Segreteria provvede al rilascio della tessera
di partecipazione con la specifica della Loggia, del numero distintivo e del
nome del Maestro Venerabile o del suo sostituto.
La tessera può essere predisposta con metodiche
obiettive di controllo di tipo tradizionale od automatiche e deve essere inviata
almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione oppure, ovvero in
qualora ne ricorrano le condizioni, poco prima dell’ apertura dei lavori di Gran
Loggia.
Art. 91
- Le Logge non ammesse, nel termine di giorni
sette dalla data fissata per la sessione di Gran Loggia, possono opporsi al
provvedimento di esclusione o regolarizzare la posizione.
La
Commissione per la verifica dei poteri si riunisce nei due giorni anteriori alla
Gran Loggia e decide sui ricorsi.
Sono ammesse la sanatoria o la regolarizzazione; la
Commissione, ove accolga il ricorso, prende atto della sanatoria o della
regolarizzazione e rilascia il proprio Nulla-Osta. La Gran Segreteria inserisce
in calce all’ elenco il nominativo del Rappresentante della Loggia ammessa e
predispone la tessera di partecipazione.
Conclusi i Lavori della Gran Loggia, la Gran
Segreteria comunica al Delegato Magistrale il provvedimento di ammissione.
Art. 92
- II Copritore esterno, assistito dal Gran
Secondo Esperto Censore e dal Gran Secondo Esperto Terribile, verifica il
diritto di accesso in Gran Loggia.
Art. 93
- La Commissione per la verifica dei poteri
comunica al Gran Maestro ed al Gran Cerimoniere il numero degli aventi diritto
al voto, il numero dei Rappresentanti delle Logge presenti ed indica il quorum
necessario per le singole votazioni.
Prima che si proceda alle votazioni, la Commissione
per la verifica dei poteri aggiorna i dati ove si modifichi il numero dei
presenti aventi diritto al voto.
Art. 94
- Ai Membri di diritto, ai Visitatori d’
onore ed agli ospiti, viene trasmessa dalla Gran Segreteria la tessera di
partecipazione anche differenziandole per tipologia e colore diverso.
Sezione II - Lo svolgimento dei Lavori in Gran
Loggia
Art. 95
– L’ ingresso nel Tempio avviene secondo il
rituale di Terzo Grado ed il ricevimento degli Ospiti secondo il protocollo in
uso.
Nel giorno e nell’ ora stabiliti per l’ apertura
della Gran Loggia, il Gran Maestro o chi temporaneamente lo sostituisce, sceglie
ed installa quali Grandi Ufficiali della Gran Loggia, i Fratelli Maestri in
sostituzione di eventuali assenti; quindi apre i Lavori secondo il Rituale di
Terzo Grado.
Art. 96
- Aperti i Lavori, la Gran Loggia, su
indicazione del Grande Oratore, designa due o più scrutatori per il conteggio
dei voti.
Letto ed approvato il verbale, sul quale la parola è
concessa solo per chiedere di inserire rettifiche o per fatto personale, chi
presiede invita il Gran Cerimoniere ad introdurre il Gran Maestro nelle forme di
rito.
Il Gran Maestro, scortato dal Gran Cerimoniere ed
accompagnato da sette Fratelli e dai Visitatori d’ onore, viene ricevuto in
piedi ed all’ ordine ed assume immediatamente la presidenza, ordinando al Gran
Portastendardo di issare all’ Oriente la Bandiera Nazionale alla quale i
presenti rendono gli onori.
Il Gran Segretario legge poi i messaggi ricevuti e i
Visitatori d’ onore recano il loro saluto.
Il Gran Maestro ringraziati i Visitatori d’ onore,
pronuncia la sua allocuzione.
Art. 97
- II Gran Maestro dichiara aperta la
discussione sulla relazione morale del Grande Oratore, su quella amministrativa
del Gran Segretario e del Collegio degli Architetti Revisori, nonché sul
bilancio consuntivo.
La Gran Loggia esprime il voto sul bilancio
consuntivo. Concluse le votazioni, il Gran Tesoriere illustra il bilancio
preventivo. Il Gran Maestro dichiara aperta la discussione, alla quale segue la
votazione della Gran Loggia.
Art. 98
- La Gran Loggia può discutere e deliberare
solo sugli argomenti posti all’ ordine del giorno.
I partecipanti non possono chiedere la parola più di
una volta sullo stesso argomento.
Gli interventi debbono avere la durata massima di
cinque minuti.
Per fatto personale il Gran Maestro concede la
replica per non più di due minuti al termine della discussione sull’ argomento.
Art. 99
- Esaurita la discussione sugli argomenti che
comportino o richiedano una decisione il Gran Maestro invita il Grande Oratore
ad esporre in merito le sue conclusioni. Egli riassume le tesi e le opinioni
espresse dagli intervenuti, prospetta le diverse questioni nel più chiaro
aspetto e formula le proposizioni consequenziali per le votazioni. Dopodiché
nessuno può più riprendere la parola sull'argomento.
Art. 100
- II Gran Maestro invita la Gran Loggia a
deliberare; precede la votazione sugli emendamenti soppressivi, poi sui
modificativi ed infine sugli aggiuntivi. È sempre ammessa la votazione per
parti separate. Hanno la precedenza le votazioni su un emendamento ad un
emendamento.
Art. 101
- Le deliberazioni sono prese per alzata di
mano con prova e controprova, previo computo dei presenti aventi diritto di
voto, oppure per appello nominale se richiesto da almeno la metà dei presenti
aventi diritto di voto o se così dispone il Gran Maestro anche su eventuale
richiesta del Grande Oratore.
Art. 102
- Prima del termine dei Lavori, in sede di
bene generale dell’ Ordine, possono essere avanzate le proposte ritenute
opportune delle quali il Gran Maestro prende atto ufficialmente, fornendo,
eventualmente, adeguata risposta.
Art. 103
- II sacco della Beneficenza rimane in
permanenza aperto presso il Primo Gran Sorvegliante; l’ obolo deve essere sempre
versato.
Art. 104
- Nessuno dei partecipanti alla Gran Loggia
può coprire il Tempio senza l’ autorizzazione del Gran Maestro.
Art. 105
- Prima della chiusura dei Lavori, il Gran
Portastendardo ammaina la bandiera Nazionale nei modi e con gli onori indicati
nell’ Art. 96 del presente Regolamento dell’ Ordine.
Sezione III - Le elezioni
Art. 106
- La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge i Membri del Collegio dei Grandi
Architetti Revisori.
La elezione viene effettuata a scrutinio segreto con
scheda unica.
Il Gran Maestro, prima dello scrutinio, nomina una
commissione formata da tre Maestri Venerabili i quali provvedono alla verifica
ed al conteggio delle schede; eseguito il computo dei voti, gli scrutatori
indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli che hanno ottenuto suffragi.
Vengono proclamati Componenti il Collegio dei Grandi
Architetti Revisori i cinque Fratelli che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Fratello che abbia ottenuto il
maggior numero di voti.
I Componenti il Collegio dei Grandi Architétti
Revisori prestano promessa solenne nelle mani del Gran Maestro nelle forme di
rito.
Art. 107
- La Gran Loggia, ogni cinque anni, elegge, i Giudici necessari per il
completamento della Corte Centrale.
Il Gran Maestro, prima di procedere alla elezione,
comunica alla Gran Loggia i nominativi degli eletti dai Collegi
Circoscrizionali.
L’ elezione viene effettuata a scrutinio segreto con
scheda unica. Una commissione formata da tre Maestri Venerabili provvede alla
verifica ed al conteggio delle schede; eseguito il computo dei voli, gli
scrutatori indicano al Gran Maestro i nomi dei Fratelli che hanno ottenuto i
suffragi.
Ad integrazione di quelli eletti dai Collegi
Circoscrizionale Vengono proclamati Giudici della Corte Centrale i Fratelli che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
A parità prevalgono i più anziani nel Grado di
Maestro.
Capo III - Le Elezioni
Sezione I - Le elezioni del Gran Maestro e dei
Membri effettivi della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente
Art. 108
- II Gran Maestro in carica, almeno novanta giorni prima dell’ Equinozio di
Primavera del quinto anno successivo alla sua elezione, dispone, con Decreto, la
convocazione della Gran Loggia per l’ insediamento del Gran Maestro Eletto e dei
Membri Effettivi della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente o per le
eventuali votazioni di ballottaggio.
In caso di assenza od impedimento del Gran Maestro
in carica, il Decreto di convocazione della Gran Loggia ed ogni provvedimento
connesso viene emesso nei trenta giorni successivi alla declaratoria di assenza
od impedimento del Gran Maestro, da uno dei due Grandi Maestri Aggiunti o, in
loro assenza, nell’ ordine, prima dal Primo Gran Sorvegliante e poi dal secondo
Gran Sorvegliante, ovvero dal Grande Dignitario più anziano nel Grado di
Maestro.
Art. 109
- II Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, dispone che i Collegi
Circoscrizionali provvedano alla elezione ai sensi dell’ Art. 51, lettera n)
della Costituzione, dei componenti della Commissione Elettorale Nazionale,
C.E.N.
I Collegi Circoscrizionali, nei venti giorni
successivi, procedono alla elezione ed alla immediata trasmissione alla Grande
Segreteria dei relativi verbali.
Il Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce,
emette Decreto di prima convocazione della C.E.N. ed autorizza la presentazione,
mediante deposito in Gran Segreteria, delle proposte di candidatura alla carica
di Gran Maestro.
Il deposito delle proposte di candidatura può essere
effettuato mediante l’ utilizzo del servizio postale ovvero personalmente e/o a
mezzo di delegato con attestazione di avvenuto deposito. La C.E.N. prende in
esame solo le proposte di candidatura depositate o pervenute entro il giorno
anteriore a quello fissato per la sua prima convocazione.
Art. 110
- La proposta di candidatura, anche detta Lista Elettorale, deve contenere i
dati anagrafici, il curriculum massonico e profano del Candidato alla carica di
Gran Maestro e dei componenti di Gran Loggia non elettivi che lo stesso
intenderà designare ed installare successivamente alla sua elezione.
Tali componenti sono: il Gran Segretario, il Gran
Cancelliere, il Gran Tesoriere, il Gran Oratore.
La proposta di candidatura deve essere
necessariamente firmata dal Candidato alla carica di Gran Maestro e dai suddetti
componenti non elettivi di Gran Loggia.
L’ elezione riguarda il solo Gran Maestro che una
volta eletto, sussistendone valide ragioni di opportunità può elevare, designare
ed insidiare nelle cariche di Gran Segretario, Gran Cancelliere, Gran Tesoriere
e Gran Oratore anche Fratelli diversi da quelli indicati nella propria Lista
Elettorale purché non incompatibili con le funzioni ad essi demandate.
Nessun Fratello potrà sottoscrivere più di una
candidatura e/o più di una Lista Elettorale.
La candidatura non è valida se non prevede la
dichiarazione d’ onore di impegnarsi, qualora non eletto, a sostenere il
Fratello che sarà eletto a tale Ufficio.
Art. 111
- La C.E.N., nel giorno fissato dal Decreto previsto dall’ Art. 108, si riunisce
presso la Sede della Gran Loggia Unita Indipendente e nomina nel suo seno un
Coordinatore ed un Segretario.
La C.E.N. verifica le condizioni di eleggibilità di
ogni candidato alla carica di Gran Maestro trasmette al Gran Maestro in carica
il verbale di verifica.
La C.E.N. dichiara inammissibile la proposta di
candidatura ove non sussistano le condizioni di eleggibilità previste negli Artt.
30 e 35 della Costituzione.
Nell’ ipotesi che sussista ipotesi di
inammissibilità e/o di ineleggibilità di un candidato ad una della cariche di
Gran Loggia non elettive ma di nomina del Gran Maestro la stessa si ha per non
presentata senza inficiare la validità della candidatura a Gran Maestro.
Tuttavia quest’ ultimo ha l’ onere di sostituire tale fratello con altro
nominativo non appena gli verrà comunicata la sussistenza di tale
incompatibilità/ineleggibilità.
Art. 112
- II Gran Maestro in carica, o chi lo sostituisce, sessanta giorni prima della
sessione della Gran Loggia prevista dall’ Art. 108, comunica alle Logge della
Comunione i nominativi dei Candidati alla carica di Gran Maestro e dispone con
Decreto che i Fratelli Maestri delle Logge in regola con il tesoro procedano
alle indicazione di voto per l’ elezioni del Gran Maestro che resta solo
indicativa e non vincolante per il Maestro Venerabile il quale in sede di
votazione resta libero, nella sua saggezza, di esprimere il voto per un diverso
candidato.
Il Decreto fissa anche il termine per la
trasmissione alla C.E.N. dei verbali di votazione in busta chiusa.
Art. 113
- La C.E.N., su convocazione del Gran Maestro in carica o di chi lo sostituisce,
si riunisce presso la sede della Gran Loggia Unita Indipendente nove giorni
prima della data fissata per la sessione di Gran Loggia; procede quindi all’
apertura delle buste trasmesse e pervenute dalle Logge fino alla data fissata
dall’ Art. 112 escludendo dallo scrutinio i verbali delle Logge non in regola
con il tesoro.
Effettuato il computo dei voti, la C.E.N. redige
apposito verbale delle risultanze elettorali. I Componenti della C.E.N. sono
tenuti all’ assoluto segreto sul lavoro compiuto e sui risultati delle
votazioni. Il verbale delle risultanze elettorali viene consegnato in busta
chiusa in Gran Loggia al Gran Maestro od a chi lo sostituisce.
Art. 114
- Esauriti gli adempimenti di Gran Loggia, il Gran Maestro o chi lo sostituisce
procede all’ apertura della busta contenente il verbale delle risultanze
elettorali e ne da comunicazione alla Gran Loggia. Indi, il Gran Maestro
Officiante o chi lo sostituisce, previa nomina di due Fratelli alla carica di
Scrutatori che coadiuveranno il Gran Segretario nel conteggio dei voti, pone ai
voti il risultato degli scrutini ed ove il candidato che aveva ottenuto in
quella sede il maggior numero di consensi raccoglie anche in seduta Elettorale
di Gran Loggia la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di
voto al primo appello per alzata di mano il Gran Maestro Officiante o chi lo
sostituisce proclama Gran Maestro Eletto tale Fratello.
In caso non si verifichi tale condizione ed evento,
sulla scorta delle annotazioni del Gran Segretario dei numeri di consensi
raccolti da ogni candidato, il Gran Maestro in carica o chi lo sostituisce
dispone che i Maestri Venerabili in Gran Loggia procedono alle votazioni di
ballottaggio fra i tre Fratelli proposti alla stessa carica.
Risulterà Eletto il Candidato che avrà conseguito i
consensi della metà più uno degli aventi diritto al voto, ovvero in caso che non
si verifichi ancora tale evento andranno ad ulteriore ballottaggio i due
candidati che avranno conseguito il maggior numero di consensi ed tra essi sarà
proclamato eletto il candidato che avrà conseguito il più alto consenso di voti.
Ai Maestri Venerabili convocati per l’ elezione del
Gran Maestro e per il rinnovo delle cariche di Gran Loggia non è consentito
astenersi.
Sono ammessi al voto i Maestri Venerabili delle
Logge che, alla data prevista dall’ Art. 112 per la trasmissione alla C.E.N. dei
verbali di votazione, erano in regola con il Tesoro.
Non è ammessa la sanatoria.
Tutte le votazione per l’ elezione del Gran Maestro
e per il rinnovo delle cariche di Gran Loggia vengono eseguite in modo palese e
per alzata di mano.
I risultati vengono immediatamente annotati dal Gran
Segretario e dai due Fratelli nominati Scrutatori. Di tali operazioni ne viene
redatto apposito verbale firmato dal Gran Segretario e dai due Fratelli
Scrutatori, nonché controfirmato dal Gran Oratore, dal Gran Maestro delle
Cerimonie e dal Gran Maestro Officiante.
Sezione II – L’ insediamento ed elezione degli
altri membri di Gran Loggia
Art. 115
- La Gran Loggia celebra l’ insediamento
nelle forme di rito. Il Gran Maestro in carica o chi lo sostituisce insedia
immediatamente il Gran Maestro eletto secondo il relativo Rituale e Protocollo e
ne riceve la promessa solenne.
Il Gran Maestro eletto nomina, nell’ ordine: il Gran
Segretario, il Gran Cancelliere, il Gran Tesoriere e il Gran Oratore che
prestano immediatamente, nelle forme di rito, la promessa solenne e quindi
immediatamente installati nelle loro cariche prendono il posto dei Fratelli sino
a quel momento Officianti e, nel prosieguo, il Gran Maestro coadiuvato dai due
Fratelli Scutatori da luogo alla elezione dei restanti componenti di Gran
Loggia.
Le candidature vengono raccolte carica per carica,
ovvero su indicazione del neo Gran Maestro (che terrà in debita considerazione
ai fini delle proposizione alle cariche di 1° e 2° Gran Sorvegliante le
candidature di quei Fratelli che hanno concorso alla carica di Gran Maestro
senza esser stati eletti). È eletto in ogni carica quel candidato che raccoglie
il maggior numero di consensi.
Il Gran Oratore uscente, unitamente al Gran
Segretario, all’ ex Gran Segretario, all’ ex Gran Maestro ed al neo insediato
Gran Maestro vigilano attentamente e scrupolosamente sull’ esistenza di
eventuali condizioni di ineleggibilità e/o di incompatibilità dei candidati e
qualora venga sollevata la questione dell’ esistenza in capo ad alcuno di essi
di una causa di incompatibilità il Gran dichiara la momentanea sospensione dei
lavori di Gran Loggia per dare la possibilità alla C.E.N. di esprimersi
immediatamente sulla effettiva sussistenza della paventata
incompatibilità/ineleggibilità.
I lavori riprendono immediatamente e previa
dichiarazione di esistenza/inesistenza della sollevata ragione di
incompatibilità/ineleggibilità si prosegue oltre nelle attività di elezione.
Terminate le operazioni di elezione dei componenti
di Gran Loggia si procede al loro insediamento nella carica in cui gli stessi
sono stati eletti subentrando di mano in mano ai Fratelli uscenti previo loro
solenne e rituale promessa.
Il
verbale di Gran Loggia in cui si procede alla elezione di cui al presente capo è
sottoscritto sia dai Dignitari uscenti che da quelli insediati.
CAPO IV - La Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente
Sezione I - Le convocazioni della Giunta della
Gran Loggia Unita Indipendente
Art. 116
- Le sedute ordinarie della Giunta della Gran
Loggia Unita Indipendente sono convocate dal Gran Maestro in carica o, in sua
assenza od impedimento, da un Gran Maestro Aggiunto o, in loro assenza, dal
Grande Dignitario più anziano nel Grado di Maestro.
La convocazione, trasmessa ai Componenti almeno
sette giorni prima della data fissata per la seduta, deve contenere l’ ordine
del giorno dei lavori ed il luogo della riunione.
In casi di urgenza, il Gran Maestro può convocare la
Giunta con invito telegrafico o con altro idoneo mezzo di convocazione.
Le sedute convocate con urgenza sono valide con la
presenza del Gran Maestro e di almeno tre Membri effettivi.
Le deliberazioni devono essere prese all’ unanimità
e sottoposte alla ratifica nella successiva seduta Ordinaria di Giunta .
Sezione II - Svolgimento dei Lavori della
Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente
Art. 117
- II verbale delle sedute riporta le singole deliberazioni e le eventuali
dichiarazioni di cui sia richiesta espressa menzione; Viene redatto ed approvato
seduta stante o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva e firmato
dal Gran Maestro, dal Grande Oratore e dal Gran Segretario; In ogni caso il Gran
Segretario redigerà una minuta e/o prenderà dettagliati appunti che in copia
consegna al Gran Maestro ed al Gran Oratore.
Art. 118
– L’ azione della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente è coordinata e
disciplinata dal Gran Maestro, il quale assegna ai Membri compiti e funzioni
volti all’ esecuzione delle deliberazioni adottate.
Le sedute della Giunta sono presiedute dal Gran
Maestro il quale ne disciplina lo svolgimento e formula le tesi da sottoporre a
votazione.
Art. 119
- II Grande Oratore cura la scelta dei temi che, con l’ approvazione della
Giunta, verranno proposti alla riflessione delle Logge della Comunione; Esercita
il potere d’ iniziativa per tutte le colpe massoniche e di impugnativa per
tutti i processi; Da il proprio parere conclusivo su ogni argomento trattato
dalla Giunta; In assenza del Gran Maestro presiede la Commissione "Corpus Juris";
Predispone la relazione morale di cui all’ Art. 38, lett. f) della Costituzione.
Art. 120
- II Gran Segretario è il responsabile della Grande Segreteria e svolge tutti i
compiti connessi con la tenuta anagrafica dei ruoli dei Fratelli e delle Logge,
provvede al tesseramento, tiene la corrispondenza ed, ove occorra, d’ intesa con
il Gran Tesoriere, anche quella amministrativa, dispone per la esecuzione degli
adempimenti previsti nella Costituzione e nel Regolamento dell’ Ordine.
Predispone la relazione amministrativa di cui all’ Art. 38 lett, f) della
Costituzione.
Art. 121
- II Gran Cancelliere, in stretta collaborazione con il Gran Maestro, cura i
rapporti con le Obbedienze Estere avendo cura di garantire l’ esecuzione e la
realizzazione dei Trattati di Amicizia in corso e di promuovere, sussistendone
le condizioni, la sottoscrizione con quelle Obbedienze con cui può essere
condiviso un percorso Massonico nel rispetto della Tradizione Esoterica di Rito
Scozzese Antico ed Accettato, ovvero con quelle Obbedienze che pur aderendo e
praticando altri e diversi Riti dallo Scozzese Antico ed Accettato si uniformano
per principi e per Ritualità ai precetti Internazionali della Libera Muratoria.
Sottoscrive, unitamente al Gran Maestro, detti
Trattati di Amicizia e Riconoscimento; Accompagna il Gran Maestro nelle sue
visite presso le Obbedienze Straniere ed in tutti i consessi Internazionali.
Ove lo ritenga opportuno chiede al Gran Maestro di
nominargli un Assistente che lo coadiuverà nei rapporti con quelle Obbedienze
Straniere di cui non conosce la lingua.
A tal uopo la Gran Loggia Unita Indipendente potrà
chiedere alle Obbedienze con cui è in essere un rapporto di Reciprocità la
collaborazione di Fratelli iscritti nei loro piè di lista al fine di coadiuvare
il Gran Cancelliere.
Solo eccezionalmente potrà ricorrersi all’ ausilio
di un interprete non iniziato il quale comunque ed in ogni caso non potrà mai
partecipare ai Lavori Rituali ma solo a quelle riunioni ed attività non rituali
e propedeutiche per la sottoscrizione, la cura e l’ adempimento dei Trattati di
Amicizia.
Art. 122
- II Gran Tesoriere svolge i compiti connessi con la organizzazione
amministrativa e contabile della Gran Loggia Unita Indipendente tenendone
informata la Giunta; Cura la corrispondenza contabile con le Logge della
Comunione e tiene aggiornata la Grande Segreteria sulla tempestività dei
pagamenti delle capitazioni e degli altri contributi dovuti. Predispone i
bilanci da sottoporre all’ approvazione della Giunta e la relazione finanziaria
di cui all’ Art. 38 lett. f) della Costituzione.
Capo V - II Consiglio dell’ Ordine
Sezione I - Le elezioni del Consiglio dell’
Ordine
Art. 123
- La Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente, ogni cinque anni, determina il
numero dei Consiglieri da eleggere nelle Circoscrizioni, in base al numero dei
Fratelli iscritti al 31 dicembre dell’ anno precedente nei piè di lista delle
singole Logge.
Art. 124
- II numero dei Consiglieri dell’ Ordine è di uno ogni cento Fratelli o frazione
superiore a cinquanta. Le Circoscrizioni, nelle quali gli iscritti nei piè di
lista delle Logge siano in numero inferiore a cinquanta, eleggono un solo
rappresentante.
Art. 125
- Almeno sessanta giorni prima della data prevista per il rinnovo del Consiglio
dell’ Ordine, il Gran Maestro, con Decreto, dispone che le Logge in Terzo Grado
procedano alla elezione dei Consiglieri dell’ Ordine.
Contemporaneamente la Grande Segreteria trasmette a
tutte le Logge, in regola con il Tesoro della Gran Loggia Unita Indipendente e
che abbiano provveduto al rinnovo delle cariche nel periodo fissalo dall’ Art.
49, appositi moduli per i processi verbali di elezione: II Maestro Venerabile,
ricevuto il Decreto del Gran Maestro ed i moduli di votazione, convoca per la
tornata immediatamente successiva la Loggia per eleggere, a scrutinio segreto,
i Rappresentanti della Circoscrizione.
Art. 126
- Ciascun Fratello Maestro riempie una scheda con tanti nomi quanti sono i
Rappresentati da eleggere fra i Maestri della Circoscrizione che abbiano i
requisiti indicati dall’ Art. 40 della Costituzione. Se una scheda contiene un
numero di voti superiore a quello dei rappresentanti da votare, la scheda è
dichiarata nulla.
Terminata la votazione e raccolte le schede, viene
effettuato lo spoglio da parte dell’ Oratore assistito da due scrutatori
nominati dal Maestro Venerabile e viene redatto verbale sul modulo fornito dalla
Grande Segreteria.
Nel verbale sono trascritti i nominativi di lutti i
Fratelli che hanno ottenuto voto ed il numero delle preferenze; dopo la
sottoscrizione del verbale da parte di lutti i Fratelli votanti, le schede di
votazione debbono essere immediatamente distrutte.
Ogni Loggia deve far pervenire alla Commissione
Elettorale Nazionale presso la Gran Loggia Unita Indipendente, il processo
verbale delle elezioni in busta chiusa entro il decimo giorno precedente la data
fissata per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine.
Art. 127
- La Commissione Elettorale Nazionale, su convocazione del Gran Maestro, si
riunisce presso la sede della Gran Loggia Unita Indipendente nove giorni prima
della data Fissata per il rinnovo del Consiglio dell’ Ordine; Procede quindi
allo spoglio dei processi verbali pervenuti dalle Logge fino a quel giorno, al
computo dei voti ed alla verifica dei requisiti indicati dall’ Art. 40 della
Costituzione.
Risultano eletti Consiglieri dell’ Ordine i Fratelli
che, nei limiti numerici Fissati per ogni Circoscrizione, abbiano ottenuto il
maggior numero di voti.
A parità di voti risulta eletto il più anziano in
età massonica.
La Commissione Elettorale Nazionale, redatto
apposito verbale delle risultanze elettorali, lo rimette al Gran Maestro.
Art. 128
- Ove il Consiglio dell’ Ordine debba essere rinnovato in concomitanza con la
elezione del Gran Maestro, il Decreto di costituzione e di composizione del
Consiglio dell’ Ordine viene emanato dal neo Gran Maestro entro venti giorni
dalla ricezione del verbale di elezione dalla Commissione Elettorale Nazionale.
Sezione II - Lo svolgimento dei Lavori del
Consiglio dell’ Ordine
Art. 129
- II Consiglio dell’ Ordine nella sua prima seduta procede ad eleggere nel suo
seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, ossia del Fratello che
consegue il maggior numero di voti, i propri Dignitari, nonché i due
Rappresentanti nella Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente.
Elegge altresì i Membri delle Commissioni permanenti
ed i Componenti la Commissione Patrimoniale.
Art. 130
- II Consiglio dell’ Ordine in sessione ordinaria è convocato dal Gran Maestro
almeno venti giorni prima della seduta; la convocazione deve contenere l’ ordine
del giorno dei Lavori ed essere trasmessa a tutti i Consiglieri ed a tutti i
Membri di diritto.
In caso di urgenza i termini di convocazione sono
ridotti ad otto giorni.
Il Consiglio dell’ Ordine in sessione straordinaria,
è convocato nel termine di giorni dieci dalla richiesta effettuata ai sensi
dell’ Art. 41 della Costituzione; la riunione deve essere fissata nei successivi
venti giorni.
Art. 131
- I due Rappresentanti del Consiglio dell’ Ordine nella Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente, debbono riferire, nelle sessioni ordinarie del Consiglio,
dell’ attività svolta dalla Giunta.
Art. 132
- II Consiglio dell’ Ordine nella sessione ordinaria immediatamente precedente
le tornate della Gran Loggia, nomina fra i Fratelli Maestri che abbiano
rivestito la carica di Maestro Venerabile, i componenti per la formazione della
“Commissione Verifica Poteri”, prevista dall’ Art. 42, lettera g) della
Costituzione, scegliendone uno per ogni Circoscrizione.
Art. 133
- Qualora le deliberazioni della Gran Loggia non siano state eseguite senza
giustificato motivo nei termini stabiliti, il Consiglio dell’ Ordine nella
relazione annuale ne riferisce alla Gran Loggia.
Art. 134
- II testo delle delibere del Consiglio dell’ Ordine viene letto e confermato
seduta stante e sottoscritto dal Gran Maestro, dall’ Oratore e dal Segretario.
Il verbale delle tornate è steso a cura del
Segretario e viene sottoposto all’ approvazione nella seduta successiva.
Sezione III - I Consiglieri dell’ Ordine -
Doveri - Decadenza
Art. 135
- I Consiglieri dell’ Ordine sono tenuti a partecipare alle riunioni dei
rispettivi Collegi Circoscrizionali mantenendoli al corrente dei lavori del
Consiglio dell’ Ordine ed a riferire al Consiglio stesso sulle attività dei
Collegi Circoscrizionali.
Art. 136
- I Consiglieri dell’ Ordine che non abbiano partecipato a tre sedute
consecutive, decadono dalla carica: decadono inoltre per rinunzia, per
impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita dei diritti
Massonici.
II Consiglio dell’ Ordine constata l’ avvenuta
decadenza ed il Gran Maestro con Decreto provvede alla sostituzione con il primo
dei non eletti della Circoscrizione.
Il Gran Maestro indice elezioni suppletive nelle
Circoscrizioni in cui si siano esauriti gli elenchi dei non eletti.
Il Consigliere subentrante rimane in carica fino al
rinnovo del Consiglio dell’ Ordine ed è rieleggibile se il subentro è avvenuto
nell’ ultimo biennio.
Capo VI - II Collegio dei Grandi Architetti
Revisori
Art. 137
- II numero dei componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori è di tre.
La Gran Loggia ogni cinque anni elegge il Collegio
dei Grandi Architetti Revisori fra i Fratelli Maestri aventi il requisito
fissato dall’ Art. 44 della Costituzione.
Art. 138
- Entro i successivi trenta giorni, il Gran Maestro convoca i due Fratelli che
hanno ottenuto il maggior numero di voti e quello nominato dal Gran Tesoriere e
ne riceve la promessa solenne.
Successivamente il Collegio dei Grandi Architetti
Revisori è convocato, senza speciali formalità, dal Presidente per lo
svolgimento dei compiti fissati dall’ Art. 46 della Costituzione.
Art. 139
- I Componenti il Collegio dei Grandi Architetti Revisori che non abbiano
partecipato a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica; decadono inoltre
per rinuncia, per impedimento, per sopravvenuta incompatibilità e per perdita
dei diritti Massonici.
Il Gran Maestro, constatata l’ avvenuta decadenza,
provvede alla sostituzione dei Componenti con i primi dei non eletti.
Ove, nell’ intervallo fra due Sessioni di Gran
Loggia, l’ elenco dei non eletti non consenta che il Collegio sia composto da
cinque componenti, il Gran Maestro indice elezioni suppletive da svolgersi
nella successiva Sessione di Gran Loggia.
Capo VII - II Collegio Circoscrizionale
Art. 140
- II Collegio Circoscrizionale ha sede nella Casa Massonica del capoluogo (dove
esso manchi, le sue funzioni vengono espletate dalla Gran Segreteria della Gran
Loggia Unita Indipendente) ed è composto dal Delegato Magistrale che ne assume
la Presidenza e dagli Ispettori di Loggia; Coincide, per ambito territoriale,
con la Regione in cui le Logge sono installate.
Art. 141
- II Collegio Circoscrizionale viene convocato in tornata ordinaria dal
Presidente venti giorni prima della data fissata per la seduta.
L’ avviso di convocazione, con l’ indicazione dell’
Ordine del giorno, predisposto dal Presidente del Collegio di concerto con il
Vice Presidente e con l’ Oratore, deve essere trasmesso ai Maestri Venerabili
delle Logge operanti nella Circoscrizione, agli ex Maestri Venerabili delle
stesse ed ai Membri di diritto almeno dieci giorni prima della data fissata per
la riunione.
Le convocazioni del Collegio Circoscrizionale in
tornata straordinaria sono effettuate con delibera del Presidente quando lo
ritenga opportuno o quando ne abbiano fatto richiesta motivata almeno un terzo
dei Maestri Venerabili delle Logge operanti nella Circoscrizione; nei casi d’
urgenza, l’ avviso di convocazione può essere trasmesso dieci giorni prima della
data fissata per la riunione; l’ ordine del giorno è inserito nell’ avviso di
convocazione.
Art. 142
- Sono Membri di diritto del Collegio Circoscrizionale:
- il Delegato Magistrale designato e competente per
territorio che ne assume la Presidenza;
- gli ex Delegati Magistrali già competenti per
territorio;
- i Giudici del Tribunale della Circoscrizione;
- i Garanti d’ Amicizia iscritti nel piè di lista di
una Loggia della Circoscrizione;
- i Consiglieri dell’ Ordine eletti nella
Circoscrizione;
possono partecipare alle sedute del Collegio
Circoscrizionale:
- il Gran Maestro che ove presente ne assume la
Presidenza;
- i Membri della Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente Piazza del Gesù;
- gli ex Membri della Giunta della Gran Loggia Unita
Indipendente Piazza del Gesù ed i Grandi Maestri Onorari se iscritti nel piè di
lista di una Loggia della Circoscrizione;
- i Giudici della Corte Centrale.
Possono essere invitati quei Fratelli la cui
partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli argomenti da trattare.
Art. 143
- Effettuato l’ appello dei Rappresentanti delle Logge della Circoscrizione
nell’ ordine numerico distintivo, il Presidente del Collegio Circoscrizionale
accerta il numero legale e nomina sino a 2 scrutatori a supporto del Segretario;
apre, quindi, la discussione sugli argomenti posti all’ o.d.g..
Art. 144
- I partecipanti al Collegio Circoscrizionale non possono chiedere la parola più
di una volta sullo stesso argomento, ma hanno diritto di replica per fatto
personale. Gli interventi devono essere chiari, concisi e non dispersivi.
Nessuno dei partecipanti al Collegio
Circoscrizionale può abbandonare la seduta senza l’ autorizzazione del
Presidente.
Art. 145
- Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con prova e controprova.
Art. 146
– Formato il Collegio Circoscrizionale subito dopo la nomina del Delegato
Magistrale ed il suo insediamento, previa designazione degli Ispettori di
Loggia, il suddetto Organo è convocato per la elezione delle cariche di Vice
Presidente, Segretario, Oratore e Tesoriere. La votazione viene effettuata
mediante scheda segreta sulla quale i Maestri Venerabili delle Logge aventi
diritto di voto indicano un solo nome per ciascuna carica.
Effettuato lo scrutinio, il Presidente verifica le
condizioni di eleggibilità e proclama gli eletti il risultato delle votazioni
ordinando che ne venga data immediata comunicazione al Gran Maestro, alla Gran
Segreteria ed alle Logge della Circoscrizione.
Art. 147
- Le votazioni di cui sopra sono effettuate con schede segrete.
Sono nulle le schede contenenti un numero di
suffragi superiore a quello previsto per ciascuna elezione.
Risultano eletti i Fratelli Maestri in possesso dei
requisiti richiesti per ciascuna carica.
A
parità di voti prevalgono i più anziani nel grado di Maestro.
I verbali delle votazioni debbono contenere i
nominativi dei Fratelli Maestri eletti, nonché di tutti coloro che abbiano
ottenuto suffragi.
Art. 148
- I verbali delle votazioni, redatti in duplice copia, debbono essere firmati
dal Presidente del Collegio Circoscrizionale, dall’ Oratore e dal Segretario. Un
esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran Segreteria.
Art. 149
- II Collegio Circoscrizionale fissa le misure dei rimborsi, che il Tesoriere
della Circoscrizione effettua a presentazione dei documenti giustificativi di
spesa.
Capo VIII – I Delegati Magistrali e gli Ispettori
di Loggia
Art. 150
- Il Gran Maestro, ogni tre anni, nomina con proprio Decreto i Delegati
Magistrali in numero pari ad ogni Regione in cui vi siano Logge operative della
Comunione Massonica ed assegna ad essi la giurisdizione e la competenza
territoriale secondo principi di opportunità e finalizzati alla crescita morale,
spirituale e materiale dell’ Obbedienza; Altresì, la Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente, ogni tre anni, determina il numero degli Ispettori di Loggia
da nominare in base al numero delle Logge operanti in ciascuna Regione.
Art. 151
- II numero degli Ispettori di Loggia è di uno ogni due Logge.
Art. 152
- I Delegati Magistrali nominati ed insediati, dopo la solenne dichiarazione che
renderanno nelle forme di Rito ed in conformità al Protocollo di insediamento,
indicheranno in numero pari a quello stabilito dalla Giunta Esecutiva, gli
ispettori di Loggia dei quali potranno avvalersi nell’ adempimento dei compiti
ad essi designati.
L’ insediamento degli Ispettori di Loggia è
subordinato al nulla-osta del Gran Maestro sentito il parere del Gran Oratore e
comunicato dalla Gran Segreteria.
Art. 153
- II Presidente del Collegio Circoscrizionale, nella tornata immediatamente
successiva al Decreto con cui il Gran Maestro ha approvato la designazione degli
Ispettori di Loggia, procede a far tenere le elezioni del Vice Presidente, del
Segretario, dell’ Oratore e del Tesoriere e del Fratello Guardiano.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario e dagli
scrutatori, procede allo spoglio delle schede di votazione, al computo dei voti
ed alla verifica dei requisiti indicali nell’ Art. 55 della Costituzione.
Risultano eletti Vice Presidente, Segretario,
Oratore, Tesoriere e Guardiano i Fratelli che hanno ottenuto il maggior numero
di voti.
A parità di voti risulta eletto il più anziano in
età massonica.
Il Presidente, proclamati gli eletti, redige
apposito verbale delle risultanze elettorali e lo rimette alla Gran Segreteria.
Art. 154
- Il Delegato Magistrale assegna agli Ispettori di Loggia le Logge da
ispezionare tenendo conto che a nessun Ispettore può essere assegnato il mandato
ispettivo nella propria Loggia.
Periodicamente e comunque non meno di tre volte l’
anno, il Vice Ispettore convoca e presiede la riunione degli Ispettori di Loggia
per riferire delle loro attività, sull’andamento delle Logge da esse ispezionate
e in generale sullo svolgimento degli incarichi ispettivi. Renderà succinto
rendiconto della detta riunione trimestrale ad Delegato Magistrale.
Art. 155
- Qualora nel corso del triennio per qualsiasi motivo si renda vacante un posto
di Ispettore di Loggia il Delegato Magistrale, previo nulla-osta del Gran
Maestro, nomina in sua sostituzione un Fratello in capo al quale ne sussistano
le condizioni.
L’ Ispettore così nominato rimane in carica fino al
termine del triennio dell’ Ispettore sostituito ed è nominabile a tale carica
per un mandato successivo se la sua nomina è avvenuta nell’ ultimo anno.
Qualora nel corso del triennio, per la costituzione
di nuove Logge, si renda necessario l’ aumento del numero degli Ispettori di
Loggia, Delegato Magistrale vi provvede su delibera della Giunta Esecutiva e
previo nulla-osta del Gran Maestro.
Art. 156
- Gli Ispettori di Loggia hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni
delle Logge a loro assegnate per svolgere il loro compito di assistenza e
sorveglianza. Non hanno diritto di voto.
Art. l57
- L’ incarico ispettivo ordinario per come qui regolamentato non pregiudica
ispezioni straordinarie disposte dal Gran Maestro anche su eventuale richiesta
e/o segnalazione della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente.
Le competenze, le modalità, i limiti e le
attribuzioni degli Ispettori Straordinari sono determinati dal Gran Maestro.
Art. 158
- La Gran Loggia Unita Indipendente Piazza del Gesù dichiara la decadenza del
Delegato Magistrale e, su segnalazione di questi, degli Ispettore di Loggia
dall’ incarico per constatata impossibilità di adempimento, per rinuncia
motivata, per perdita o sospensione della qualità di appartenenza alla
Circoscrizione Massonica nella quale l’ Ispettore è stato nominato e per
inosservanza degli obblighi previsti dagli Artt.159 e 160 del Regolamento.
Art. 159
- L’ Ispezione generale viene eseguita almeno due volte all’ inizio e alla fine
dell’ Anno Massonico.
L’ Ispettore è tenuto ad effettuare altre due visite
annuali alla Loggia.
Di ogni ispezione devono essere redatte distinte
relazioni al Delegato Magistrale ed al Gran Maestro.
L’ Ispettore riferisce, per ogni singola Loggia, al
Delegato Magistrale ed al Gran Maestro, sull’ ordine formale e sulla efficienza
Muratoria della Loggia, sulla propria azione di collaborazione e di consiglio,
sull’ osservanza delle prescrizioni Costituzionali e Ritualistiche, nonché,
sulla regolarità della gestione amministrativa, sulla frequenza delle riunioni
di Loggia e sulla partecipazione dei Fratelli.
Art. 160
- Sussistendone la necessità e/o motivi di opportunità l’ Ispettore di Loggia
deve riferire in forma riservata al Gran Maestro ed al Delegato Magistrale tutto
quanto utile alla crescita dell’ Obbedienza e tutto quanto rischi di attentare
alla sua stabilità
Capo IX - Le Commissioni
Art. 161
- II Consiglio dell’ Ordine ogni cinque
anni determina il numero ed elegge i Componenti delle Commissioni permanenti
indicate all’ Art. 61 della Costituzione fra i nominativi proposti dai Collegi
Circoscrizionali.
Per la composizione debbono essere proposti e
nominati Fratelli particolarmente competenti nelle materie oggetto delle
finalità delle singole Commissioni.
Art. 162
- Le Commissioni permanenti sono presiedute dal Gran Maestro o da un Membro
della Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente da lui designato.
Art. 163
- Nei trenta giorni dalla formazione delle Commissioni, il Gran Maestro ne
convoca i Componenti. Nella prima riunione, ogni commissione:
a) nomina nel suo seno un Vice Presidente;
b) nomina nel suo seno un Segretario che redige i
verbali, ne cura la raccolta e provvede, d’incarico del Gran Maestro o del Vice
Presidente, alle convocazioni;
c) prende atto dei compiti assegnati e predispone il
lavoro.
Art. 164
-Le convocazioni debbono essere effettuate con un preavviso di almeno dieci
giorni e debbono contenere l’ indicazione degli argomenti da esaminare.
Art. 165
- Ciascuna Commissione prende in esame ed esprime il proprio parere su ogni
quesito proposto, nell’ ambito della materia ad essa demandata, dal Gran
Maestro, dalla Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente, dal Consiglio dell’
Ordine o, tramite i Collegi Circoscrizionali, dalle Logge e dai Fratelli.
Art. 166
– Il Vice Presidente di ciascuna Commissione può essere chiamato a riferire
dalla Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente sui lavori compiuti.
Art. 167
- Il Consiglio dell’ Ordine, su richiesta del Gran Maestro, provvede alla
sostituzione dei componenti le Commissioni che per tre volte consecutive non
abbiano partecipato alle riunioni, che abbiano rassegnato le proprie dimissioni
o che siano passati all’ Oriente Esterno.
Art. 168
-Le Commissioni permanenti decadono alla fine del quinquennio od al rinnovo
del Consiglio dell’ Ordine. In tale ultima ipotesi, la Commissione può ultimare
il lavoro in corso a condizione che il nuovo Consiglio dell’ Ordine nella sua
prima riunione conceda espressa autorizzazione.
Titolo III
LA GIUSTIZIA MASSONICA
Capo I - Disposizioni Generali
Art. 169
- Fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna sussiste la
presunzione di innocenza dell’ incolpato.
Solo motivi di opportunità costituiscono la ragione
di una eventuale sospensione in seguito alla condanna non ancora passata in
giudicato.
Le tavole di accusa debbono essere redatte per
iscritto e contenere le indicazioni delle prove ed i nominativi dei testi con i
relativi indirizzi.
Le tavole di accusa anonime non sono prese in
nessuna considerazione e vanno immediatamente archiviate.
Le tavole di accusa debitamente sottoscritte e
corredate da documento di identità dell’ accusante ai fini della verificazione
della sua sottoscrizione, ovvero autenticate nelle forme di rito, devono essere
indirizzate al Maestro Venerabile del Fratello incolpato, ovvero al Presidente
del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili se competente a giudicare
sia il Tribunale Circoscrizionale o al Presidente della Corte Centrale nei casi
previsti dall’ Art. 66, 1° e 2° comma della Costituzione.
Art. 170
- II Presidente del Collegio giudicante,
appena ricevuti gli atti del procedimento, dopo averne data immediatamente
notizia al Fratello o, in persona del suo Venerabile, alla Loggia contro cui si
procede, ed alla Giunta, con invito alla nomina di un difensore che potrà
assistere anche nella fase istruttoria, li rimette ad un Giudice all’ uopo da
lui designato, se non ritiene di provvedere egli stesso, affinché nel termine
massimo di sessanta giorni:
a) proceda all’ interrogatorio;
b) assuma le prove documentali e testimoniali;
c) formuli i capi di incolpazione;
d) depositi gli atti presso la Segreteria del
Tribunale;
e) riferisca al Collegio giudicante.
Subito dopo l’ espletamento degli adempimenti di cui
al precedente articolo il Presidente convoca il Collegio giudicante in Camera di
Consiglio per decidere: o il rinvio a giudizio, o il proscioglimento dell’
incolpato.
Qualora nel corso dell’ istruttoria si renda
necessario affrontare spese, il Presidente ne da comunicazione alla Gran
Tesoreria la quale deve provvedere immediatamente.
Art. 171
- Del rinvio a giudizio deve essere sempre
data notizia al Gran Maestro il quale, raccolte informazioni e sentito il
parere della Giunta, può provvedere a sospendere il Fratello o la Loggia
sottoposti a giudizio da ogni attività, ai sensi dell’ Art. 32 lettera m) della
Costituzione.
La Gran Segreteria da notizia del rinvio a giudizio
e dell’ eventuale sospensione da ogni attività massonica del Fratello o della
Loggia incolpati, al Venerabile competente ed al Delegato Magistrale competente
per territorio.
Art. 172
- In ogni stato dell’ istruttoria il
Presidente dell’ organo giudicante investito del processo, se vi sono
particolari motivi di incompatibilità o di opportunità, su istanza di parte o
di ufficio, trasmette gli atti alla Corte Centrale per la designazione di un
altro Tribunale.
Art. 173
- Deciso il rinvio a giudizio si procede al
dibattimento innanzi all’ organo giurisdizionale nella sua sede. Il Presidente
stabilisce il giorno e l’ ora dell’ udienza e invita a comparire con un congruo
termine, non inferiore a quindici giorni, le parti, i testimoni che ritiene
utile sentire, e chiunque altro possa essere opportunamente sentito. Se l’
incolpato non si presenta e non si giustifica si procede in sua contumacia.
Il dibattimento può essere rinviato con
provvedimento motivato; Una volta iniziato è utile ed opportuno che si esaurisca
in una sola udienza, ma, ove ne sussiste la necessità, può e deve essere
differito al altra udienza per il suo prosieguo.
Art. 174
- Del giorno e del luogo del dibattimento
deve essere data notizia al Collegio Circoscrizionale ed alla Gran Segreteria.
Il Collegio Circoscrizionale o la Giunta disporrà
che ne sia data notizia ai Maestri Venerabili della Comunione.
Art. 175
- Con l’ apertura del dibattimento, il
Presidente, dato ingresso nell’ aula ai Fratelli Maestri che desiderino
assistere, nomina all’ incolpato un difensore, se egli ne è sprovvisto.
L’ incolpato e il denunziante possono chiedere la
escussione di testimoni già sentiti in istruttoria e di testimoni nuovi e
possono presentare nuovi documenti.
Il Presidente, o il giudice da lui delegato, fa una
breve relazione, dopo di che, sentiti l’ incolpato, il denunziante, gli
eventuali testimoni e gli altri chiamati alla udienza, si da lettura degli atti
istruttori e dei documenti acquisiti. Di tali adempimenti viene dato atto a
verbale.
Nel corso del dibattimento le parti possono fare le
istanze, deduzioni e proposte che ritengono opportune. Su di esse e su ogni
incidente decide il Collegio. Da ultimo si svolge la difesa e, senza soluzione
di continuità, il Collegio si riunisce in camera di consiglio e delibera la
sentenza della quale il Presidente ne legge in udienza il dispositivo.
Art. 176
- II Tribunale deve redigere per iscritto il
dispositivo e comunicare al Gran Maestro, al Delegato Magistrale, alla Gran
Segreteria ed al Venerabile interessato le proprie decisioni. In base ad esse
gli organi competenti procederanno agli eventuali provvedimenti del caso.
Art. 177
– L’ organo giudicante deciderà anche sul
carico delle spese. Il pagamento delle spese deve essere eseguito dal Fratello
onerato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del passaggio in
giudicato della sentenza, ed è un obbligo d’ onore il cui mancato adempimento
costituisce grave colpa massonica.
Art. 178
- Tutti i procedimenti in ogni grado devono
essere iniziati entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la tavola d’
accusa. Le sentenze devono essere emesse entro centottanta giorni dalla data di
inizio del processo.
La sentenza deve essere depositata entro trenta
giorni dalla sua deliberazione e deve contenere l’ indicazione delle parti e l’
oggetto del processo. Deve essere motivata e sottoscritta dai componenti del
Collegio, deve essere comunicata all’ Oratore competente ed alle parti entro
sette giorni.
Art. 179
-1 giudizi devono essere proseguiti e
condotti a termine fino alla stesura della sentenza dagli stessi giudici che li
hanno iniziati anche se nel corso del procedimento sarà scaduto il periodo di
durata della loro carica. Solo se durante il processo vengano a mancare o siano
impediti, i giudici potranno essere sostituiti.
La sostituzione è fatta dal Presidente con gli altri
giudici eletti e, in mancanza di questi, sarà fatta dall’ Organo competente alla
designazione di essi.
Art. 180
- I provvedimenti emessi durante il
procedimento sono esecutivi e sono impugnabili unitamente alla sentenza.
Capo II - Impugnazioni.
Art. 181
- L’ impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui all’ Art. 178 e deve contenere una sommaria
esposizione dei fatti, motivi del gravame e le conclusioni e deve essere
diretta e spedita, in plico raccomandato, al Presidente dell’ Organo
competente. Il Presidente del Tribunale Circoscrizionale, nei trenta giorni
dalla ricezione del reclamo, convoca il Tribunale. Il Tribunale, assunte
informazioni dal Maestro Venerabile della Loggia che ha emesso il provvedimento
e sentito, ove richiesto, il Fratello depennato, decide in Camera di Consiglio.
Il provvedimento non è ulteriormente impugnabile.
Art. 182
- II Giudice dell’ impugnazione decide
normalmente in base agli atti del giudizio di primo grado.
Il Presidente, ricevuto il gravame, richiama gli
atti dal Presidente del Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, fissa il
dibattimento, stabilendone il luogo, il giorno, l’ ora e convoca le parti con
un termine non inferiore a giorni trenta.
Se lo ritiene può designare un Membro del Collegio
quale Relatore altrimenti riferisce lui stesso. All’ udienza dopo la relazione
procede alla lettura degli atti.
In casi eccezionali il Collegio può ammettere nuove
prove, la rinnovazione ed integrazione delle prove acquisite e ne ordina l’
espletamento in prosieguo se non può procedervi seduta stante.
Seguono lo svolgimento della difesa, la
deliberazione della sentenza, la lettura del dispositivo, la stesura nonché
tutte le comunicazioni previste per il giudizio di primo grado.
Per quanto non detto nelle disposizioni di questo
capo, per lo svolgimento del giudizio di appello, si osservano le norme per il
giudizio di primo grado in quanto applicabili.
Capo III - Norme Comuni
Art. 183
- Le comunicazioni, le notificazioni, le
convocazioni, gli inviti sono fatti con lettera raccomandata, ovvero con altro
mezzo che attesti in modo certo ed incontrovertibile la ricezione da parte dell’
interessato (telegramma con attestazione di ricezione, raccomandata a mani,
posta elettronica certificata con riscontro di avvenuta ricezione da parte del
destinatario).
Qualora sia accertato che il destinatario di
comunicazioni, notificazioni e/o convocazioni che espressamente richiesto di
darne riscontro pur avendo ricevuto l’ atto trasmessogli non provvede con
sollecitudine e urgenza a comunicare l’ avvenuta ricezione dell’ atto
trasmessogli è suscettibile di sanzione disciplinare proporzionata al caso
concreto.
Art. 184
- La lettera diretta all’ incolpato o al
denunziante se torna al mittente perché il destinatario è sconosciuto al
domicilio dichiarato o risultante dal piè di lista della sua Loggia, ovvero
rifiutata dal medesimo, si ritiene per come recapitata a tutti gli effetti
purché vi sia dichiarazione scritta del Maestro Venerabile della sua Loggia di
essere stato diversamente (anche a mezzo telefonico e/o informatico con posta
elettronica) portato a conoscenza di quanto comunicatogli a mezzo A.R..
Se il destinatario è il Maestro Venerabile l’
attestazione deve essere sottoscritta dai due Sorveglianti di Loggia.
Art. 185
- Gli atti che abbiano raggiunto il proprio
fine comunque compiuti sono validi.
Art. 186
- La proposta di sospensione dall’ Organo
Giudicante formulata ai sensi dell’ Art. 70 della Costituzione deve essere
immediatamente comunicata alla Gran Segreteria che ne darà notizia agli stessi
Organi di cui Art. 176 del presente Regolamento.
Capo IV - Il Tribunale di Loggia
Art. 187
- II numero dei giudici del Tribunale di
Loggia è di tre effettivi e di due supplenti.
I Fratelli Maestri, in occasione del rinnovo delle
cariche di Loggia, eleggono due giudici effettivi e due supplenti tra i Fratelli
della Loggia che abbiano maturato una anzianità di almeno cinque anni nel grado
di Maestro. I giudici effettivi ed i supplenti sono rieleggibili.
II Tribunale di Loggia è presieduto dal Maestro
Venerabile o, in caso di suo impedimento, dall’ ex Maestro Venerabile.
Art. 188
- II Tribunale di Loggia ha la sua sede nella
Casa Massonica.
Art. 189
- Per il caso in cui il giudizio non abbia a
concludersi nel termine massimo di giorni 180 dal ricevimento della tavola di
accusa, il Presidente del Tribunale di Loggia deve, allo spirare del termine,
trasmettere tutti gli atti alla Corte Centrale che proseguirà nel giudizio. Gli
atti in precedenza compiuti sono validi. In tal caso l’ impugnazione è proposta
dinanzi alla Corte Centrale medesima.
Solo eccezionalmente, stante la celebrazione di un
processo particolarmente complicato ed ove si rilevi che non vi siano state
inottemperanze e/o ritardi dagli Organi preposti nell’ espletamento delle
attività ad esse demandate, su motivata ed articolata istanza del Presidente
dell’ Organo Giudicante il suddetto termine di 180 giorni può essere prorogato
per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre la data che sarà all’
uopo stabilita dal Gran Maestro su conforme parere della Giunta della Gran
Loggia Unita Indipendente.
Sospendono i termini del procedimento:
- la documentata impossibilità di partecipare al
processo massonico da parte dell’ incolpato, dell’ accusante e dei testimoni per
gravi motivi di salute e/o di lavoro che li portano ad allontanarsi
momentaneamente dalla loro residenza o dal loro domicilio abituale;
-la comprovata e documentata assenza del Presidente dell’ Organo Giudicante e/o
dell’ Oratore a cui è demandata la funzione di Pubblica Accusa;
Capo V - II Tribunale Circoscrizionale
Art. 190
- II numero dei Giudici del Tribunale della Circoscrizione è di uno ogni
cinquecento Fratelli o frazione di cinquecento purché non inferiore a
duecentocinquanta, con un minimo di tre effettivi e due supplenti. I Collegi
Circoscrizionali ogni tre anni eleggono i giudici del Tribunale della
Circoscrizione fra i Fratelli della Circoscrizione che abbiano non meno di
cinque anni di anzianità nel grado di Maestro, che abbiano rivestito la dignità
di Maestro Venerabile, che non rivestano altra carica elettiva o di nomina e che
per cultura ed esperienza massonica siano ritenuti idonei alla funzione.
Art. 191
- Entro i successivi trenta giorni dalla elezione il Presidente del Collegio
Circoscrizionale convoca i giudici eletti, ne riceve la promessa solenne sulla
formula di rito. Entro i successivi quindici giorni il giudice più anziano nel
grado di Maestro riunisce i giudici eletti per la designazione del Presidente
del Tribunale Circoscrizionale e per la nomina del Segretario da scegliersi fra
i Fratelli Maestri della Circoscrizione.
Art. 192
- II Tribunale Circoscrizionale ha la sua sede presso gli uffici del Collegio
Circoscrizionale.
Capo VI - La Corte Centrale
Art. 193
- II numero massimo dei Giudici della Corte
Centrale è complessivamente di trenta. I Collegi Circoscrizionali ogni tre anni
eleggono, ciascuno, un Giudice della Corte Centrale tra i Fratelli Maestri che
abbiano i requisiti indicati nell’ Art. 190 del Regolamento dell’ Ordine; gli
altri Giudici vengono eletti dalla Gran Loggia tra i Fratelli Maestri aventi i
medesimi requisiti sopra indicati.
Art. 194
- Entro i successivi trenta giorni, il Gran
Maestro convoca i Giudici eletti e ne riceve la promessa solenne sulla formula
di rito. Nei successivi quindici giorni, il giudice più anziano nel Grado di
Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente della Corte
Centrale. Il Presidente della Corte Centrale, nella stessa riunione, presi in
carico tutti i procedimenti pendenti la cui istruttoria non sia stata iniziata,
nonché le Tavole d’ accusa, fissa i criteri di coordinamento e di distribuzione
degli incarichi e nomina fra gli eletti il Segretario Centrale.
Subito dopo, il Presidente della Corte Centrale
forma Sezioni composte, ciascuna, da cinque Giudici effettivi e tre supplenti.
Ogni Sezione giudicante elegge il proprio
Presidente.
Art. 195
- La Corte Centrale ha la sua sede presso la
sede Nazionale della Gran Loggia Unita Indipendente.
Ove lo svolgimento di un processo si debba tenere in
sede diversa, il Presidente dell’ Organo giudicante ne da notizia alla Gran
Segreteria.
Capo VII - Lo svolgimento del processo innanzi
alla Corte Centrale
Art. 196
- Nei casi in cui, per il disposto dell’ Art.
67 della Costituzione, la Corte Centrale sia competente a giudicare in primo
grado, il Presidente della Corte Centrale, ricevuta la Tavola d’ accusa, indica
i termini per lo svolgimento del processo.
Nel caso previsto dal 1° comma dell’ Art. 67 della
Costituzione, la proposta di sospensione viene presentata dalla Gran Loggia.
Nei casi previsti dall’ ultimo comma dell’ Art. 72
del Regolamento, il Presidente della Corte Centrale stabilisce i termini per la
decisione sulla cancellazione della Loggia. Il Presidente della Corte Centrale,
nei sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, convoca il Collegio per la
decisione. Il Collegio, assunte informazioni dal Gran Segretario e sentito, ove
richiesto, il Maestro Venerabile della Loggia cancellata, decide in camera di
consiglio. Il provvedimento della Corte non è ulteriormente impugnabile.
Art.197
- Per i giudizi in grado di appello ed in
materia di legittimità, il Presidente della Corte Centrale, ricevuta la tavola
d’ impugnazione, richiama dal Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata, il
fascicolo integrale del giudizio; fissa l’ udienza di discussione, di cui da
comunicazione al difensore dell’ incolpato e al Grande Oratore.
Art. 198
- Le sentenze della Corte Centrale in grado
di appello sono impugnabili, nei trenta giorni dalla comunicazione, innanzi
alla Corte Centrale in Sessione Plenaria.
Le sentenze della Corte Centrale in materia di
legittimità non sono impugnabili, tuttavia qualora la metà dei suoi componenti
lo ritenga opportuno e necessario per le peculiarità della materia da trattare
può demandare la vertenza e le questioni oggetto del giudizio alla Corte
Centrale in Sessione Plenaria che si riunisce convocando tutte le Sezioni della
Corte stessa.
Capo VIII - Lo svolgimento del processo innanzi
alla Corte Centrale in sessione Plenaria
Art. 199
- Per i giudizi indicati nell’ art. 68 della
Costituzione, il Presidente, ricevuti dalla Segreteria della Corte Centrale gli
atti del giudizio e le tavole di impugnazione, forma, ai sensi dell’ Art. 198
del Regolamento, il Collegio e fissa l’ udienza per la discussione.
Capo IX - La Sentenza Definitiva ed i suoi
effetti.
Art. 200
- Gli effetti della sentenza decorrono dal
suo passaggio in giudicato. Sono definitive le sentenze dei giudizi di primo o
di secondo grado non impugnate nei termini, le sentenze della Corte Centrale in
materia di legittimità e quelle della Corte Centrale in sessione Plenaria.
Art. 201
- II Presidente dell’ Organo giudicante che
ha emesso la sentenza divenuta definitiva per difetto di impugnazione o il
Presidente della Corte Centrale, dispongono la trasmissione del dispositivo
della sentenza al Gran Maestro, al Gran Segretario e al Maestro Venerabile
della Loggia del Fratello condannato per l’ applicazione delle sanzioni e per
l’ annotazione nella scheda personale.
Capo X - I Giudici - Disposizioni Comuni.
Art. 202
- I Giudici della Corte Centrale non sono immediatamente rieleggibili.
Art. 203
- Sono ineleggibili i Fratelli nei cui
confronti nei cinque anni anteriori alla elezione, sia stato promosso giudizio
massonico conclusosi con sentenza anche non definitiva di condanna.
Ove la Gran Segreteria accerti un motivo di
ineleggibilità, ne da comunicazione agli Organi preposti alla elezione perché
provvedano alla sua sostituzione.
Art. 204
- Vengono sospesi dalla loro funzione i
Giudici nei cui confronti sia stato promosso, durante il corso del mandato, un
giudizio massonico conclusosi con sentenza di condanna non definitiva di
condanna. All’ eventuale passaggio in giudicato della sentenza di condanna segue
la decadenza.
L’ Organo giudicante deve dichiarare la sospensione
e la decadenza e trasmettere alla Gran Segreteria, all’ Organo di giustizia di
cui è componente ed agli Organi preposti alla sua elezione, copia della
sentenza di condanna.
La Loggia, la Giunta dell’ Ordine, il Gran Maestro e
la Gran Loggia nella riunione immediatamente successiva provvedono, secondo le
rispettive competenze, alla elezione o alla nomina dei nuovi Giudici in
sostituzione di quelli dichiarati decaduti.
Art. 205
- I Giudici debbono astenersi dallo svolgimento di ogni attività nel processo in
cui l’ incolpato sia un parente o affine.
Capo XI - Dei poteri di iniziativa e di
impugnativa
Art. 206
- Gli Oratori di Loggia esercitano il potere di iniziativa per le colpe
massoniche e quello di impugnazione delle sentenze nei processi di competenza
dei Tribunali di Loggia.
Capo XII – Del Giudizio di Revisione.
Art. 207
- Il Gran Maestro su istanza del condannato, del Grande Oratore o del Presidente
della Corte Centrale può domandare la revisione dei processi che abbiano
comportato, a seguito di sentenza divenuta irrevocabile, l’ espulsione dall’
Ordine:
a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza
di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un’ altra sentenza
irrevocabile;
b) se dopo la condanna si scoprono o sono
sopravvenuti elementi di prova che, soli o uniti a quelli già esaminati nel
giudizio, rendano evidente che l’ incolpato doveva essere prosciolto per non
aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste;
e) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata
in conseguenza di atti o acquisizioni false o di un altro fatto previsto come
colpa massonica.
Art. 208
- Gli elementi in base ai quali la revisione è richiesta devono, a pena di
inammissibilità della domanda, essere tali da comportare, se accertato, che l’
espulso doveva invece essere prosciolto ai sensi della lettera b) del
precedente articolo.
Art. 209
- L’ istanza è presentata unitamente agli atti e documenti che la giustificano
presso la Corte Centrale della Gran Loggia Unita Indipendente, unitamente alla
copia autentica della sentenza di espulsione. La Corte Centrale, richiamati
tutti gli atti del processo, li trasmette, entro trenta giorni, al Gran Maestro
che può domandare alla Corte Centrale la revisione del processo. La Corte
Centrale in Sessione Plenaria.
Capo XII – Della Grazia
Art. 210
- La domanda di grazia firmata dal diretto interessato è diretta al Gran Maestro
ed è presentata al Collegio Circoscrizionale o alla Giunta dell’ Ordine
unitamente alla copia autentica della sentenza di condanna.
Il Collegio Circoscrizionale o la Giunta trasmette
la domanda al Gran Maestro corredata del proprio parere e di quello del
Venerabile della Loggia di appartenenza del Fratello istante anche all’ epoca
dei fatti.
Art. 211
- II Gran Maestro, nel concedere la grazia
nei casi previsti dall’ Art. 32, lett. o) n. 1 della Costituzione, stabilirà con
relativo Decreto le condizioni e le modalità per il godimento della grazia
stessa.
Titolo IV
LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
Capo I - II Patrimonio Intangibile
Art. 212
- La conservazione e l’ amministrazione del
patrimonio intangibile della Gran Loggia Unita Indipendente sono affidate alla
Commissione Patrimoniale composta dal Gran Maestro, dal Gran Tesoriere, dal
Gran Segretario e dal Grande Oratore.
Capo II - La Gestione del Patrimonio
Art. 213
- La gestione del patrimonio della Gran
Loggia Unita Indipendente deve essere esercitata secondo le norme della corretta
amministrazione.
La tenuta della contabilità deve seguire i criteri
fissati dalla legislazione italiana e risultare sui libri obbligatori previsti
e vidimati nei modi di legge.
L’ organizzazione amministrativa e contabile, nonché
la gestione del fondo comune della Gran Loggia Unita Indipendente, è affidata
al Gran Tesoriere che cura anche la corrispondenza contabile con le Logge della
Comunione.
Art. 214
- Il bilancio di previsione deve contenere l’
indicazione delle entrate e delle uscite nel modo più completo possibile e con
l’ indicazione dei relativi capitoli e titoli di utilizzo.
La Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente nel
corso dell’ anno Finanziario può disporre lo spostamento da capitolo a capitolo
dello stesso titolo di spesa.
Art. 215
- Le spese necessarie per il funzionamento
della Gran Loggia Unita Indipendente e di tutti i suoi Organi, vengono
annualmente stanziate nel bilancio di previsione della Gran Loggia Unita
Indipendente.
La Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente fissa
le misure dei rimborsi che il Gran Tesoriere effettua a presentazione dei
documenti giustificativi di spesa.
Art. 216
- II Gran Tesoriere sottopone semestralmente
al Collegio dei Grandi Architetti Revisori tutta la documentazione contabile per
il riscontro della rispondenza degli introiti e delle spese con i titoli e i
capitoli indicati nel bilancio di previsione.
Art. 217
- Trenta giorni prima della riunione
ordinaria della Gran Loggia, la Giunta della Gran Loggia Unita Indipendente
consegna al Collegio dei Grandi Architetti Revisori per il suo esame, il
rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale.
Titolo V
DEI LIBRI, DEI REGISTRI, DELLE RACCOLTE, DEI
TIMBRI E DEI SIGILLI
Capo I – Gran Maestro e Gran Loggia
Art. 218
– Sono istituiti e conservati presso la Segreteria della Gran Loggia Unita
Indipendente:
-
Il Libro d’ Oro dell’ Obbedienza;
-
Il Registro Magistrale di Gran Loggia;
-
Il Registro di Presenza alle Tornate di Gran Loggia con indicazione dell’
O.d.G.;
-
La raccolta dei Verbali e delle Tavole di Gran Loggia;
-
Il Registro di Presenza alle riunioni della Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente con indicazione dell’ O.d.G.;
-
La raccolta dei Verbali delle riunioni della Giunta della Gran Loggia
Unita Indipendente;
-
La raccolta delle comunicazioni e degli atti provenienti dai Delegati
Magistrali e dai Collegi delle Circoscrizioni;
-
La raccolta del “Primo Originale” con retrostante attestazione di
originalità ed annotazione di Registrazione nel Libro d’ Oro dell’ Obbedienza
delle Bolle di Fondazione delle Logge dell’ Obbedienza;
-
La raccolta dei Trattati di Amicizia, dei Protocolli di Intesa e degli
atti formali afferenti rapporti istituzionali con altre Obbedienze e con Corpi
Rituali;
-
La raccolta dei verbali di consegna delle chiavi delle Case Massoniche,
delle casseforti, degli scrigni di sicurezza, dei classificatori di sicurezza e
similari;
-
L’ archivio delle Sentenze emesse in ogni stato e grado dagli Organi di
Giustizia Massonica e gli eventuali provvedimenti di Revisione e di Grazia;
-
Il registro della corrispondenza;
-
Il Libro Rosso di disciplina;
-
Il libro nero di indegnità;
la loro cura e conservazione è demandata al
Gran Segretario che li custodirà in locali idonei e forniti di adeguati
classificatori di sicurezza di cui ne fornirà una chiave al Gran Maestro, che in
ogni e qualsiasi momento e senza preavviso, ha diritto di accedervi. Ulteriore
copie sarà consegnata al Gran Cancelliere che in caso di mancanza, vacanza o
impedimento del Gran Segretario avrà cura di consegnarla al Gran Segretario
Aggiunto.
Il Gran Guardasigilli avrà cura di custodire
in apposita cassaforte, di cui una copia delle chiavi consegnerà al Gran
Maestro, il costituito Sigillo a Secco della Gran Loggia Unita Indipendente
Piazza del Gesù, nonché a richiesta dei Fratelli che ne assumono pro tempore la
carica e la Dignità i timbri e sigilli del Gran Maestro, del Gran Segretario,
del Gran Cancelliere, del Gran Tesoriere e del Gran Oratore e più in generale
dei Gran Dignitari, dei Grandi Ufficiali, degli Organi Giudiziali e dei loro
Componenti e dei Delegati Magistrali.
Della consegna delle chiavi deve essere
redatto apposto verbale.
Capo II – Collegi Circoscrizionali.
Art. 219
- Sono istituiti e conservati presso ogni Collegio Circoscrizionale:
- l’ Albo dei Fratelli costituenti il Collegio
Circoscrizionale;
- il registro delle Presenze;
- il registro delle Riunioni;
- la raccolta dei Lavori e delle attività.
Capo III – Logge.
Art. 220
- Sono istituiti e conservati presso ogni Loggia:
- Il Registro di Loggia con il piè di lista dei
Fratelli;
- Il Registro delle Presenze alle Tornate;
- La raccolta dei Verbali e delle Tavole di Loggia
con conservazione delle prime note redatte dal Segretario durante le Tornate ed
ogni altra Riunione;
- Il Registro della contabilità della Loggia;
- La raccolta dei documenti di spesa sostenuti
dalla Loggia;
- La raccolta degli atti e dei documenti di
interesse della Loggia;
- Il Registro della corrispondenza;
nonché, il Timbro di Loggia, quello del Maestro Venerabile, del Fratello
Segretario e del Tesoriere.
ANTICHI DOVERI
I DOVERI DI UN LIBERO MURATORE
Edizione del 1723
Estratti dagli antichi
documenti di Logge di oltremare, e di quelle di Inghilterra, Scozia e Irlanda,
per l ’uso delle Logge di Londra: da leggere quando si fanno nuovi Fratelli o
quando il Maestro lo ordini.
I TITOLI GENERALI
ossia
I.
Di Dio e della Religione.
II.
Del Magistrato civile supremo e subordinato.
III.
Delle Logge.
IV.
Dei Maestri, Sorveglianti, Compagni e Apprendisti.
V.
Della condotta dell'Arte nel lavoro.
VI.
Del comportamento,
ossia
1.
Nella Loggia allorché costituita.
2.
Dopo che la Loggia è chiusa e i Fratelli non sono
usciti.
3.
Quando i Fratelli s’ incontrano senza estranei, ma
non in una Loggia.
4.
In presenza di estranei non massoni.
5.
In casa e nelle vicinanze.
6.
Verso un Fratello straniero.
I. CONCERNENTE DIO E LA RELIGIONE
Un muratore è tenuto per la sua condizione a
obbedire alla legge morale; e se intende rettamente l’ Arte non sarà mai un ateo
stupido né un libertino irreligioso. Ma sebbene nei tempi antichi i Muratori
fossero obbligati in ogni Paese ad essere della religione di tale Paese o
Nazione, quale essa fosse, oggi peraltro si reputa più conveniente obbligarli
soltanto a quella Religione nella quale tutti gli uomini convengono, lasciando
loro le loro particolari opinioni; ossia essere uomini buoni e sinceri o uomini
di onore ed onestà, quali che siano le denominazioni o le persuasioni che li
possono distinguere; per cui la Muratoria diviene il Centro di Unione, e il
mezzo per conciliare sincera amicizia fra persone che sarebbero rimaste
perpetuamente distanti.
II. DEL MAGISTRATO CIVILE SUPREMO E SUBORDINATO
Un Muratore è un pacifico
suddito dei Poteri Civili, ovunque egli risieda o lavori e non deve essere mai
coinvolto in complotti e cospirazioni contro la pace e il benessere della
Nazione, né condursi indebitamente verso i Magistrati inferiori; poiché la
Muratoria è stata sempre danneggiata da guerre, massacri e disordini, così gli
antichi Re e Principi sono stati assai disposti ad incoraggiare gli uomini dell’
Arte, a causa della loro tranquillità e lealtà; per cui essi praticamente
risposero ai cavilli dei loro avversari e promossero l’ onore della fraternità
che sempre fiorì nei tempi di pace. Cosicché se un Fratello divenisse un ribelle
contro lo Stato, non deve essere favorito nella sua ribellione ma piuttosto
compianto come uomo infelice; e, se non convinto di altro delitto, sebbene la
leale Fratellanza possa e debba sconfessare la sua ribellione e non dare ombra o
base per la gelosia politica del governo in essere, egli non può venire espulso
dalla Loggia ed il suo vincolo rimane irrevocabile.
III. DELLE LOGGE
Una loggia è un luogo dove i
Muratori si raccolgono e operano; per cui tale assemblea, o debitamente
organizzata società di Muratori, è chiamata una Loggia, e ogni fratello deve
appartenere ad una ed essere soggetto alle sue norme e ai regolamenti generali.
Essa è particolare o generale e ciò si comprenderà meglio frequentandola e
mediante i regolamenti inerenti della Loggia generale o Gran Loggia. Nei tempi
antichi, né Maestro né Compagno poteva esservi assente, specialmente quando
convocato a comparirvi, senza incorrere in severa censura, salvo che non
risultasse al Maestro e ai Sorveglianti che forza maggiore lo aveva impedito. Le
persone ammesse come membri di una Loggia devono essere uomini buoni e sinceri,
nati liberi e di età matura e discreta, non schiavi, non donne, non uomini
immorali o scandalosi, ma di buona reputazione.
IV. DEI MAESTRI, SORVEGLIANTI, COMPAGNI E
APPRENDISTI
Tutte le preferenze fra i
Muratori sono fondate soltanto sul valore reale e sul merito personale: che così
i committenti siano serviti bene, che i Fratelli non debbano vergognarsi né che
l’ Arte Reale venga disprezzata: Perciò nessun Maestro o Sorvegliante sia scelto
per anzianità ma per il suo merito. È impossibile descrivere tali cose per
iscritto e ogni Fratello deve stare al suo posto e addestrarsi in una via
peculiare a questa Fraternità: i candidati possono sapere soltanto che nessun
Maestro può assumere un Apprendista se non ha bastevole occupazione per lui, se
non è un giovane perfetto, non avente nel suo corpo mutilazioni o difetti che lo
possano rendere incapace di apprendere l’ Arte, di servire il committente del
Maestro e di essere creato Fratello e poi a tempo debito Compagno d’ Arte,
quando egli abbia servito un termine di anni quale comporta il costume del
Paese; e che egli discenda da genitori onesti; che così, se altrimenti
qualificato, egli possa accedere all’ onore di essere il Sorvegliante e poi li
Maestro della Loggia, il Gran Sorvegliante ed anche il Gran Maestro di tutte le
Logge, secondo il suo merito.
Nessun Fratello può essere
Sorvegliante se non ha svolto il ruolo di Compagno d’ Arte, né Maestro se non ha
funzionato da Sorvegliante, né Grande Sorvegliante se non è stato Maestro di una
Loggia, né Gran Maestro se non è stato Compagno d’ Arte prima della sua
elezione, essendo anche di nobile nascita o gentiluomo delle più elevate maniere
o eminente studioso od originale architetto o altro artista, discendente da
genitori onesti e che sia di merito singolarmente grande nella opinione delle
Logge. E per il migliore, più agevole e più onorevole adempimento di tale
ufficio, il Gran Maestro ha il potere di scegliere il suo proprio Deputato Gran
Maestro che deve essere, o essere stato precedentemente, il Maestro di una
Loggia particolare, ed ha il privilegio di agire come può agire il Gran Maestro,
suo principale, a meno che il detto principale sia presente o interponga la sua
autorità con una lettera.
Questi Ordinatori o
Governatori, supremi e subordinati, dell’ antica Loggia, devono essere obbediti
nei loro rispettivi ambiti da tutti i Fratelli, secondo gli antichi doveri e
regolamenti, con tutta umiltà, reverenza, amore e alacrità.
V. DELLA CONDOTTA DELL’ ARTE NEL LAVORO
Tutti i Muratori devono
lavorare onestamente nei giorni di lavoro, onde possano vivere decorosamente nei
giorni di festa; e il tempo stabilito dalla legge del paese, o confermato dal
costume, deve essere osservato. Il più esperto dei Compagni d’ Arte deve essere
scelto o nominato Maestro, o sovrintendente del lavoro del committente; deve
essere chiamato Maestro da coloro che lavorano sotto di lui. Gli uomini dell’
Arte devono evitare ogni cattivo linguaggio e non chiamarsi fra loro con alcun
nome spregevole ma Fratello o Compagno; ed essere cortesi fra loro sia dentro
che fuori dalla Loggia. Il Maestro, conscio della sua abilità, condurrà il
lavoro del committente nel modo più ragionevole e lealmente impiegherà le
sostanze di questi come se fossero le sue proprie; né darà ad alcun Fratello o
Apprendista un salario superiore a quanto realmente merita. Sia il Maestro che i
Muratori riceventi il loro giusto salario devono essere fedeli al committente ed
onestamente compiere il suo lavoro, sia a misura che a giornata; non debbono
lavorare a misura quando è ancora usanza lavorare a giornata. Nessuno deve
manifestare invidia per la prosperità di un Fratello, né soppiantarlo o fargli
togliere il suo lavoro se egli è capace di compierlo; nessuno può finire il
lavoro di un altro per l’ utile del committente, se non ha piena coscienza dei
progetti e dei disegni di colui che l’ ha cominciato. Quando un Compagno dell’
Arte è scelto come Sorvegliante del lavoro sotto il Maestro, egli deve essere
leale sia col Maestro che coi Compagni, deve accuratamente sorvegliare il lavoro
nell’ assenza del Maestro a beneficio del committente; ed i Fratelli devono
obbedirgli. Tutti i Muratori impiegati riceveranno il loro salario docilmente,
senza mormorazioni e senza ribellioni, e non lasciare il Maestro fino a che il
lavoro sia compiuto. Un Fratello più giovane deve venire istruito nel lavoro per
impedire che sprechi materiale per inesperienza e perché si ingrandisca e si
mantenga nell’ amore fraterno. Tutti gli arnesi usati nel lavoro devono essere
approvati dalla Gran Loggia. Nessun lavorante deve essere adibito a lavori
propri della Muratoria, né i Liberi Muratori potranno mai lavorare con coloro
che sono non liberi, senza una urgente necessità; né essi possono insegnare ai
lavoranti e ai Muratori non accettati, come devono insegnare a un Fratello o
Compagno.
VI . DEL
COMPORTAMENTO,
ossia
1. Nella Loggia allorché costituita
Non dovete formare comitati
particolari o separate conversazioni senza l’ assenso del Maestro, non trattare
di alcuna cosa inopportuna o sconveniente, non interrompere il Maestro o i
Sorveglianti, o alcun Fratello che parla col Maestro: Non occuparvi di cose
ridicole o scherzose mentre la Loggia è impegnata in altre serie e solenni; non
usare alcun linguaggio sconveniente sotto alcun pretesto; ma rivolgere la dovuta
riverenza al vostro Maestro, ai Sorveglianti, ai Compagni e inducendo questi al
rispetto.
Se qualsiasi accusa fosse
promossa, il Fratello trovato colpevole deve accettare il giudizio e la
decisione della Loggia, che è giudice idoneo e competente di tutte queste
controversie (a meno che non portiate appello alla Gran Loggia) e davanti alla
quale devono essere portate, a meno che un lavoro del committente non debba
venire interrotto, nel qual caso ci si dovrà regolare opportunamente; ma non
dovete andare in giudizio per quanto concerne la Muratoria, senza assoluta
necessità riconosciuta dalla Loggia.
2. Comportamento
quando la Loggia è chiusa ed i Fratelli non sono usciti
Potete divertirvi con innocente allegria,
trattandovi l’ un l'altro a vostro talento, ma evitando ogni eccesso, o di
spingere alcun Fratello a mangiare o bere oltre la sua inclinazione o di
impedirgli di andare quando le circostanze lo chiamano, o di fare o dire cose
offensive e che possono impedire una facile e libera conversazione; poiché
questo turberebbe la nostra armonia e vanificherebbe i nostri lodevoli
propositi. Perciò né ripicche o questioni personali possono essere introdotte
entro la porta della Loggia, ancor meno qualsiasi questione inerente la
Religione o le Nazioni o la politica dello Stato, noi essendo soltanto, come
Muratori, della summenzionata Religione Universale; noi siamo inoltre di tutte
le Nazioni, Lingue, Discendenze e Idiomi e siamo avversi a tutte le politiche,
come a quanto non ha mai portato al benessere della Loggia né potrebbe portarlo
mai. Questo dovere è stato sempre strettamente posseduto e osservato; ma
specialmente dal tempo della Riforma in Britannia, o il dissenso e la secessione
di tali nazioni dalla Comunione di Roma.
3. Comportamento
quando i Fratelli si incontrano senza estranei ma non in una Loggia costituita
Vi dovete salutare l’ un l’ altro in modo
cortese, come siete stati istruiti, chiamandovi Fratello l’ un l’ altro,
liberamente fornendovi scambievoli istruzioni che possano essere utili, senza
essere visti o uditi, e senza prevalere l’ un sull’ altro o venendo meno al
rispetto dovuto ad ogni Fratello, come se non fosse Muratore. Per quanto tutti i
Muratori siano, come Fratelli, allo stesso livello, pure la Muratoria non toglie
ad un uomo quell’ onore di cui godeva prima; piuttosto aumenta tale onore,
specialmente se egli avrà benemeritato della Fratellanza si deve onore a colui
cui è dovuto, ed evitare le cattive maniere.
4. Comportamento
in presenza di estranei non Massoni.
Sarete cauti nelle vostre parole e nel vostro
portamento affinché l’ estraneo più accorto non possa scoprire o trovare quanto
non è conveniente che apprenda; e talvolta dovrete sviare un discorso e
manipolarlo prudentemente per l’ onore della rispettabile Fratellanza.
5. Comportamento
in casa e nelle vicinanze
Dovete agire come si conviene a uomo morale e
saggio; particolarmente non lasciate che la vostra famiglia, amici e vicini
conoscano quanto riguarda la Loggia, ecc. ma saggiamente tutelate l’ onore
vostro e quello dell’ antica Fratellanza, per ragioni da non menzionare qui. Voi
dovete anche tutelare la vostra salute non intrattenendovi troppo a lungo o
troppo lontano da casa, dopo che le ore di Loggia sono passate; ed evitando la
ghiottoneria e l’ ubriachezza, affinché le vostre famiglie non siano trascurate
od offese, né voi inabilitati a lavorare.
6.Comportamento
verso un Fratello straniero
Lo esaminerete cautamente, conducendovi
secondo un metodo di prudenza affinché non siate ingannati da un ignorante falso
Pretendente, che dovrete respingere con disprezzo e derisione, guardandovi dal
fargli alcun segno di riconoscimento.